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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 14/12/1998, n. 47
L. R. Basilicata 14/12/1998, n. 47
- Deliberaz. G.R. 21/01/2022, n. 35
- L.R. 30/04/2014, n. 7
- L.R. 08/08/2012, n. 16
- L.R. 19/01/2010, n. 1
- L.R. 24/12/2008, n. 31
- L.R. 26/04/2007, n. 9
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E OPERE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA
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Art 1. - Norme generali1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare e migliorare la salute umana, la qualità della vita dei cittadini, della flora e della fauna, salvaguardare il patrimonio naturale e culturale, la capacità di riproduzione dell'ecosistema, delle risorse e la molteplicità della specie, disciplina con la presente legge, in attuaz |
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Art 2. - Fattori essenziali della valutazione d'impatto ambientaleLa valutazione dell'impatto ambientale concerne i seguenti fattori essenziali e le loro interrelazioni: |
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Art. 3.All'interno delle aree naturali protette e nei territori sottoposti a tutela paesistica, sono possibili solo le tipologie ammesse da |
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Art. 4. - Opere soggette alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale1. Sono sottoposti alla fase di valutazione: a) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato A; b) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B se ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette; c) i progetti di opere o interventi elencati nell'al |
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TITOLO II - FASE DI VALUTAZIONE E GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
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Art. 5. - Documentazione1. Chiunque intende realizzare un'opera sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di valutazione di cui al precedente art. 4, comma 1 è tenuto a presentare presso l'Ufficio compatibilità ambientale del Dipartimento regionale alla sicurezza sociale e politiche ambientali di seguito denominato ufficio regionale competente apposita domanda di pronun |
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Art. 6. - Valutazioni1. Per le opere soggette alla fase di valutazione, il giudizio di compatibilità ambientale spetta alla Giunta regionale che si esprime, visto il parere del Comitato tecnico regionale per l'ambiente (C.T.R.A.) di cui al successivo art. 16, con atto definitivo che considera le eventuali osservazioni proposte e allegazioni presentate ai sensi dei successivi artt. 8 - 9 e 10, esprimendosi sulle stesse. |
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Art. 7. - Istruttoria - Provvedimento finale - Efficacia temporale1. L'istruttoria sullo studio d'impatto ambientale è condotta dall'Ufficio regionale competente entro 60 giorni dall'inizio del procedimento di V.I.A. 2. Entro 60 giorni dal termine di cui al comma precedente il C.T.R.A. esprime parere sull'impatto ambientale dell'opera proposta. |
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Art 8. - Parere Enti territorialmente interessati1. Il proponente è tenuto a depositare presso le Amministrazioni Provinciali e Comunali territorialmente interessate alla realizzaz |
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Art. 9. - Istanza del pubblico interessato e contraddittorio1. Gli Enti, le associazioni, i comitati rappresentanti di categoria o di interessi collettivi, le associazioni di protezione ambientale, i cittadini, singoli od associati, interessati all'opera, possono presentare all'Ufficio regionale competente osservazioni, istanze, pareri entro 45 giorni dall'avvio del procedimento di V.I.A. 2. Una copia degli el |
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Art. 10. - Audizione pubblica1. Il pubblico di cui all'art. 9 può essere consultato anche su iniziativa della Giunta regionale che, per opere di particolare rilevanza, può indire entro 60 giorni dall'avvio del procedimento un'audizione pubblica. 1-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel |
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Art. 11. - Pubblicazione dello studio e inizio procedura1. A cura e spese del soggetto promotore dell'opera soggetta a V.I.A. viene data notizia dell'avvenuto deposito dello studio d'impatto ambientale mediante inserzione nell'Albo preto |
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Art. 12. - Fase preliminare di definizione delle informazioni ("Scoping")1. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, è facoltà del proponente richiedere, all'Ufficio regionale competente, l'avvio di una fase preliminare volta a stabilire, nell'ambito di quanto compreso nell'allegato C ed in relazione alle caratteristiche del progetto e delle com |
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TITOLO III - FASE DI VERIFICA ("SCREENING")
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Art. 13. - Documentazione |
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Art. 14. - Partecipazione degli Enti e del pubblico interessato1. Il proponente di un'opera sottoposta alla fase di verifica è tenuto a depositare presso le Amministrazioni comunali territorialmente interessate alla realizzazione dell'opera una copia dei documenti di cui |
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Art. 15. - Provvedimenti1. L'Ufficio regionale competente entro 60 giorni dall'avvio della procedura si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione. Trascorso il termine suddetto, in mancanza del pronunciamento da parte dell'ufficio competente, il progetto si intende s |
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TITOLO IV - ORGANI TECNICI E COORDINAMENTO PROCEDURE
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Art. 16. - Comitato tecnico regionale per l'ambiente1. È istituito presso il Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali della Regione il Comitato tecnico regionale per l'ambiente che esprime il parere di cui all'art. 6 comma 1 e art. 18 comma 4. 2. Il Comitato di cui al comma precedente è convocato e presieduto dal dirigente generale del Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali o suo delegato ed è composto: a) dal dirigente generale del Dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali o suo delegato; b) dal dirigente l'Ufficio regionale compatibilità ambientale; c |
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Art. 18. - Coordinamento procedure1. Per i progetti sottoposti alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettati a pareri o autorizzazioni o nulla osta, da esprimersi in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti e cave e bellezze paesaggistiche, la Regione si esp |
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TITOLO V - SANZIONI E VIGILANZA
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Art. 19. - Sanzioni e vigilanza sulla costruzione ed esercizio delle opere1. L'Ufficio regionale competente, anche con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, vigila sulla puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base a |
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TITOLO VI - NORME FINALI
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Allegato A - Allegato B - Omissis
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Allegato CLo studio di impatto ambientale è organizzato nei quadri di riferimento programmatici, progettuali ed ambientali
Quadro di riferimento programmatico Il quadro di riferimento programmatico contiene: 1. la descrizione delle relazioni tra l'opera progettata e gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti con particolare riferimento ai rapporti di coerenza ed allo stato di attuazione di tali strumenti; 2. la descrizione di vincoli di varia natura esistenti nell'area prescelta e nell'intera zona di studio.
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