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Deliberaz. C.R. Piemonte 28/07/2015, n. 79-27040

Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 di approvazione del regolamento edilizio tipo.
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[Premessa]



Il Consiglio regionale


vista la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19R (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), in particolare l'articolo 3, che disciplina il regolamento edilizio tipo e i regolamenti edilizi comunali;

vista la Delib.C.R. 29 luglio 1999, n. 548-9691, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il regolamento edilizio tipo, successivamente modificato con Delib.C.R. 8 luglio 2009, n. 267-31038;

visto il titolo III del regolamento edilizio tipo in cui sono definiti i parametri e gli indici edilizi e urbanistici uniformati da recepire nei regolamenti edilizi comunali;

visto l'articolo 15 del regolamento edilizio tipo riguardante il numero dei piani della costruzione;

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Allegato A - Testo coordinato degli articoli 13, 15, 18, 19 e 20 del regolamento edilizio tipo, approvato con Delib.C.R. 29 luglio 1999, n. 548-9691 e da ultimo modificato con Delib.C.R. 8 luglio 2009, n. 267-31038


Art. 13. - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.

2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.

3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.

4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.

5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni vertical

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