Deliberaz. G.P. Bolzano 30/03/2021, n. 284 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.P. Bolzano 30/03/2021, n. 284

Criteri sui servizi abitativi e prestazioni abitative per persone con disabilità, con malattia psichica e con dipendenza patologica.
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Testo del documento

La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, recante il “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”, prevede all’articolo 8, comma 1, lettera b) come compito dell’Amministrazione provinciale quello di stabilire gli indirizzi e i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi.

La Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7 “Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità”, all’articolo 19, prevede il diritto di accesso e di scelta delle persone con disabilità e al successivo articolo 20 stabilisce i servizi e le prestazioni abitative assicurate dai servizi sociali.

La succitata legge provinciale prevede inoltre all'articolo 21, l'accesso alle persone

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Allegato - Criteri per i servizi e le prestazioni abitative per persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze patologiche

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le misure di cui agli articoli 19, 20 e 21 del capo VI ("Abitare") della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, di seguito denominata legge.

 

Articolo 2 - Attuazione delle misure

1. L'attuazione delle misure di cui ai presenti criteri rappresenta un compito degli enti gestori dei servizi sociali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, in collaborazione con la rete dei servizi di cui all'articolo 26 dei presenti criteri.

2. Gli enti gestori dei servizi sociali possono affidare in gestione i servizi e le prestazioni di cui ai presenti criteri anche ad enti privati.

3. Le misure sono attuate in ottemperanza ai principi generali di cui all'articolo 3 della legge e sono organizzate in modo tale da riconoscere e promuovere l'autodeterminazione, l'esercizio della responsabilità, l'espressione della libertà di scelta, la partecipazione e l'assunzione di un ruolo attivo in qualità di persona adulta appartenente alla comunità.

 

Articolo 3 - Destinatari

1. Le misure si rivolgono alle persone con disabilità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, e alle persone con malattie psichiche o dipendenze patologiche di cui al suddetto articolo 2, comma 2, che abbiano compiuto 18 anni, salvo diversa disposizione dei presenti criteri.

 

Articolo 4 - Diritto di accesso e di scelta

1. Ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, del capo VI della legge, le persone di cui all'articolo 3 dei presenti criteri accedono in su base paritaria ai servizi e alle strutture residenziali siti nel territorio provinciale e destinati in generale alla popolazione.

2. Nell'ambito delle misure di cui ai presenti criteri, le persone scelgono dove e con chi abitare, con il supporto e l'accompagnamento dei servizi sociali e sanitari competenti. Per assicurare la libertà di espressione delle persone, i servizi sociali attivano forme e strumenti adatti di sostegno alla comunicazione.

3. Gli enti gestori dei servizi sociali accolgono le domande di ammissione in servizi residenziali anche se tali servizi non appartengono al rispettivo bacino territoriale di competenza o sono gestiti da enti privati accreditati.

Il pagamento della retta non deve pregiudicare la libera scelta della persona circa il luogo in cui vivere, quando quest'ultimo:

a) coincide con la sede del proprio luogo di lavoro o di svolgimento della convenzione individuale per l'inserimento lavorativo o per l'occupazione lavorativa oppure è il luogo più vicino a tale sede;

b) è la sede dei principali contatti sociali della persona, importanti per la sua qualità di vita, o permette alla persona stessa di realizzare un percorso di piena autonomia rispetto dalla famiglia di origine;

c) costituisce un elemento essenziale per la riuscita del progetto di vita individuale e del progetto socio-riabilitativo.

 

Articolo 5 - Deistituzionalizzazione e modelli abitativi inclusivi

1. Il processo di deistituzionalizzazione e i modelli abitativi inclusivi promuovono l'autodeterminazione e sono orientati al rispetto dell'autonomia della persona.

2. Ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, del capo VI della legge, i servizi sociali promuovono per quanto possibile il processo di deistituzionalizzazione degli utenti accolti nei servizi residenziali esistenti, nel rispetto della volontà e delle esigenze individuali di sostegno, di cura ed assistenza degli utenti stessi. I servizi sociali valutano inoltre, in collaborazione con gli altri servizi coinvolti, possibili soluzioni abitative alternative ai servizi residenziali esistenti in favore dei nuovi utenti.

3. Il processo di deistituzionalizzazione si basa sui servizi e le prestazioni previste dai presenti criteri, tenendo conto delle risorse personali e territoriali nonché di quelle della rete familiare e sociale di riferimento.

4. I servizi sociali realizzano, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del capo VI della legge, modelli abitativi inclusivi attraverso la creazione di unità abitative di piccole dimensioni, ubicate in zone residenziali, facilmente raggiungibili e servite dai mezzi pubblici e dai servizi generali e di prossimità. Anche l'organizzazione interna dei modelli abitativi deve essere strutturata in modo tale da promuovere l'inclusione.

5. Nell'ottica del processo di deistituzionalizzazione, non possono di norma essere pianificati e istituiti servizi abitativi presso strutture sociali di grandi dimensioni già esistenti. Sono fatti salvi i servizi pianificati o istituiti prima della data di applicazione dei presenti criteri.

6. I servizi sociali promuovono e propongono modelli abitativi innovativi e, con la partecipazione delle persone interessate, elaborano progetti pilota in collaborazione con l'Ufficio provinciale Persone con disabilità.

 

Articolo 6 - Tipologie di servizi e prestazioni abitative

1. I servizi e le prestazioni abitative di cui all'articolo 20 del capo VI della legge si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) consulenza e supporto per la realizzazione del progetto abitativo individuale;

b) offerte per il rafforzamento delle competenze necessarie per l'autonomia abitativa; rientra in particolare in tali offerte il centro di training abitativo;

c) accompagnamento socio-pedagogico abitativo ed assistenza domiciliare qualificata;

d) servizi residenziali integrati nel tessuto sociale e diversificati a seconda delle varie esigenze. Fanno parte di questi servizi la comunità alloggio, la comunità alloggio con assistenza continuativa e la residenza;

e) accoglienza e accompagnamento di persone anziane con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica nei servizi dedicati agli anziani. Fanno parte di tali servizi le residenze per anziani, anche nelle forme dell'assistenza specifica, nonché tutte le altre forme di accompagnamento e assistenza abitativa previste per gli anziani;

f) accoglienza presso le famiglie affidatarie;

g) prestazioni economiche a copertura delle spese assistenziali per le persone che intraprendono il progetto di vita indipendente fuori dal nucleo familiare di origine;

h) servizi residenziali a carattere sociosanitario;

i) forme abitative innovative.

2. Ad integrazione dei servizi e delle prestazioni di cui al comma 1, l'autonomia abitativa e la permanenza nel proprio domicilio sono promosse attraverso la prestazione economica per la copertura delle spese per la gestione domestica prevista dal D.P.P. 31 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

 

Articolo 7 -Consulenza e supporto per la realizzazione del progetto abitativo individuale

1. Gli enti gestori dei servizi sociali offrono una consulenza e un supporto finalizzati alla realizzazione del proprio progetto abitativo. A tale scopo essi costituiscono nel bacino territoriale di competenza un nucleo specializzato e facilmente individuabile per la cittadinanza. La consulenza può essere offerta anche in forma di consulenza tra pari.

2. La consulenza e il supporto si rivolgono alle persone di cui all'articolo 3 per l'intero arco della loro vita. Si rivolgono inoltre alle famiglie delle suddette persone, anche prima del raggiungimento della maggiore età da parte di queste ultime.

3. La consulenza comprende l'informazione sulle tipologie di servizi e prestazioni abitative esistenti, inclusi eventuali progetti innovativi, con il coinvolgimento e l'attivazione, al bisogno, della rete dei servizi competenti. La persona è inoltre supportata nella pianificazione e nella realizzazione del proprio progetto abitativo e le famiglie sono accompagnate nel corso del processo di cambiamento.

4. Se la gestione del progetto abitativo individuale da parte della persona stessa o della sua famiglia non è più possibile a causa di problemi di salute, di invecchiamento o della scomparsa del familiare che seguiva il progetto, i servizi sociali offrono una consulenza specifica che ne assicuri la prosecuzione. Tale consulenza garantisce la qualità del progetto, anche attraverso l'attivazione dei servizi e delle prestazioni esistenti sul territorio.

5. Gli operatori e le operatrici del nucleo specializzato di cui al comma 1 lavorano in rete con i servizi sanitari, i servizi sociali e socio-sanitari pubblici e privati territoriali. Gli enti competenti per l'assegnazione di alloggi dell'edilizia abitativa agevolata e sociale fanno parte della suddetta rete.

 

Articolo 8 - Centro di training abitativo

1. Il centro di training abitativo è un servizio con assistenza parziale che offre un accompagnamento socio-pedagogico mirato alle persone che hanno l'obiettivo di vivere in modo autonomo in una propria abitazione. I passi necessari per realizzare il progetto di autonomia abitativa sono pianificati con l'utente, avvalendosi del supporto dei servizi territoriali. Nel percorso di training abitativo, l'accompagnamento socio-pedagogico è erogato in modo flessibile in termini di intensità e di quantità di ore e costantemente adattato.

2. Le finalità del centro di training abitativo sono:

a) l'acquisizione, lo sviluppo e il consolidamento delle competenze e conoscenze necessarie per vivere in modo autonomo in una propria abitazione;

b) la sperimentazione dell'abitare in autonomia;

c) il rafforzamento dell'esercizio della propria responsabilità e delle competenze sociali da acquisire in relazione all'autonomia abitativa;

d) il sostegno nella pianificazione e nella realizzazione del proprio progetto abitativo o l'accompagnamento della persona nello sviluppo di soluzioni abitative alternative;

e) l'incentivazione dei contatti sociali, l'inclusione e la partecipazione alla vita della comunità.

3. Il centro di training abitativo si rivolge alle persone di cui all'articolo 3 che:

a) hanno l'obiettivo di vivere in modo autonomo in una propria abitazione;

b) necessitano di accompagnamento socio-pedagogico;

c) non necessitano di assistenza e cura intensive e continuative;

d) possono vivere temporaneamente da sole o in compagnia di altri utenti, senza la costante presenza di personale;

e) hanno prospettive fondate di realizzazione del proprio progetto abitativo nel tempo stabilito;

f) hanno in parte già sviluppato competenze e capacità per gestire le attività della vita quotidiana e il tempo libero;

g) svolgono di regola un'attività lavorativa o occupazionale strutturata.

4. In caso di persone con malattia psichica, con dipendenza patologica o con doppia diagnosi, per l'ammissione sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:

a) il regolare contatto con il servizio sanitario competente;

b) la stabilità psicofisica della persona in relazione alle finalità del centro di training abitativo;

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