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Deliberaz. G.R. Puglia 19/10/2015, n. 1864

Art. 10 c. 5-bis della l.r. n. 17/2007, introdotto dall’art. 3 c. 12 della l.r. n. 40/2007, successivamente modificato dall’art. 5 della l.r. n. 14/2015. Linee applicative.
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Testo del provvedimento

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, dr. Domenico Santorsola,, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Rischio Industriale e dal Servizio Ecologia, confermata dai rispettivi Dirigenti di Servizio, riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 17/2007 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”, all’art 10 comma 1 stabiliva che i procedimenti amministrativi alla relativi alle procedure di VIA, alle Emissioni in atmosfera ed all’AIA, le cui istanze fossero state presentate alla Regione alla data del 30 giugno 2007, sarebbero stati espletati e portati a termine dalla Regione.

Il comma 5 del citato art. 10, invece, dettava disposizioni inerenti esclusivamente al procedimento di VIA, nei termini di seguito riportati: “5. Le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate e definite dalla Regione in applicazione della disciplina in vigore al momento della presentazione. In relazione a tali procedimenti, il termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 16, comma 7, della l.r. 11/2001 è prorogato a complessivi 180 giorni, decorsi i quali i progetti si intendono esclusi dalla procedura di VIA”.

L’art. 3 comma 12 della successiva legge regionale n. 40/2007 ha poi modificato detto comma 5 nei seguenti ulteriori termini: “5. Le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le relative istanze di integrazione e variazione progettuale, anche se successive a tale data, sono esaminate e definite dalla Regione.

In relazione alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di conclusione del procedimento è prorogato a complessivi 180 giorni, decorsi i quali i progetti si intendono esclusi dalla procedura di VIA. In relazione alle istanze di integrazione e variazione progettuale presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, trova applicazione la disciplina vigente al momento della presentazione”.

Detta novella ha altresì aggiunto il comma 5bis che testualmente recitava “5.bis. Le procedure di VIA conseguenti alle istanze di cui al comma 5 e le procedure di VIA avviate con istanza presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le relative istanze di integrazione e variazione progettuale di interventi non ancora realizzati, anche se successive a tale data, sono di competenza della Regione”.

L’art. 5 della recente legge regionale n. 14/2014, ha infine abrogato il richiamato comma 5 dell’articolo 10 della l.r. n. 17/2007 come modificato dalla l.r. n. 40/2007 ed ha riscritto il comma 5/bis come segue: “5 bis. Le istanze di modifica progettuale inerenti a interventi già esaminati e definiti dalla Regione Puglia, la cui realizzazione non sia stata ultimata nella sua totalità, sono esaminate e

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