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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 02/09/1993, n. 50
L. R. Basilicata 02/09/1993, n. 50
- L.R. 15/12/2021, n. 59
- L.R. 29/06/2018, n. 11
- L.R. 24/07/2017, n. 19
- L.R. 04/03/2016, n. 5
- L.R. 08/03/1999, n. 7
- L.R. 27/04/1996, n. 23
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Articolo 1Al fine della sollecita ed efficace definizione del procedimento avente ad oggetto l'autorizzazione da acquisire per gli interventi |
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Articolo 2 |
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Articolo 4 |
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Articolo 5Gli uffici regionali preposti alla tutela del paesaggio esprimono parere: |
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Articolo 6Il provvedimento di cui all'art. 8 della LR n. 20/87 è rilasciato sentito il parere degli Organi consultivi competenti di cui agli |
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Articolo 7Sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative esercitate dagli organi e uffici regionali, concernenti il rilascio di nullaosta o divieti relativi: a) alle richieste di proroga di nullaosta non ancora scaduti, rilasciati dagli uffici regionali, che non prevedono alcuna modifica del progetto approvato; b) alle varianti concernenti progetti già autorizzati dalla Regione, per la realizzazione di opere pubbliche o private che non configurano modifiche sostanziali alle caratteristiche tipologiche e formali definibili secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della L.R. n.28/91, come modificata dalla L.R. n.2/94, ad esclusione delle varianti riguardanti la modifica o la elimin |
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Articolo 8I pareri di cui agli artt. 3, 5 e 7 della presente legge devono essere espressi conformemente alle prescrizioni dei Piani Paesistici approvati alle norme appositamente previste, ai fini della tutela dell'ambiente, negli strumenti urbanistici a scala territoriale e/o comunale. |
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Articolo 9Le funzioni inerenti all'applicazione delle indennità pecuniarie previste dalla LR n. 20/87, sono esercitate dalla Giunta Regionale |
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Articolo 10L'applicazione della indennità pecuniaria prevista dall'art. 15 della legge 29.6.1939 n. 1497, in riferimento agli interventi di cui agli artt. 3, 5 e 7 della presente legge, comporta comunque: a) per le opere di cui all'art. 7 il pagamento della maggiore somma fra il danno arrecato ed il profitto conseguito e comunque non inferiore a L. 1.000.000 (un milione); b) per le opere di cui all'art. 5 il pagamento della maggiore somma fra il danno arrecato ed il profitto cons |
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Articolo 11Le domande di autorizzazione, relative agli interventi di cui all'art. 7 della presente legge, pervenute agli Uffici regionali ai se |
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Articolo 12Sono abrogati gli artt. 6, 9 e 11 della L.R. 4.8.1987 n. 20. |
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