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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 27/03/1998, n. 5
L. R. Veneto 27/03/1998, n. 5
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[Premessa] |
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Capo I - Norme generali |
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Art. 1. - Finalità1. La presente legge individua gli ambiti territoriali ottimali, disciplina le forme ed i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nel |
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Art. 2. - Individuazione degli ambiti territoriali ottimali1. Nel rispetto dei principi della L. n. 36/1994 e del principio di un autonomo approvvigionamento idropotabile, il territorio della Regione Veneto è suddiviso in otto ambiti territoriali ottimali, delimitati come da cartografia e relativi elenchi allegati alla presente legge (allegato A) e denominati: a) Alto veneto; |
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Capo II - Forme di cooperazione e Autorità d'ambito |
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Art. 3. - Forme e modi della cooperazione ed istituzione dell'Autorità d'ambito1. Al fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ambito istituiscono l'Autorità d'ambito, utilizzando una delle seguenti forme di cooperazione: a) conven |
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Art. 4. - Individuazione della forma di cooperazione1. Ai fini del presente articolo, la consultazione tra gli enti locali partecipanti all'ambito avviene mediante la conferenza d'ambito 2. La conferenza d'ambito è composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito ed è convocata e presieduta dal presidente della Provincia col maggior numero di abitanti residenti nei comuni dell'ambito, come indicato nell'allegato A. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni e |
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Art. 5. - Ordinamento dell'Autorità d'ambito1. L'Autorità d'ambito di cui al comma 1 dell'articolo 3 ha personalità giuridica di diritto pubblico. 2. L'ordinamento dell'Autorità d'ambito è stabilito dalla convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3, ovvero dallo statuto di cui al comma 3 dell'articolo 3, nonché dalle disposizioni del presente articolo. 3. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, nella convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3 è indicato l'ente locale responsabile del coordinamento. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, gli organi dell'Autorità sono: a) l'assemblea d'ambito, composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito; b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, individuato nella persona del presidente della provincia o del sindaco de |
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Art. 6. - Organizzazione e funzionamento dell'Autorità d'ambito1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Autorità d'ambito si dota di una struttura operativa alle dipendenze del direttore; può inoltre avvalersi di uffici |
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Capo III - Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato |
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Art. 7. - Organizzazione del servizio idrico integrato1. Gli enti locali partecipanti all'ambito, attraverso la forma di cooperazione individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, organizzano il servizio idrico integrato al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della L. n. 36/1994, l'Autorità d'ambito, provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato con |
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Art. 8. - Regime di salvaguardia1. L'Autorità d'ambito, in attuazione del comma 4 dell'articolo 9 della L. n. 36/1994, ove lo ritenesse rispondente agli interessi generali dell'ambito, può prevedere, su domanda degli enti locali proprietari, che l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 7 preveda anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti. 2. Al fine di assicurare il razionale utilizzo delle risorse idriche la salvaguar |
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Art. 9. - Criteri per il razionale utilizzo delle risorse idriche1. Al fine di garantire il razionale utilizzo delle risorse idriche e di assicurare una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità nell'intero territorio regionale, le Autorità d'ambito organizzano il servizio idrico integrato di cui all'articolo 7 e disciplinano il regime di salvaguardia di cui all'articolo 8, tenuto conto anche dei criteri di cui al presente articolo. 2. Nel caso di applicazione del comma 4 dell'articolo 7, al fine di garantire adeguate caratteristiche di efficienza, efficacia ed economicità della gestione e di qualità del servizio prestato all'utenza, ciascun soggetto gestore, con l'esclusione delle conce |
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Art. 10. - Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori1. I rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori di ciascun ambito sono regolati da una convenzione di gestione e relativo disciplinare. |
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Art. 11. - Cessazione delle gestioni esistenti non salvaguardate1. Entro sessanta giorni dal subentro dei nuovi soggetti gestori, gli enti locali proprietari parteci |
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Art. 12 - TariffaN2 “1. La tariffa è determinata dall’Autorità d’ambito secondo un calcolo eseguito conformemente ai criteri ed ai metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 agosto 1996. Nel calcolo della tariffa l’Autorità d’ambito deve altresì considerare ed includere la quota di cui al comma 2 ter. La tariffa così determinata costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è unica per ciascuna gestione.”. |
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Art. 13. - Programma pluriennale degli interventi1. Al fine della predisposizione del programma degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della L. n. 36/1994, gli enti locali partecipanti all'ambito, entro sessanta giorni dalla costituzione dell'Autorità d'ambito, operano la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti. 2. Trascorso inutilmente il termine previsto al comma 1, alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazi |
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Capo IV - Programmazione regionale |
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Art. 14. - Modello strutturale degli acquedotti1. Al fine di coordinare su scala regionale le azioni delle Autorità d'ambito, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nonch&eacut |
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Art. 15. - Modifiche al piano regionale di risanamento delle acque1. Le disposizioni della presente legge sostituiscono le previsioni incompatibili del piano regionale |
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Capo V - Controllo e partecipazione degli utenti |
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Art. 16. - Verifica dello stato di attuazione1. La Giunta regionale, verifica periodicamente lo stato di attuazione, della presente legge da parte degli enti locali interessati, nonché il funzionamento delle Assemblee d'ambito. |
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Art. 17. - Comitati consultivi degli utenti1. Entro centottanta giorni dalla loro costituzione, le Autorità d'ambito costituiscono comitati consultivi deg |
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Capo VI - Norme transitorie e finanziarie |
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Art. 18 - Personale1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legg |
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Art. 19 - Norme transitorie1. Le concessioni relative alla gestione di uno o più dei servizi idrici stipulate dopo l'entrata in vigore della L. n. 36/1994 e rite |
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Art. 20. - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 400.000.000 per l'anno 1998, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 4 "Istituzione servizio idrico integrato", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1998, e contemp |
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