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Sent. C. Giustizia UE 26/03/2015, n. C-499/13

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Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale - Assoggettamento ad imposta della cessione di un bene immobile nell’ambito di una vendita giudiziale al pubblico incanto - Normativa nazionale che obbliga l’ufficiale giudiziario che esegue tale vendita a calcolare e a versare l’IVA su un’operazione del genere - Pagamento del prezzo di acquisto al Tribunale competente e necessità che l’IVA da versare sia trasferita da quest’ultimo all’ufficiale giudiziario - Responsabilità pecuniaria e penale dell’ufficiale giudiziario in caso di mancato versamento dell’IVA - Differenza tra il termine di diritto comune per il versamento dell’IVA da parte di un soggetto passivo e il termine imposto a tale ufficiale giudiziario - Impossibilità di detrarre l’IVA pagata a monte.

1) Gli articoli 9, 193 e 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito della vendita di un bene immobile mediante esecuzione forzata, pone a carico di un operatore, vale a dire l’ufficiale giudiziario che ha proceduto a detta vendita, gli obblighi di calcolo, riscossione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato di tale operazione entro i termini richiesti.

2) Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un ufficiale giudiziario deve rispondere con tutto il suo patrimonio dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato della vendita di un bene immobile effettuata mediante esecuzione forzata nel caso in cui egli non adempia il proprio obbligo di riscossione e di versamento di detta imposta, a condizione che l’ufficiale giudiziario di cui trattasi disponga, in realtà, di qualunque strumento giuridico per adempiere tale obbligo, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

3) Gli articoli 206, 250 e 252 della direttiva 2006/112 nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale il soggetto pagatore indicato in tale disposizione è tenuto a calcolare, riscuotere e versare l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuto a titolo della vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata, senza poter detrarre l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data di riscossione dell’imposta presso il soggetto passivo.

Dalla redazione