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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 24/07/2015, n. 19
L. R. Sardegna 24/07/2015, n. 19
- L.R. 28/12/2018, n. 48
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Art. 1 - Finalità1. La Regione riconosce l'apicoltura come attività agricola di interesse regio |
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Art. 2 - Definizioni1. L'ape è considerata un animale da allevamento di interesse zootecnico e in quanto tale si protegge il suo stato sanitario, si garantiscono le sue produzioni e, contestualmente, si tutelano i consumatori dei suoi prodotti. |
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Art. 3 - Apicoltore e imprenditore apistico1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari. 2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile. |
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Art. 4 - Aiuti all'allevamento apistico1. Per contribuire a conservare e tutelare la biodiversità, svolgere un'azione di biomonitoraggio ambientale e favorire uno sviluppo agricolo sostenibile, la Regione incentiva la pratica dell'impollinazione a mezzo di api, l'allevamento apistico per la salvaguardia dell'ape italiana e delle api autoctone tipiche e la pratica del nomadismo, in quanto attività di produzione di beni pubblici ambientali. 2. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo de |
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Art. 5 - Denuncia degli apiari e degli alveari e relative comunicazioni1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario, nonché per la programmazione degli interventi a favore dell'apicoltura, è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di farne denuncia presso l'Anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), e successive modifiche ed integrazioni, specificando collocazione e numero degli alveari, tipologia di attività, modalità di allevamento, classificazione degli apiari detenuti e specie e sottospecie allevata. |
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Art. 6 - Disposizioni sanitarie1. La vendita e l'acquisto di api vive sono consentiti solo per gli esemplari accompagnati da un certificato di sanità attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dalla ASL territorialmente competente. |
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Art. 7 - Divieto dei trattamenti in fioritura1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle colture arboree, erbacee e ornamen |
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Art. 8 - Organismi associativi tra apicoltori1. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazione di produttori, i criteri e le modalità di riconoscimento delle forme associate di cui all'articolo 3, comma 4, so |
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Art. 9 - Formazione, aggiornamento professionale e assistenza tecnica1. È demandato alla Regione, attraverso le proprie agenzie operanti in campo agricolo, lo svolgimento, anche presso le aziende apistiche dell'attività di formazione e aggiornamento professionale degli apicoltori per la corretta e diligente conduzione degli allevamenti, anche su ric |
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Art. 10 - Sperimentazione e ricerca1. La Regione, attraverso le proprie agenzie operanti in campo agricolo e l'Istituto zooprofilattico sperimentale, svolge direttamente e |
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Art. 11 - Commissione apistica regionale1. È istituita la Commissione apistica regionale, composta da: a) l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o un suo delegato, in qualità di presidente; b) un rappresentante apicoltore per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale; c) un ra |
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Art. 12 - Riforestazione1. Al fine di favorire l'integrazione energetico - ambientale e di valorizzare le car |
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Art. 13 - Sanzioni amministrative1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, comporta l'applicazione nei confronti del trasgressore della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 500. 2. La violazione delle disposizion |
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Art. 14 - Abrogazioni1. La legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30 (Norme per l'incremento e la tutela del |
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Art. 15 - Disposizioni finanziarie1. Per l'anno 2015 la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regiona |
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Art. 16 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettin |
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