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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 23/10/1996, n. 46
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[Premessa] |
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TITOLO I - FINANZIAMENTI REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO |
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Articolo 1 - (Finalità)N2 1. Fino all'entrata in vigore dei piani di bacino di cui all'articolo 16 della |
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Articolo 2 - (Programma provinciale)1. Le province e l'Autorità di bacino del Magra, preso atto degli interventi proposti dai comuni e dalle comunità montane, adottano e trasmettono alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno un programma relativo a: a) riassetto idraulico della rete idrografica superficiale e riqualificazione dell'ambiente fluviale; b) interventi di prevenzione dal rischio idrico; |
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Articolo 3 - (Finanziamento della progettazione di opere)1. I programmi provinciali possono comprendere anche il finanziamento della sola progettazione di ope |
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Articolo 4 - (Piano regionale)1. La Giunta regionale, sulla base dei programmi provinciali, approva entro il 31 maggio il piano reg |
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Articolo 5 - (Assegnazione del finanziamento)AbrogatoN1 |
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Articolo 6 - (Utilizzo di economie)1. L'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta è ammesso solo per miglioramenti funzion |
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Articolo 7 - (Revoca del finanziamento)1. La Giunta regionale, sulla base della relazione annuale presentata dalla Provincia, revoca il fina |
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TITOLO II - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1993 N. 9 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1993 N. 18 E DALLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 1994 N. 56. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1984 N. 22 (LEGGE FORESTALE REGIONALE) |
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Articolo 11 - (Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 9/1993)1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 9/1993 R è sostituito dal seguente: "3. Il Comitato tecnico regionale si avvale del Dipartimento regionale tutela e gestione del territorio utili |
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Articolo 12 - (Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 9/1993)1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9/1993 R è sostituito dal seguente: "3. Il Comitato è nominato dal Presidente della Provincia e dal Sindaco della città metropolitana, ed è composto da: a) il Presidente della Provincia |
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Articolo 13 - (Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 9/1993)1. L'articolo 11 della legge regionale 9/1993 è abrogato. |
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Articolo 14 - (Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 9/1993)1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9/1993, R è sostituito dal seguente: "1. La Regione Liguria defi |
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Articolo 16 - (Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 9/1993)1. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 9/1993 R è sostituito dal seguente: |
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Articolo 17 - (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 9/1993)1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 9/1993 R è inserito il seguente: |
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Articolo 18 - (Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 9/1993)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 9/1993 è aggiunto il seguente: |
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Articolo 23 - (Abrogazione parziale degli articoli 35 e 39 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22)1. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 35 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge regionale |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Articolo 24 - (Disposizione transitoria)1. Relativamente all'anno 1996, la Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale di cui all'articolo 4, sentite le province, l'Anci, l'Uncem, l'Autorità di bacino del Magra ed i Consorzi |
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Articolo 25 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996: a) prelevamento di lire 3.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo"; b) soppressione dei seguenti capitoli: 2200 "Manutenzione ordinaria delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico forestale dei bacini montani" con lo stanziamento di lire 1.300.000.000 in termini |
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Articolo 26 - (Urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a |
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