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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 23/06/1997, n. 23
L. R. Lombardia 23/06/1997, n. 23
L. R. Lombardia 23/06/1997, n. 23
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TITOLO I - Varianti e rettificazioni agli strumenti urbanistici generali |
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Art. 1 - Adeguamento normativo1. La Regione Lombardia procede, con la presente legge, all'adeguamento dell'attività amministrativa in materia urbanistica ai principi di semplificaz |
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TITOLO I - Varianti e rettificazioni agli strumenti urbanistici generali |
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Capo I - Procedura semplificata per l'approvazione di talune varianti agli strumenti urbanistici generali |
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Art. 2 - Varianti a procedura semplificata1. All'approvazione di varianti degli strumenti urbanistici approvati successivamente all'entrata in vigore della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), si applica il procedimento semplificato di cui all'art. 3, purché tali varianti: a) non riguardino programmi di fabbricazione vigenti; b) non riguardino aree che siano state oggetto di stralcio da parte della Giunta regionale in sede di approvazione del piano regolatore generale, o di sue varianti, ma limitatamente ai casi nei quali lo stralcio sia stato espressamente motivato da vincoli ambientali e paesistici, da rischi di ordine idrogeologico o di stabilità dei versanti, da esigenze di carattere sovracomunale; |
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Art. 3 - Procedura semplificata1. La deliberazione del consiglio comunale di adozione delle varianti urbanistiche di cui all'art. 2, esecutiva nelle forme di legge, è depositata per trenta giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati ed alla scheda informativa di cui al comma 3 dell'art. 2; del deposito viene data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio nonché con la pubblicazione dello stesso su almeno un quotidiano di interesse locale. 2. Durante il periodo di pubblicazione di cui al comma 1, chiunque ha facoltà di prendere visione degli att |
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TITOLO I - Varianti e rettificazioni agli strumenti urbanistici generali |
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Capo II - Procedura per l'approvazione di rettifiche agli strumenti urbanistici generali |
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Art. 4 - Atti di rettificazione non costituenti variante urbanistica1. Non costituiscono varianti ai piani regolatori urbanistici generali i seguenti atti di rettificazione: |
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Art. 5 - Procedure di rettificazione dei piani regolatori generali |
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TITOLO II - Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi |
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Art. 6 - Competenza all'approvazione dei piani attuativi1. L'approvazione dei piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata, e delle relative varianti è di esclusiva competenza comunale, salvo che si tratti di piani attuativi definiti di interesse sovracomunale ai sensi dell'art. 9. |
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Art. 7 - Procedura di approvazione1. I procedimenti di istruttoria, adozione e approvazione dei piani attuativi sono soggetti al rispetto, da parte del Comune procedente, dei termini previsti dal presente articolo, la cui infruttuosa decorrenza è presupposto per l'esercizio, da parte della Giunta regionale, di interventi sostitutivi secondo le modalità di cui all'art. 8, in quanto compatibili. 2. L'istruttoria della proposta di piano attuativo è condotta nel termine di novanta giorni decorrente dalla presentazione del relativo progetto, unitamente alla documentazione, individuata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, come necessario corredo al piano medesimo. 3. Il termine di novanta giorni, di cui comma 2, può essere interrotto una sola volta |
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Art. 8 - Interventi sostitutivi1. L'infruttuosa decorrenza dei termini posti dai commi 4 e 7 dell'art. 7, rispettivamente per l'adozione e l'approvazione del piano attuativo, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. |
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Art. 9 - Piani attuativi di interesse sovracomunale1. Sono definiti di interesse sovracomunale i piani attuativi: a) interessanti ambiti territoriali specificatamente individuati e dichiarati di interesse sovracomunale nel programma regionale di sviluppo, nei piani territoriali della Regione o di enti sovracomunali, |
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Art. 10 - Procedura di approvazione dei piani attuativi di interesse sovracomunale1. I piani attuativi di interesse sovracomunale sono approvati con le procedure di cui al presente articolo, oltre a quelle di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 7 in quanto compatibili |
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TITOLO III - Regolamento edilizio e relative procedure di approvazione |
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Art. 11 - Regolamento edilizio1. Il regolamento edilizio comunale deve disciplinare in conformità alle disposizioni sanitarie vigenti ed alle altre leggi in materia edilizia: a) le modalità di costituzione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale; b) le modalità di compilazione dei progetti di opere edilizie, nonché le modalità per i |
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Art. 12 - Procedura di approvazione del regolamento edilizio1. Il regolamento edilizio è approvato con le stesse procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3, previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell'autorità competente; il parere deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 in quanto c |
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TITOLO IV - Altre disposizioni e norme transitorie e finali |
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Art. 13 - Integrazioni a disposizioni vigenti1. All’art. 27 della L.R. 51/1975 è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma: |
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Art. 14 - Albo dei commissari ad acta1. Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo regionale in materia urbanistica e paesistico-ambientale è istituito presso la Giunta regionale un ap |
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Art. 15 - Abrogazioni1. È abrogata la L.R. 12 marzo 1984, n. 14 (Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi); le dispo |
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Art. 16 - Clausola d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua |
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