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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 03/11/2015, n. 1534
Deliberaz. G.R. Veneto 03/11/2015, n. 1534
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Testo del provvedimentoL'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue. In materia di tutela e gestione delle risorse idriche la normativa comunitaria, in particolare la direttiva 2000/60/CE, e il decreto di recepimento, D.Lgs. 152/2006R, richiedono un costante impegno delle Regioni, delle Province Autonome e delle Autorità di Bacino, oggi in generale Distretti Idrografici, finalizzato alla predisposizione e applicazione, nei tempi e modi previsti, degli strumenti di pianificazione di competenza, necessari per il conseguimento degli obiettivi di qualità, per i corpi idrici, stabiliti dalla legge; strumenti di pianificazione che vanno predisposti tenendo in debito conto naturalmente sia gli aspetti ambientali che la sostenibilità economica delle azioni. Il Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), approvato il 5 novembre 2009 con provvedimento n. 107 del Consiglio regionale, è certamente uno degli strumenti di settore più importante e qualificante della nostra Regione, ampiamente dibattuto fin dalla sua adozione a fine 2004 e in vigore ormai da quasi sei anni. L'attuazione del PTA risponde alla necessità, ormai indifferibile, di disporre di una normativa di riferimento certa e consolidata e in grado di assicurare nei tempi e nei modi previsti la qualità e la corretta gestione dell'acqua. Nel tempo il PTA è stato oggetto di revisioni, modifiche e aggiornamenti o di semplici chiarimenti, dovuti prevalentemente alla necessità di adeguamento a nuove normative, alla necessità di chiarire e precisare alcuni aspetti applicativi, e di prorogare alcuni termini per l'attuazione di interventi e applicazione di limiti. Qui di seguito sono schematicamente riassunti gli atti amministrativi con i quali si è provveduto ad aggiornare il PTA, a chiarirne i contenuti o a perfezionarne l'attuazione.
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Allegato A - Modifiche al piano di tutela delle acque (PTA)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Motivazioni delle modifiche apportate alle norme tecniche del piano di tutela delle acqueModifiche di carattere generale (che riguardano più articoli) In tutti gli articoli del Piano ove si faceva riferimento all’AATO (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale), si deve ora intendere Consiglio di Bacino (del Servizio Idrico Integrato), ente istituito in sostituzione delle Autorità di Ambito dalla Legge Regionale n. 17 del 17/4/2012. Art. 33 – Sfioratori di piena delle reti fognarie miste Comma 4: è necessaria una modifica al fine di introdurre una ragionevole tempistica nell’adeguamento, da parte degli enti gestori della rete fognaria, delle dotazioni degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste. Si tratta di una modifica la cui opportunità era già emersa nella precedente legislatura e che risulta condivisa dagli uffici della Giunta. Art. 34 Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche Comma 1: è necessario eliminare il riferimento agli scarichi industriali, al fine di non ingenerare confusione; le parole delle quali si propone l’eliminazione, sono un refuso di una precedente modifica dell’articolo in oggetto. Il nuovo comma fa riferimento esclusivamente alle acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, prodotte da installazioni o edifici isolati, ubicati in ambiti territoriali singolari, sotto il profilo ambientale, paesaggistico od orografico (per esempio rifugi di alta montagna), dove non è possibile realizzare sistemi di trattamento in loco adeguatamente efficienti a costi sostenibili, inclusi quelli di cui all’art. 21, né provvedere all’allontanamento dei reflui prodotti tramite un classico sistema di collettamento a costi sostenibili. In questi casi il concetto di stabilità e continuità del sistema di collettamento di cui al comma 1 lettera w dell’art. 6, non viene meno purché lo scarico sia indirizzato in fognatura, mediante un sistema di pozzetti, condotte, serbatoi a tenuta, anche mobili, che garantiscano in ogni momento e in ogni punto l’assenza di contatto tra il refluo e l’ambiente esterno, e con scarico finale preceduto da un idoneo sistema di trattamento. Art. 37 - Acque reflue industriali Viene esplicitamente regolamentato il caso in cui le acque meteoriche di dilavamento di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 39 sono qualitativamente simili alle acque di processo. |
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