Sent. C. Giustizia UE 12/03/2015, n. C-538/13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 12/03/2015, n. C-538/13

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Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttive 89/665/CEE e 2004/18/CE - Principi di parità di trattamento e di trasparenza - Legame dell’offerente selezionato con gli esperti dell’amministrazione aggiudicatrice - Obbligo di tener conto di tale legame - Onere della prova circa la parzialità di un esperto - Insussistenza dell’incidenza di siffatta parzialità sul risultato finale della valutazione - Termini di ricorso - Contestazione dei criteri astratti di aggiudicazione - Chiarimento di tali criteri dopo la comunicazione dei motivi esaustivi di aggiudicazione dell’appalto - Grado di conformità delle offerte con le specifiche tecniche quale criterio di valutazione.

1) L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, e gli articoli 2, 44, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, a che l’illegittimità della valutazione delle offerte degli offerenti sia constatata sulla base della sola circostanza che l’aggiudicatario dell’appalto ha avuto legami significativi con esperti nominati dall’amministrazione aggiudicatrice che hanno valutato le offerte. L’amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali conflitti di interessi e ad adottare le misure adeguate al fine di prevenire, di individuare i conflitti di interesse e di porvi rimedio. Nell’ambito dell’esame di un ricorso diretto all’annullamento della decisione di aggiudicazione a causa della parzialità degli esperti non si può richiedere all’offerente escluso di provare concretamente la parzialità del comportamento degli esperti. Spetta, in via di principio, al diritto nazionale determinare se ed in quale misura le autorità amministrative e giurisdizionali competenti debbano tenere conto della circostanza che un’eventuale parzialità degli esperti abbia avuto o meno un impatto su una decisione di aggiudicazione dell’appalto.
L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, e gli articoli 2, 44, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che impongono che un diritto di ricorso relativo alla legittimità della gara sia azionabile, dopo la scadenza del termine previsto dal diritto nazionale, da un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente che è stato in grado di comprendere le condizioni della gara unicamente nel momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice, dopo aver valutato le offerte, ha fornito informazioni esaustive sulle motivazioni della sua decisione. Un siffatto diritto di ricorso può essere esercitato fino al momento della scadenza del termine di ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto.

2) Gli articoli 2 e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che consentono, in via di principio, ad un’amministrazione aggiudicatrice di utilizzare quale criterio di valutazione delle offerte depositate dagli offerenti nell’ambito di un appalto pubblico il grado di conformità di queste ultime con i requisiti indicati nella documentazione di gara.

Dalla redazione