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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 23/09/1997, n. 107
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[Premessa] |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, anche per gli effetti dell'art. 9 della L.R. 7.6.1996 n.36, assume l'attività di costante sistemazione degli alvei fluviali come strategia di tutela e valorizzazione del territorio e come strumento di prevenzione dai rischi di danni |
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Art. 2 - Attività di sistemazione periodica1. Per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente le province provvedono all'approvazione di un programma coperto per il 70% dell'importo complessivo dal contributo regionale e per il restante 30% a carico degli stessi Enti che potranno chiedere una compartecipazione alla spesa da parte dei Comuni territorialmente interessati agli interventi; l'a |
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Art. 3 - Interventi urgenti1. Gli interventi urgenti all'interno degli alvei devono essere funzionali alla sola riduzione del rischio e non possono riferirsi a lavori di natura programmatica, devono altresì riguardare categorie di opere tese al solo ripristino o realizzazione di argini, alla realizzazione e/o ripristino di opere idrauliche, sistemazione di manufatti incombenti sugli alvei, rafforzamenti, demolizioni, sgombri, pulizia ed ogni altra opera a tutela della pubblica incolumità nei limiti delle previsioni di cui al terzo comma dell'art. 1. |
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Art. 4 - Modalità di erogazione, termini temporali e collaudo1. I contributi previsti all'art. 2 per la realizzazione del programma ed all'art. 3 per il pronto intervento vengono accreditati alla Provincia in unica soluzione a seguito di richiesta da parte dell'Ente, l'erogazione avviene dopo la notifica dell'approvazione del programma da parte della Provincia e all'a |
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Art. 5 - Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità1. I lavori che si eseguono in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, u |
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Art. 6 - Norma finanziaria1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, è complessivamente valutato per il triennio 1997/1999 in lire 3.800.000.000. Relativamente all'anno 1997 si provvede come segue: |
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Art. 7 - Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello del |
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