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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Marche 14/12/1998, n. 43
L.R. Marche 14/12/1998, n. 43
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, con la presente legge, promuove un programma straordinario per interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare architettonico, storico e artistico, nonché la realizzazione di programmi di recupero urbano per gli immobili situati nei centri storici. 2. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano: |
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Art. 2 - (Programmi di recupero urbano)1. Nei centri storici, individuati ai sensi dell'articolo 1, al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale, nonché per conseguire le finalità di cui all'articolo 11 della legge 493/1993, i Comuni promuovono la formazione di |
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Art. 3 - (Soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di recupero)1. Possono essere soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di recupero urbano: a) i proprietari singoli o riuniti in consorzio |
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Art. 4 - (Modalità di finanziamento degli interventi)1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge mediante contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, la misura massima del contributo è elevata al 50 per cento. Il finanziamento da destinare ai programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), per ciascuna Provincia non può superare il 30 per cento della quota assegnata ai sensi del successivo comma 2. La misura massima del contributo per ciascuno di questi interventi è del 30 per cento. |
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Art. 5 - (Soggetti beneficiari dei finanziamenti)1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, i contributi sono concessi a: |
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Art. 6 - (Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti)1. Per la determinazione dei programmi per la concessione dei contributi relativi agli interventi su teatri storici, mulini storici ad acqua, case coloniche storiche in terra cruda, chiese di interesse storico, musei, castelli, mura e fortificazioni di interesse storico, altri beni immobili tutelati ai sensi della legge 1089/1939, le Province, per la concessione dei contributi, tengono prioritariamente conto dei seguenti elementi: a) |
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Art. 7 - (Vigilanza)1. Le Province nel cui territorio si svolgono gli interventi provvedono all'azione di verifica sulle |
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Art. 8 - (Disposizioni finanziarie)1. Per le finalità previste dalla presente legge ed ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata la spesa massima di lire 100.000 milioni nel periodo 1998/2000. |
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