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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 14/07/2015, n. 14697
Sent. C. Cass. civ. 14/07/2015, n. 14697
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Ascensore - Ristrutturazione - Ripartizione delle spese tra tutti i condomini, salvo diverso titolo.L'ascensore condominiale si presume bene di proprietà comune, salvo diversa ed espressa previsione contenuta in un regolamento di natura contrattuale o in una delibera assembleare assunta all |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE ha pronunciato la seguente sentenza |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. - E' impugnata la sentenza della Corte d'appello di Genova, depositata il 14 febbraio 2009, che ha accolto l'appello proposto da N.A. avverso la sentenza del Tribunale di Genova, e nei confronti del Condominio via (OMISSIS). 1.1. - Il condomino N.A. aveva agito contro il Condominio per l'annullamento della delibera 7 luglio 1994, nella parte in cui - per quanto an |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1. - Preliminarmente si deve affermare la regolarità dell'avviso di udienza effettuato nella cancelleria di questa Corte dopo che, dalla relazione di notifica dell'avviso presso il domicilio eletto, era risultato l'avvenuto decesso del domiciliatario (ex plurimis, Cass., Sez. U., sentenza n. 13908 del 2011). 1.1. - Ancora in via preliminare, si deve rilevare che gli odierni ricorrenti hanno proposto il ricorso sulla base della legittimazione autonoma, spettante a ciascun condomino, ad impugnare la sentenza sfavorevole al Condominio in luogo dell'amministratore rimasto inerte (ex plurimis, Cass., sez. 2^, sentenza n. 12588 del 2002; sez. 3^, sentenza n. 10717 del 2011), ma non hanno notificato il ricorso al Condominio di via (OMISSIS), che ha resistito in entrambi i gradi di merito all'azione proposta dal condomino N.. Si porrebbe, quindi, la necessità di disporre la notifica del ricorso all'amministratore del Condominio, allo scopo di rendere opponibile la decisione a tutti i condomini. Tuttavia, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass., Sez. U., sentenza n. 9936 del 2014), si ritiene di esaminare direttamente i motivi di merito, suscettibili di assicurare la sollecita definizione del giudizio, evitando inutile dispendio di energie processuali. 2. - Il rico |
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P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente g |
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