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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 21/08/1991, n. 20
L.R. Liguria 21/08/1991, n. 20
L.R. Liguria 21/08/1991, n. 20
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 13/09/1994, n. 51
- L.R. 09/09/1998, n. 29
- L.R. 12/11/2001, n. 37
- L.R. 05/06/2009, n. 22
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CAPO I - ORDINAMENTO DELLE COMPETENZE A REGIME |
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Articolo 1 - (Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali)1. Sono subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative: a) di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e successive modificazioni nei confronti degli interventi: 1. - previsti dagli strumenti urbanistici attuativi che abbiano riportato l'autorizzazione di massima di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24; 2. - previsti dai progetti di recupero paesistico - ambientale approvati a norma dell'articolo 9 della legge regionale 2 maggio 1991 n. 6; |
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Articolo 2 - (Uffici tecnici intercomunali)1. Al fine di provvedere alla dotazione delle strutture tecniche di cui all'articolo |
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Articolo 3 - (Albo regionale dei membri esperti in materia di bellezze naturali)1. È istituito l'albo regionale degli esperti in materie di bellezze naturali nell'ambito del quale sono scelti i membri esperti delle Commissioni edilizie integrate a norma della legge regionale 18 marzo 1980 n. 15 e successive modificazioni. 2. L'albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali è formato e tenuto dalla Regionale che provvede ad aggiornarlo annualmente. 3. Sono inseriti nell'albo i soggetti che dimostrino mediante presentazione del proprio " curriculum" di aver svolto dopo il conseguimento di un diploma di laurea in discipline scientifiche o tecniche attinenti le bellezze naturali o diploma di laurea con piano di studio comprendente materie attinenti la protezione delle bellezze naturali attività di ricerca o di progettazione nello specifico settore o di aver acquisito in esso un titolo di specializzazione. |
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Articolo 5 - (Estensione del controllo provinciale di cui alla legge regionale 6 aprile 1987 n. 7 alle violazioni in materia paesistico - ambientale)1. I poteri sostitutivi attribuiti al Presidente della Provincia dall'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7 da esercitarsi nei termini di cui all'articolo 4 della medesima legge sono estesi anche alle opere eseguite senza o in difformità dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 |
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CAPO II - ORDINAMENTO DELLE COMPETENZE NEL PERIODO TRANSITORIO |
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Articolo 6 - (Regine transitorio nei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti)1. Nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti alla data dell'ultimo censimento a decorrere dal giorno iniziale del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione della subdelega di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a): "a) rimangono di competenza regionale le funzioni amministrative di rilascio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge delle autorizzazioni previste dalla legge n. 1497/1939 e successive modi |
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Articolo 7 - (Regime transitorio nei Comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti)1. Nei confronti dei Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti alla data dell'ultimo censimento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione della subdelega di cui all'articolo 1 primo comma lettera a): A) - rimangono di competenza regionale le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge n. 2497/1939 e successive modificazioni oltreché per gli interventi di cui al secondo comma del suddetto articolo 1 anche per quelli relativi a: 1) interventi edilizi in zone soggette per effetto del PTCP a regime normativo di conservazione dello assetto insediativo; 2) nuove edificazioni - con esclusione degli impianti di serre e/o delle installazioni stagionali - che comportino la realizzazione di: |
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Articolo 8 - (Disposizioni comuni)1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano anche nel periodo transitorio d |
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Articolo 9 - (Relazione sulle subdeleghe)1. Entro il mede di ottobre di ogni anno tenuto conto delle relazioni di cui all'arti |
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CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI |
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Articolo 10 - (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 31 contenente norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici)1. Nell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 31 dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: |
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Articolo 11 - (Modifiche alle leggi regionali 6 aprile 1987 n. 7 e 8 luglio 1987 n. 24 di delega alle Province delle funzioni regionali di controllo in materia di abusivismo edilizio e di strumenti urbanistici attuativi non soggetti ad approvazione regionale)Articolo 11 SUBArticolo 1 |
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Articolo 12 - (Norma finanziaria)Articolo 12 SUBArticolo 1 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede: a) relativamente agli articoli 1 e 7 con gli stanziamenti iscritti al Capitolo 0530 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale; b) relativamente agli articoli 5 e 8 con gli stanziamenti iscritti al Capitolo 0597 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale; Articolo 12 SUBArticolo 2 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede: a) relativamente agli articoli 1 e 7 con gli stanziamenti iscritti al Capitolo 0530 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale; b) relativamente agli articoli 5 e 8 con gli stanziamenti iscritti al Capitolo 0597 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale; c) relativamente all'articolo 6 mediante la seguente variazione da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 con: Articolo 12 SUBArticolo 3 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede: a) relativamente agli articoli 1 e 7 con gli stanziamenti iscritti al Capitolo 0530 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale; b) relativamente agli articoli 5 e 8 con gli stanziamenti iscritti al Capitolo 0597 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale; c) relativamente all'articolo 6 mediante la seguente variazione da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 con: |
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