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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 26/06/2015
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D. Min. Sviluppo Econ. 26/06/2015
In tutti i casi in cui nel presente decreto è prevista la cogenza di parametri a far data dal 01/07/2015, si deve leggere correttamente 01/10/2015 (la data di cogenza dell’intero decreto è stata infatti prevista al 01/10/2015 mentre nel testo ufficiale sono rimaste le date inizialmente indicate nella bozza del decreto).
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[Premessa]Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti IL MINISTRO DELLA SALUTE (per i profili di competenza) e IL MINISTRO DELLA DIFESA (per i profili di competenza) Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia; |
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Art. 1 - Ambito di intervento e finalità1. Il presente decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi in |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, con “decreto legislativo” si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. 2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e le ulterio |
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Art. 3 - Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici1. Per il calcolo della prestazione energetica negli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e le loro successive modificazioni e integrazioni, predisposte in conformità allo sviluppo delle norme EN a supporto della direttiva 2010/31/UE, nonché le norme all’allegato 2 al presente decreto: a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetic |
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Art. 5 - Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti1. I criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per |
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Art. 6 - Funzioni delle Regioni e delle Province autonome1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE. 2. Per promuovere una applicazione omogenea del present |
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Art. 7 - Strumenti di calcolo1. Gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l’applicazione delle metodologie di cui al comma 1 dell'art. 3 garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con |
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Art. 8 - Abrogazioni e disposizioni finali1. Al decreto legislativo 19 a |
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Art. 9 - Entrata in vigore1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015. |
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Allegato 1 - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici (Articoli 3 e 4) |
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1. Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e per la loro classificazione in base alla destinazione d’uso1.1 La prestazione energetica degli edifici 1. Con riferimento a quanto disposto dall’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, la prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. In particolare: a) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI in materia. Dette norme sono allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/UE; b) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola come energia primaria per singolo servizio energetico, con intervalli di calcolo mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia da fonte rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema. Il calcolo su base mensile si effettua con le metodologie di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto; c) si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia da fonte rinnovabile prodotta e utilizzata all’interno del confine del sistema con le condizioni di cui alla lettera d); d) è consentito tenere conto dell'energia da fonte rinnovabile o da cogenerazione prodotta nell’ambito del confine del sistema (in situ) alle seguenti condizioni: i. solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico (elettricità con elettricità, energia termica con energia termica, ecc.); ii. fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno o vettore energetico utilizzato per i servizi considerati nella prestazione energetica. L’eccedenza di energia rispetto al fabbisogno mensile, prodotta in situ e che viene esportata, non concorre alla prestazione energetica dell’edificio. In relazione alla cogenerazione, l’energia utilizzata dal cogeneratore viene allocata all’energia elettrica e termica prodotta dallo stesso secondo quanto segue, considerando un rendimento di riferimento del sistema elettrico nazionale ηel pari a 0,413 ed un rendimento di riferimento termico ηth,ref pari a 0,9. Indicando quindi aw e aq rispettivamente i fattori di allocazione all’energia elettrica e termica prodotta si ha che: iii. nel calcolo del fabbisogno energetico annuale globale di cui alla lettera b), fatto salvo quanto previsto al punto ii, l'eventuale energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in eccedenza ed esportata in alcuni mesi, non può essere computata a copertura del fabbisogno nei mesi nei quali la produzione sia invece insufficiente; iv. l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore con effetto Joule. A titolo di esempio indicativo ma non esaustivo, l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) può essere conteggiata per contribuire al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni energetici dell'edificio: - in caso di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di una caldaia, fino a copertura dei consumi di energia elettrica per gli ausiliari; - in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all’utilizzo di tale macchina a esclusione dell’energia assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione di calore utile per l'impianto; - in caso di impianto di ventilazione meccanica controllata, fino alla copertura dei consumi relativi agli ausiliari elettrici; - nel settore non residenziale, fino a copertura anche dei consumi per l’illuminazione; v. nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile centralizzati, ovvero che alimentino una pluralità di utenze, oppure nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile che contribuiscano per servizi diversi, per ogni intervallo di calcolo si attribuiscono quote di energia rinnovabile per ciascun servizio e per ciascuna unità |
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2. Prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica2.1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente Capitolo 2, si applicano agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche come definite all’art. 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente Allegato, appartenenti alle categorie determinate in base alla destinazione d’uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni espressamente indicate. 2. Nei Capitoli 3 e 4 saranno trattate le ulteriori disposizioni da applicarsi esclusivamente agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, comprese le disposizioni riguardanti gli edifici ad energia quasi zero. 3. Nel Capitolo 5 saranno infine trattate le ulteriori disposizioni da applicarsi esclusivamente agli edifici sottoposti a riqualificazioni energetiche. 2.2 Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto 1. Il progettista o i progettisti, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, conformemente alle disposizioni del comma 1 e 2, dell’art. 8, del decreto legislativo. Schema e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nel decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 192/2005. Ai fini della più estesa applicazione dell’art. 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli enti soggetti all’obbligo di cui all’art. 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato. 2. Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall’art. 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, gli obblighi di cui al comma 1, sussi |
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3. Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello. Requisiti degli edifici a energia quasi zero3.1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente Capitolo 3 si applicano agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, considerate le distinzioni di cui al paragrafo 1.3 del presente Allegato, appartenenti a tutte categorie definite in base alla destinazione d’uso di cui al paragrafo 1.2, fatte salve le eccezioni espressamente indicate. 3.2 Prescrizioni 1. Nel caso della presenza, a una distanza inferiore a metri 1.000 dall’edificio oggetto del progetto, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ovvero di progetti di teleriscaldamento approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori, in presenza di valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatoria la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche, necessarie al collegamento alle predette reti. In ogni caso, la soluzione prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2. Ai fini delle predette valutazioni il fornitore del servizio, su semplice richiesta dell’interessato, è tenuto a dichiarare il costo annuale, comprensivo di imposte e quote fisse, della fornitura dell’energia termica richiesta per un uso standard dell’edificio. 2. I gestori degli impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento si dotano di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell’energia termica fornita al punto di consegna dell’edificio, come previsto in Tabella 1. 3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata, in conformità alla normativa tecnica vigente e considerando quanto prescritto al comma 4, da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA di Mutuo riconoscimento per lo schema specifico. 4. Negli impianti di teleriscaldamento utilizzanti sistemi cogenerativi, il fattore di conversione dell’energia termica prodotta da cogenerazione è calcolato sulla base di bilanci annui e norme tecniche applicabili, facendo riferimento al metodo di allocazione di cui di seguito. L’energia utilizzata dal cogeneratore viene allocata all’energia elettrica e termica prodotta dallo stesso secondo quanto segue, considerando un rendimento di riferimento del sistema elettrico nazionale ηel pari a 0,413 ed un rendimento di riferimento termico ηth,ref pari a 0,9. Indicando quindi con aw e aq rispettivamente i fattori di allocazione all’energia elettrica e termica prodotta si ha che: 5. Il certificato di cui al comma 2 ha validità di due anni. Rimane salva la validità temporale degli attestati di prestazione energetica degli edifici già redatti. 6. Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari allacciate, il gestore della rete di teleriscaldamento rende disponibile, sul proprio sito internet, copia del certificato con i valori dei fattori di conversione. 7. Gli impianti di climatizzazione invernale devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. Tali sistemi devono essere assistiti da compensazione climatica; la compensazione climatica può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile. Tali differenti impedimenti devono essere debitamente documentati nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2. 8. Nel caso di nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, si provvede all’installazione di sistemi di misurazione intelligente dell’energia consumata, conformemente a quanto previsto all’art. 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. 9. Nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari è obbligatoria l’installazione di un sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell’acqua calda sanitaria, conformemente a quanto previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. 102/2014. 10. Al fine di ottimizzare l’uso dell’energia negli edifici, per gli edifici a uso non residenziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici (BACS), corrispondente alla |
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4. Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello4.1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente Capitolo 4 si applicano agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, considerate le distinzioni di cui al paragrafo 1.4, appartenenti |
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5. Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica5.1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente Capitolo 5 si applicano agli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica come definita all’art. 2, comma 1, lettere l-vicies ter) del decreto legislativo, appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d’uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni espressamente indicate. 5.2 Requisiti e prescrizioni per gli interventi sull’involucro 1. Per gli interventi sugli edifici esistenti compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 5.1, si applicano i requisiti e le prescrizioni seguenti, fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate. a) Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno e verso locali non climatizzati, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 1 dell’Appendice B. b) Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, deve essere inferiore o uguale a quello riportato, in funzione della fascia climatica di riferimento, nelle seguenti tabelle dell’Appendice B: - nella Tabella 2, con l’eccezione per la categoria E.8, se si tratta di strutture di copertura; - nella Tabella 3, se si tratta di strutture di pavimento. c) Con l’eccezione per la categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di condizionamento, comprensive degli infissi e non tenendo conto della componente oscurante, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 4 dell’Appendice B, in funzione della fascia climatica di riferimento. d) Con l’eccezione per la categoria E.8, per le chiusure tecniche trasparenti di cui alla lettera c), delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, il valore del fattore di trasmissione solare totale (g |
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6. Quadro di sintesi6.1 Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento 1. Al fine di semplificare l’applicazione del presente decreto, nella Tabella 4 si riporta il riepilogo delle prescrizioni, dei requisiti e delle verifiche da eseguire in funzione della tipologia e del livello di intervento. Tabella 4 - Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento
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Appendice A - Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica (Allegato 1, Capitolo 3) |
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1. Parametri dell’edificio di riferimento1. Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente alla presente Appendice all’Allegato 1. 2. Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di riferimento e degli impianti tecnici di riferimento. 3. Per i tutti i dati di input e i parametri non definiti nel presente capitolo si utilizzano i valori dell’edificio reale. 1.1 Parametri relativi al fabbricato 1. Nel presente paragrafo si riportano i valori dei parametri caratteristici del fabbricato dell’edificio di riferimento. Tabella 1- Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l’esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra
Tabella 2 - Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l’esterno e gli ambienti non climatizzati
Tabella 3 - Trasmittanza termica U delle opache orizzontali di pavimento, verso l’esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra
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2. Altri parametri per le verifiche di legge1. Nelle tabelle del presente capitolo 2 sono indicati altri parametri di verifica di cui all’Allegato 1, paragrafo 3.3. 2.1 Coefficiente medio globale di scambio termico 1. Per la verifica di cui al presente allegato, si calcola il coefficiente medio globale di scambio termico H’T come: H’T= Htr,adj/ ΣkAk[W/m2K] Htr,adj è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell’involucro calcolato con la UNI/TS 11300-1 (W/K); Ak è la superficie del k-esimo componente (opaco o trasparente) costituente l’involucro (m2). 2. Il valore di H’T deve essere inferiore al valore massimo ammissibile riportato in Tabella 10 in funzione della zona climatica e del rapporto S/V. Tabella 10 - Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H’T(W/m2°K)
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Appendice B - Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica (Allegato 1, Capitolo 4)1. Valori dei parametri caratteristici degli elementi edilizi e impianti tecnici negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica 1.1 Elementi edilizi 1. Nel presente paragrafo si riportano i valori limite dei parametri caratteristici degli elementi edilizi negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica. Tabella 1- Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l’esterno soggette a riqualificazione
Tabella 2 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l’esterno soggette a riqualificazione
Tabella 3 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l’esterno soggette a riqualificazione
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Allegato 2 - Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici (Articolo 3)Gli aggiornamenti delle norme tecniche riportate nel presente allegato o le eventuali norme sostitutive o integrative, subentrano o si aggiungono direttamente alle corrispondenti norme dell’elenco che segue. Norme quadro di riferimento nazionale
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15/10/2024
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