D. P.G.R. Friuli Venezia Giulia 20/04/1995, n. 0126/Pres. | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NR3289

D. P.G.R. Friuli Venezia Giulia 20/04/1995, n. 0126/Pres.

Revisione degli standard urbanistici regionali.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.R. 14/07/2000, n. 0242/Pres.
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20428 6368180
Testo del provvedimento


Il Presidente della Giunta regionale


PREMESSO che il Piano urbanistico regionale generale, approvato con D.P.G.R. 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. definisce al capo 3° del titolo III delle norme di attuazione gli "standard o rapporti tra gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio e quelli destinati agli insediamenti residenziali o produttivi, da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato per zone omogenee";

PREMESSO che: l'art. 124 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 dispone che l'Amministrazione regionale provveda all'adeguamento degli indirizzi e dei criteri metodologici relativi agli standard urbanistici per servizi ed impianti pubblici da osservarsi nella redazione di piani di grado subordinato, ed altresì al necessario conseguente adeguamento dei contenuti delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale;

ATTESO che l'Amministrazione regionale ha affidato, con apposita convenzione, un incarico di studio sullo specifico tema degli standard urbanistici regionali e delle previsioni insediative che ne sono il fondamento;

ATTESO che nell'ambito del predetto studio, per poter accertare le difficoltà attuative e gestionali nonché le domande emergenti per un aggiornamento ed un miglioramento dell'impianto degli standard urbanistici regionali, si è svolta una indagine specifica presso i Comuni che ha consentito di evidenziare alcune delle esigenze che maggiormente sono sentite in sede locale;

CONSIDERATO che l'indagine e lo studio svolti hanno consentito di meglio focalizzare gli obiettivi principali dell'aggiornamento e del rinnovamento della metodologia e dell'impianto complessivo degli standard urbanistici regionali

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REVISIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI REGIONALI
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Capo I - Disposizioni generali
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Articolo 1 - Finalità generali

1. Al fine di tener conto della evoluzione delle caratteristiche strutturali della popolazione regionale registrate nell'ultimo decennio, nonché delle conseguenti mutate esigenze in termini di fabbisogno di servizi ed attrezzature collettive, il presente decreto, approvato in attuazione dell'

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Articolo 2 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione:

1) in sede di revisione degli strume

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Articolo 3 - Criteri generali ed indirizzi per il dimensionamento degli strumenti urbanistici

1. Nella formazione degli strumenti urbanistici generali di cui all'art. 2, dovranno essere osservati i seguenti criteri ed indirizzi per il dimensionamento delle relative previsioni insediative residenziali:

1) Criteri generali.

Il dimensionamento degli strumenti urbanistici generali dovrà essere impostato su criteri di minimizzazione e contenimento delle nuove espansioni e dei loro costi complessivi, con particolare attenzione al contenimento del consumo del suolo e delle aree agricole produttive ed alla salvaguardia rigorosa dei beni paesist

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Articolo 4 - Criteri generali ed indirizzi per il calcolo del fabbisogno abitativo

1. Il dimensionamento residenziale degli strumenti urbanistici generali dovrà essere configurato in presenza di valutazioni in merito al fabbisogno abitativo relativo al decennio previsionale, valutato a partire dalla data di adozione dello strumento urbanistico. A titolo orientativo, e ferme rimanendo eventuali difformi determinazioni metodologiche da parte dei Comuni, il calcolo del fabbisogno abitativo potrà essere effettuato come di seguito esposto con riferimento alla sola quota parte che il Comune presume di soddisfare nell'arco decennale di operatività dello strumento urbanistico.

2. Per la determinazione delle voci componenti il calcolo del fabbisogno si farà riferimento, oltre che ai dati censuari più recenti, ad una rilevazione tipologico-edilizia diretta, almeno per campioni significativi. Il calcolo sarà effettuato sia per stanze (come da definizione ISTAT) che per abitazioni e si articolerà in:

SCHEMA INDICATIVO DI CALCOLO 1)

1) Fabbisogno arretrato o pregresso

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Articolo 5 - Aree edificate e aree urbanizzate

1. Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali, i Comuni rappresentano, con opportuna simbologia, su una planimetria raffigurante uno stato di fatto dell'intero territorio comunale, aggiornato alla data di formazione dello strumento urbanistico, le aree edificate e le aree urbanizzate sulla base dei seguenti criteri:

1) si considerano edificate tutte le aree del territorio comunale coperte da edifici esistenti,

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Capo II - Disposizioni per le zone a designazione residenziale
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Articolo 6 - Aree da riservare a servizi ed attrezzature collettive nelle zone a destinazione residenziale

1. Nella formazione degli strumenti urbanistici generali dovranno essere individuate adeguate aree da riservare alla realizzazione di servizi ed attrezzature collettive in relazione alle previsioni di sviluppo residenziale del predetto strumento urbanistico, con l'osservanza de

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Articolo 7 - Aree territoriali

1. I rapporti standard indicati nella tabella 1 sono articolati secondo le seguenti aree territoriali:

A) sono compresi in tale area i Comuni di rilevanza regi

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Articolo 8 - Capacità insediativa teorica degli strumenti urbanistici

1. I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, devono dedicare particolare attenzione al calcolo della capacità insediativa residenziale teorica massima, tenendo conto, fatte salve eventuali difformi motivate determinazioni metodologiche, dei criteri ed indirizzi orientativi contenuti nel presente articolo, con l'eccezione di quanto disposto ai successivi commi 2 e 3 che ha efficacia vincolante.

2. I Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti residenti alla data di adozione dello strumento urbanistico, effettuano il calcolo della capacità insediativa residenziale esteso sia al territorio edificato-urbanizzato che alle aree di espansione.

3. I Comuni, con popolazione inferiore od uguale a 5.000 abitanti residenti alla data di adozione dello strumento urbanistico, con la eccezione dei Comuni indicati negli elenchi contenuti negli allegati A, B e C al presente decreto, che dovranno effettuare il calcolo secondo quanto disposto dal precedente comma, effettuano il calcolo della capacità insediativa residenziale solo relativamente alle aree di e

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Articolo 9 - Categorie di servizi ed attrezzature collettive

1. Le categorie dei servizi e delle attrezzature collettive che devono essere previste nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, con l'osservanza dei rapporti standard fra le aree destinate ad essi e la capacità insediativa teorica residenziale massima dello strumento urbanistico, indicati nell'allegata tabella 1, sono:

1) attrezzature per la viabilità e trasporti

2) attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura

3) attrezzature per l'istruzione

4)

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Articolo 10 - Attrezzature per la viabilità ed i trasporti

1. Anche al fine di dare organica attuazione alle disposizioni del presente decreto le attrezzature per la viabilità ed i trasporti da prevedere nell'ambito degli strumenti urbanistici generali devono essere articolate nelle seguenti categorie:

a) parcheggi stanziali

b) parcheggi di relazione

c) parcheggi di interscambio

d) stazione per autolinee extraurbane

2. I parcheggi stanziali sono quelli di pertinenza degli edifici secondo quanto disposto dall'art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 come modificato dall'

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Articolo 11 - Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura

1. I Comuni, nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici generali, devono prevedere adeguate aree da riservare ad attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura con l'osservanza dei rapporti standard indicati nella tabella 1.

2. Nell'ambito di tali attrezzature possono essere compresi:

1) gli edifici per il culto

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Articolo 12 - Attrezzature per l'istruzione

1. I Comuni, nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici generali, devono prevedere adeguate aree da riservare sia alle attrezzature per l'assistenza psico-pedagogica all'infanzia, che per l'istruzione, con l'osservanza dei rapporti standard indicati alla tabella 1.

2. Nell'ambito delle attrezzature per l'assistenza psico-pedagogica all'infanzia, con l'osservanza degli Indirizzi e direttive del piano socio-assistenziale approvato con legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e dei relativi regolamenti e piani attuativi provincia

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Articolo 13 - Attrezzature per l'assistenza e la sanità

1. I Comuni, nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici generali, devono prevedere adeguate aree da riservare alle attrezzature per l'assistenza e la sanità, con l'osservanza dei rapporti standard indicati alla tabella 1.

2. Nell'ambito delle attrezzature per l'assistenza, con l'osservanza degli indirizzi e direttive del piano socio-assistenziale approvato con legge regionale 19 maggio 1988 n. 33 e dei relativi regolamenti e piani attuativi provinciali, possono essere comprese le seguenti attrezzature:

1) attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva quali:

a) consultorio famigliare

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Articolo 14 - Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto

1. I Comuni, nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici generali, devono prevedere adeguate aree da riservare alle attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto, con l'osservanza dei rapporti standard indicati alla tabella 1.

2. Nell'ambito delle attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto, possono essere compresi:

1) il verde di connettivo

2) il verde di arredo urbano

3) il nucleo elementare di verde

4) il verde di quartiere

5) il parco urbano

6) le attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto.

3. Le aree riservate a tali attrezzature dai Comuni devono essere organizzate come un organi

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Articolo 15 - Servizi tecnologici

1. I Comuni, nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici generali, devono prevedere adeguate aree da riservare a servizi tecnologici.

2. Nell'ambito dei servizi tecnologici possono essere compresi;

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Articolo 16 - Aree da riservare a parcheggi per esercizi commerciali in zone a destinazione residenziale.

1. Nella formazione degli strumenti urbanistici generali o degli strumenti attuativi, nelle zone a destinazione prevalentemente residenziale, nel caso di previsione di esercizi commerciali al dettaglio, dovranno essere previste adeguate aree da riservare a parcheggi; tali aree devono essere reperite nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale ovvero in prossimità dell'esercizio stesso o nell'area idonea più vicina entro un raggio di 100 m di percorso, in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita da riservare a parcheggio stanziale e di relazione nel caso di localizzazione di esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di vendita.

2. Qualora un

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Capo III - Disposizioni per le zone a destinazione produttiva
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Articolo 17 - Aree da riservare a servizi ed attrezzature collettive nelle zone a destinazione industriale ed artigianale

1. Nella formazione degli strumenti urbanistici generali o degli strumenti attuativi, nelle nuove zone a specifica destinazione industriale ed artigianale dovranno essere individuate adeguate aree da riservare ad attrezzature sociali, verde pubblico ed a parcheggi.

2. Quando non sia altrimenti soddisfatto il relativo fabbisogno, nell

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Articolo 18 - Aree da riservare a parcheggi nelle zone a destinazione commerciale

1. Nella formazione degli strumenti urbanistici generali o degli strumenti attuativi, nelle zone a specifica destinazione commerciale, nel caso di edifici di nuova realizzazione e di interventi soggetti al rilascio della concessione edilizia per esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq. di superficie di vendita, dovranno essere individuate adeguate aree da riservare a parcheggio stanziale e di relazione in misura non inferiore al 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'esercizio stesso;

2. Nel caso di previsione di esercizi commerciali al dettaglio di grande distribuzione, le aree da riservare a parcheggio stanziale e di relazione devono essere reperite:

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20428 6368203
Articolo 19 - Aree da riservare a parcheggi nelle zone a destinazione direzionale

1. Nella formazione degli strumenti urbanistici generali o degli strumenti attuativi, nelle zone a specifica destinazione direzionale, nel caso di interventi di nuova realizzazione e per gli altri inte

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20428 6368204
Capo IV - Modifiche ed integrazioni al Capo 4 del Titolo III delle norme di attuazione del Piani Urbanistico Regionale Generale
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20428 6368205
Articolo 20 - Disposizioni per la viabilità ciclabile e pedonale

1. Nella formazione degli strumenti urbanistici generali o degli strumenti attuativi, dovranno essere previsti adeguati sp

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Capo V - Disposizioni Comuni e Finali
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20428 6368207
Articolo 21 - Servizi ed attrezzature collettive ubicati in edifici non propri

1. I servizi e le attrezzature collettive previsti nel presente decreto, anche se ubicati entro edifici non propri ed in a

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Art. 21-bis - Superficie utile

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Allegato A

Comuni di rilevanza razionale e sovracomunale


Provincia di Gorizia

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Allegato B

Comuni costieri di rilevanza turistica

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Allegato C

Comuni montani di rilevanza turistica [1].


Provincia di Pordenone

Aviano.


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