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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 31/07/2015, n. 26-1953
Deliberaz. G.R. Piemonte 31/07/2015, n. 26-1953
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Testo del provvedimentoLa recente l.r. n. 3/2015R ha modificato l’art. 10 della l.r. n. 69/1978R introducendo, con i commi 5, 6, 7 e 8, l’istituto giuridico della proroga dell’autorizzazione per l’esercizio di attività estrattiva di cava di cui all’art. 1 della richiamata legge regionale 22 novembre 1978, n. 69. Preso atto che il comma 8 del suddetto articolo 10 prevede che la Giunta regionale definisca la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica da allegare all’istanza di proro |
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Allegato - Comma 8 dell’articolo 10 della L.R. n. 69 del 22 novembre 1978. Definizione della documentazione tecnica semplificata e relativa modulistica da allegare all’istanza di proroga e dell’ulteriore documentazione tecnica necessaria in caso di contestuale richiesta di rinnovo dell’autorizzazione paesaggisticaPremessa e termini generali di applicazione della proroga La recente l.r. 3/2015R ha modificato l’art. 10 della l.r. 69/1978R introducendo, con i commi 5, 6, 7 e 8, l’istituto giuridico della proroga dell’autorizzazione prevista dall’art. 1 della legge regionale suddetta; con il presente allegato si da attuazione al comma 8 del suddetto articolo 10 che prevede che la Giunta regionale definisca la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica da allegare all’istanza di proroga. L’istituto giuridico della proroga dell’autorizzazione per sua natura “differisce il termine di efficacia di un provvedimento”. Si premette pertanto che, come consolidato sia nelle norme di riferimento sia in giurisprudenza, la domanda di proroga, motivata e documentata deve essere presentata prima della scadenza dell’autorizzazione, in quanto la proroga è direttamente connessa all’autorizzazione della quale si va a posticipare il temine di efficacia. In merito si precisa che l’incipit del comma 5 del suddetto art. 10: “Scaduti i termini autorizzativi ……” ha come soggetto “l’amministrazione competente per il rilascio (il comune)” e consente all’amministrazione di procedere alla proroga dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata senza acquisire il parere della conferenza di servizi istituita in Piemonte per le attività estrattive di cava. Trattandosi del differimento del termine dell’autorizzazione di un progetto approvato ed in corso di realizzazione, il provvedimento comunale di proroga dell’autorizzazione non necessita di alcuna preventiva procedura in applicazione delle norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (d.lgs. 152/2006 e l.r. 40/1998) se coerente con i termini di validità stabiliti, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006R e dell'articolo 12, comma 9, della l.r. 40/1998R, nel provvedimento che contiene il giudizio di compatibilità ambientale. Inoltre, come espressamente indicato anche sul testo di legge (cfr. comma 7. art. 10 l.r. 69/1978), a seguito delle necessarie verifiche l’Amministrazione comunale procede a prorogare l’autorizzazione in modo autonomo, senza ricorrere ad alcun procedimento che preveda l’istituto della Conferenza di Servizi, per cui il competente SUAP non dovrà attuare le procedure previste dal d.p.r. 160/2010. |
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