Capo abrogato dalla L.R. 24/01/2020, n. 2.

Il capo III così recitava:

CAPO III - Tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale

Art. 19 - Coordinamento con le misure comunitarie

1. Le misure previste dal presente capo, attuate in coordinamento con quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992, sono volte specificatamente alla tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale montano ai fini anche per la sua utilizzazione a scopi produttivi e turistico-ricreativi.


Art. 20 - Premio per la conservazione delle aree prative

1. Al fine di incentivare un razionale utilizzo delle superfici prative, prevenendo fenomeni di abbandono e degrado dello spazio rurale, ai soggetti privati e pubblici, che si impegnano per almeno un quinquennio a coltivare dette superfici secondo criteri agronomici atti a conservarne l'integrità, può essere concesso un premio annuo per ettaro fino ad un importo massimo di lire 500 mila.

2. Il premio di cui al comma 1 non potrà superare od essere cumulato all'aiuto in favore delle aree prative previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/92.


Art. 21 - Manutenzione a fini ambientali di superfici agricole e forestali abbandonate

1. Al fine di contribuire al contenimento del dissesto idrogeologico e limitare altresì i rischi di incendio e valanghe dovuti ai fenomeni di abbandono dei terreni agricoli e forestali, può essere concesso, a soggetti privati e pubblici, un contributo fino all'80 per cento della spesa ammessa per la manutenzione delle superfici agro-forestali abbandonate.

2. Sono da intendersi abbandonate le superfici agricole e forestali non sottoposte da almeno tre anni alle normali forme di utilizzazione.

3. Rientrano fra le operazioni di manutenzione delle superfici abbandonate lo sfalcio delle erbe, il controllo di erbe e arbusti infestanti, la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, della viabilità aziendale, le cure colturali ai soprassuoli boschivi.


Art. 22 - Interventi per opere di manutenzione ambientale

1. Al fine di contenere i fenomeni di degrado dell'ambiente rurale montano, connessi all'abbandono delle opere realizzate dall'uomo a servizio dell'attività agricola e, più in generale, del territorio, la Giunta regionale può concedere, a soggetti privati e pubblici, contributi fino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile per il mantenimento in efficienza di infrastrutture e manufatti interaziendali quali viabilità interpoderale, acquedotti rurali e relative opere di presa, opere di sostegno e consolidamento pendici, canalizzazione di sgrondo, valorizzazione di siepi e alberature e manutenzione di aree di servizio interaziendali.


Art. 23 - Spesa ammissibile ai contributi

1. L'entità della spesa ammissibile ai contributi di cui agli articoli 20, 21 e 22 viene definita in relazione ai fattori di svantaggio naturale e strutturale, di cui all'articolo 2, comma 2, che condizionano le attività di manutenzione ivi previste.”

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