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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 15/12/1959, n. 1229
D. P.R. 15/12/1959, n. 1229
Con le modifiche introdotte da:
- L. 11/06/1962, n. 546
- D.P.R. 05/06/1965, n. 757
- D.P.R. 28/12/1970, n. 1079
- L. 29/11/1971, n. 1048
- L. 12/06/1973, n. 349
- L. 15/11/1973, n. 734
- L. 12/07/1975, n. 322
- D.P.R. 16/04/1977, n. 116
- D.L. 14/04/1978, n. 111 (L. 10/06/1978, n. 271)
- L. 03/06/1980, n. 240
- L. 11/07/1980, n. 312
- L. 26/07/1984, n. 407
- D.P.R. 07/01/1988, n. 34
- Sentenza C. Cost. 12/10/1988, n. 971
- L. 15/01/1991, n. 14
- D.P.R. 08/11/1991, n. 401
- D.P.R. 17/10/1996, n. 601
- L. 18/02/1999, n. 28
- D. Leg.vo 30/05/2002, n. 113
- D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162)
- D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132)
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[Premessa] |
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Art. 1È approvato il testo dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudizi |
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Art. 2Il predetto Ordinamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubbli |
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TITOLO I - STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI |
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Capo I - Disposizioni preliminari |
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Art. 1Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notif |
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Art. 2Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, dell'imposta di ricc |
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Capo II - Concorso e nomina |
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Art. 3Il concorso a posti di ufficiale giudiziario è indetto con decreto ministeriale da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Tale decreto è anche pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia ed è affisso nella sala d'ingresso delle Corti, dei tribunali e delle preture. |
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Art. 4Possono essere ammessi al concorso coloro che - alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda - siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti all |
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Art. 5Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono, entro il termine stabilito dal decreto che bandisce il concorso. Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda: |
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Art. 6L'esame di concorso consta: 1) di due prove scritte che hanno luogo in giorni distinti sulle seguenti materie: |
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Art. 7Le co |
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Art. 8Quando il numero dei candidati sia rilevante il Ministro ha facoltà di stabilire, con decreto le sedi di Corte d'appello presso le quali debbono aver luogo contemporaneamente le prove scritte. In tal caso la vigilanza in ciascuna Co |
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Art. 9La Commissione esaminatrice, se gli esami hanno luogo in unica sede, prepara per ciascuna prova scritta tre temi che, appena fo |
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Art. 10Nell'ora stabilita per ciascuna prova scritta, che deve essere la stessa per tutte le sedi, i candidati devono trovarsi presenti nel locale in cui ha luogo l'esame. Il presidente della Commissione esaminatrice |
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Art. 11Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare in qualunque modo tra loro o con altri, salvo che con gli incaricati |
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Art. 12Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni d'esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. |
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Art. 13Esaurite le prove scritte, la Commissione è convocata nel termine di quindici giorni per iniziare l'esame dei lavori. |
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Art. 14La Commissione annulla l'esame quando il candidato abbia contravvenuto alle prescrizioni dell'art. 12 |
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Art. 15Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale ha luogo nel giorno stabilito dalla Commissione per ciascun candidato, che deve averne not |
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Art. 16Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Ne |
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Art. 17Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice e dai Comitati di vigilanza nell'esple |
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Art. 18Il Ministro ha facoltà di annullare le operazioni del concorso nelle quali si siano verificate |
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Art. 19Il Ministro, accertata la regolarità del procedimento e decise le eventuali contestazioni in ordine alla classificazione dei concorrenti, con proprio decreto approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 4. La grad |
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Art. 20Con decreto del Ministro i vincitori del concorso sono nominati ufficiali giudiziari. I concorrenti dichiarati |
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Capo III - Cauzione ed assunzione in servizio |
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Art. 21L'ufficiale giudiziario, a garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni, è tenut |
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Art. 22L'ufficiale giudiziario, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, deve avere versato al |
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Art. 23Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla medesima o per altra causa venga, a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua efficienza, il presidente della Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di tre mesi; trascorso inutilmente detto termine lo sospende dalle funzi |
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Art. 24L'ufficiale giudiziario deve assumere le sue funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del Bol |
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Art. 25Prima di assumere servizio l'ufficiale giudiziario deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio second |
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Capo IV - Esenzioni ed incompatibilità |
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Art. 26L'ufficiale giudiziario è esente da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle sue funzioni, ec |
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Art. 27L'ufficiale giudiziario non può assumere impieghi pubblici o privati, esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o accettare cariche in società costituite a fine di lucro. Può ricoprire la carica di amministratore gratuito di istituzio |
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Art. 28L'ufficiale giudiziario non può essere addetto all'ufficio della sede nella quale prestano ser |
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Capo V - Assegnazione di sedi e trasferimenti |
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Art. 29I posti disponibili presso le preture vengono assegnati, con decreto del Ministro, ai vincitori di ci |
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Art. 30Il trasferimento dell'ufficiale giudiziario può essere disposto dal Ministro a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio o per ragioni d'incompatibilità giuridica o morale determinata da qualsiasi causa. |
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Art. 31Nei casi previsti dagli articoli 29 e 30, l'ufficiale giudiziario deve assumere l'esercizio delle sue funzioni nel termine sta |
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Capo VI - Applicazioni e supplenze |
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Art. 32Qualora in un ufficio manchi per qualsiasi motivo un ufficiale giudiziario può esservi applicato altro |
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Art. 33 |
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Art. 34Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, i |
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Art. 35Nei casi di applicazione o di supplenza previsti dagli articoli 32, 33 e 34 l'applicato o il sostituto percepisce i diritti e le i |
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Art. 36Nelle Corti di assise che funzionano in luogo diverso dalla propria sede, il servizio è disimp |
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Art. 37Nella circoscrizione della sede distaccata di pretura la notificazione degli atti in materia civile, |
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Capo VII - Congedi e aspettative |
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Art. 38Il congedo ordinario è concesso dal capo dell'ufficio giudiziario; il congedo straordinario è concesso dal Ministro in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio. L'ufficiale giudiziario durante il periodo di congedo ordinario è |
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Art. 39L'ufficiale giudiziario può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia. |
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Art. 40L'ufficiale giudiziario, chiamato per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario, è c |
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Art. 41L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. La domanda di collocamento in aspettativa deve essere corredata da un certificato medico nel quale debbono essere specificate l'infermità e la presumibile durata di questa. Ove l'ufficiale giudiziario, nel denunciare una malattia di breve durata, non precisi se intenda essere collocato in aspettativa ovvero in congedo straordinario, l'Amministrazione può collocarlo in congedo straordinario. |
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Art. 42L'assegno di cui all'art. 40 e quello di cui all'art. 41 sono dovuti, negli uffici ai quali sono adde |
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Art. 43L'ufficiale giudiziario che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare m |
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Art. 44Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 43, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superi |
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Art. 45Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dagli articoli 41 e 44, l' |
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Art. 46Nei decreti di collocamento in aspettativa devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonc |
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Capo VIII - Nomina e attribuzioni dell'ufficiale giudiziario dirigente |
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Art. 47Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficia |
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Art. 48L'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra g |
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Capo IX - Commissioni di vigilanza e di disciplina - Anzianità di servizio e graduatoria - Stato matricolare - Fascicolo personale - Rapporto informativo |
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Sezione I - Commissione di vigilanza e di disciplina |
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Art. 49Presso ogni Corte d'appello è istituita una Commissione di vigilanza e di disciplina per gli u |
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Sezione II - Anzianità di servizio e graduatoria |
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Art. 50L'anzianità di servizio degli ufficiali giudiziari si computa dalla data del decreto di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 19 e 20 ed in base al servizio prestato. |
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Art. 51Il numero d'ordine di graduatoria di ciascun ufficiale giudiziario, del quale dovranno indicarsi le date di nascita e d'assunz |
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Sezione III - Stato matricolare, fascicolo personale e rapporto informativo |
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Art. 52Per ogni ufficiale giudiziario, dopo l'immissione in possesso, dev'essere compilato, in quadruplice originale, uno stato matricolare, con l'indicazione dei servizi eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; dei provvedimenti relativi alla no |
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Art. 53Nello stato matricolare debbono essere annotati successivamente i provvedimenti relativi allo stato gi |
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Art. 54Presso il Ministero, oltre allo stato matricolare di cui ai precedenti articoli, è tenuto un fascicolo personale, che deve contenere tutti i documenti che possono |
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Art. 55Dal fascicolo debbono essere eliminati: a) i provvedimenti disciplinari per qualunque motivo annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'ufficiale giudiziario; |
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Art. 56L'ufficiale giudiziario può chiedere al Ministero di prendere visione dell'indice del fascicolo e può altresì chiedere l'eliminazione dallo stesso fascic |
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Art. 57Il capo dell'ufficio giudiziario deve trasmettere, per via gerarchica, al Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo per ogni ufficiale giudiziario in effettivo servizio. Il rapporto si conclude c |
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Art. 58Il rapporto informativo ed il giudizio complessivo, previsti dall'articolo precedente, debbono essere contenuti in unico stampato, conforme al modello ministeriale. Detto stampato si compone di tre parti: nella prima devono essere indicati il cognome e nome dell'ufficia |
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Capo X - Sorveglianza, disciplina e procedimento disciplinare |
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Sezione I - Sorveglianza e disciplina |
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Art. 59Il presidente della Corte di appello ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del distretto. |
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Art. 60L'ufficiale giudiziario che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: |
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Art. 61La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata. Essa viene inflitta per negligen |
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Art. 62L'ammenda disciplinare consiste nel pagamento a favore dello Stato di una somma non inferiore a un decimo, né superiore a un quinto del trattamento economico mensile previsto dall'art. 148 e determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico previsto |
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Art. 63La sospensione disciplinare importa, per tutta la sua durata, la cessazione dall'esercizio delle funzioni e la privazione di ogni retribuzione e di qualsiasi altro trattamento economico, salvo quanto disposto dall'articolo seguente. La sospensione, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento, è inflitta: |
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Art. 64All'ufficiale giudiziario sospeso è concesso un assegno alimentare a carico dello Stato in mis |
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Art. 65La destituzione è inflitta: a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; |
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Art. 66L'ufficiale giudiziario incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare: |
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Art. 67All'ufficiale giudiziario che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per alt |
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Art. 68Trascorsi almeno due anni dalla data del provvedimento con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e |
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Art. 69L'ufficiale giudiziario destituito ai sensi dell'art. 66 e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la |
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Art. 70Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche all'ufficiale giudiziario destituito a se |
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Art. 71Se l'ufficiale giudiziario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudic |
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Art. 72L'ufficiale giudiziario, contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di cattura, deve essere immediatamente sospeso d |
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Art. 73Per gravi motivi il Ministro può ordinare la sospensione dell'ufficiale giudiziario dalle funz |
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Art. 74All'ufficiale giudiziario sospeso ai sensi degli articoli 72 e 73 si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 64. |
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Art. 75Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'ufficiale giudiziario la sospensione, il periodo della sospensione cautelare dev'essere computato nella sanzione. |
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Art. 76Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'ufficiale giudiziario non l'ha commesso, la sospensione è revocata. |
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Art. 77L'ufficiale giudiziario condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non ve |
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Art. 78Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'ufficiale giudiziario già condannato sia |
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Sezione II - Procedimento disciplinare |
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Art. 79La censura è inflitta dal capo dell'ufficio presso cui prestava servizio l'ufficiale giudiziario quando venne commessa la mancanza. |
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Art. 80Il presidente del tribunale o il pretore, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, |
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Art. 81La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'ufficiale giudiziario, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia |
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Art. 82Le giustificazioni debbono essere presentate entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, al capo dell'ufficio presso il quale l'uf |
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Art. 83Il presidente della Corte d'appello, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'ufficiale giudiziario ritenga che non vi |
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Art. 84Il Ministro, anche fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 83, ultimo comma, dispone l'inizio del proce |
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Art. 85Il presidente della Commissione di vigilanza e di disciplina, competente a norma del secondo comma dell'art. 60, ordina la citazione dell'incolpato a comparire avanti la Commissione stessa entro un termine non minore di giorni trenta. |
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Art. 86Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza dell'ufficiale giudiziario senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. L'ufficiale giudiziario può svolgere oralmente la propria difesa, personalmente o per mezzo del difensore, e ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa s |
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Art. 87La Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti al capo dell'ufficio giudiziario cui l'incolpato è addetto, indicando qua |
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Art. 88La Commissione, se ritiene che l'ufficiale giudiziario debba essere prosciolto da ogni addebito, lo dichiara nella deliberazione con provvedimento definitivo, da comunicarsi in copia al Ministero. |
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Art. 89L'ufficiale giudiziario prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione ed alla r |
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Art. 90Qualora per il fatto addebitato all'ufficiale giudiziario sia stata promossa azione penale, il proced |
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Art. 91Qualora nel corso del procedimento disciplinare si verifichi la cessazione dal servizio anche per dim |
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Art. 92Quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decision |
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Art. 93Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza c |
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Art. 94Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che posso |
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Art. 95Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 94, la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta. |
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Capo XI - Dimissioni, decadenza dall'ufficio, dispensa dal servizio, collocamento a riposo, riammissione in servizio |
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Art. 96L'ufficiale giudiziario può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio; le dimissioni devono essere presentate per iscritto. |
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Art. 97L'ufficiale giudiziario, oltre che nel caso previsto dal sesto comma dell'art. 27, incorre nella decadenza dall'ufficio: a) quando perda la cittadinanza italiana; |
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Art. 98L'ufficiale giudiziario, che sia divenuto inabile per motivi di salute o abbia dato prova d'incapacità o di persistente insufficiente rendimento, può essere dispensato dal servizio. |
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Art. 99L'ufficiale giudiziario è collocato a riposo d'ufficio quando abbia compiuto settant'anni di e |
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Art. 100L'ufficiale giudiziario, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo a sua domanda prima del settantesimo anno di et&agra |
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Capo XII - Organico |
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Art. 101Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1.550; essi sono addetti all'ufficio uni |
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Art. 102 |
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TITOLO II - SERVIZI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO |
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Capo I - Obblighi, attribuzioni, competenza |
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Art. 103L'ufficiale giudiziario deve risiedere nel Comune ove ha sede l'ufficio cui è addetto e non pu |
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Art. 104 |
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Art. 105Nelle sedi d'ufficio unico, il presidente della Corte d'appello o il presidente del tribunale provved |
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Art. 106L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al |
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Art. 107L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazio |
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Art. 108L'ufficiale giudiziario non può ricusare il suo ministero: in caso di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi. |
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Art. 109L'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e |
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Art. 110Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazion |
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Art. 111L'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficia |
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Art. 112L'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile |
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Capo II - Registri |
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Art. 116L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale: 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa; 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale; |
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Art. 117I registri, il bollettario ed il repertorio devono essere tenuti in ufficio e, prima di essere posti |
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Art. 118L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente sui registri cronologici, prima dell'esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare. Qualora |
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Art. 119L'ufficiale giudiziario, che non esegue nel termine prescritto le annotazioni nei registri ovvero indica i diritti e le indennità in misura inferiore a quella |
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Art. 120Il presidente della Corte d'appello, il presidente del tribunale e il pretore, nell'esercizio del potere di sorveglianza di cui all'art. 59, eseguono ispezioni mensili, da attestarsi con apposito visto, per acce |
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Art. 121Entro il mese di febbraio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al |
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Capo III - Retribuzione, percentuale, indennità |
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Sezione I - Diritti, percentuale e indennità di trasferta |
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Art. 122Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti: 1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio; 2) con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento. Tale percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari. Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzi |
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Art. 123 |
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Art. 130Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente: |
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Art. 133 |
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Art. 140L'importo dei diritti e delle indennità recuperati, N53 deve essere ripartito insieme con gl |
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Sezione II - Anticipazioni e depositi |
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Art. 144I diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per |
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Sezione III - Amministrazione e ripartizione dei proventi |
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Art. 1461. |
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Art. 147Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dell'art. 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del tratt |
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Sezione IV - Indennità integrativa |
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Art. 148All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spes |
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Art. 149L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'art. 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennità integrative, se dovute. |
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Art. 150L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in più uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti i |
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Art. 151Entro il quindici febbraio il pretore trasmette al presidente del tribunale un elenco nominativo degl |
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Sezione V - Aggiunta di famiglia, assegno personale di sede e gratificazione annuale |
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Art. 152Agli ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sed |
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Art. 153Nel caso previsto dall'art. 148, agli ufficiali è corrisposto, alla fine di ciascun anno, a ca |
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Capo IV - Disposizioni tributarie |
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Art. 154 |
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Art. 155-bis |
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Art. 156Entro il 15 marzo il cancelliere trasmette all'ufficio del registro i registri cronologici ed il bollettario per le chiamate di causa dell'anno precedente, depositati a norma dell'art. 121. L'ufficio del registro, dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarità dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'Erario in base agli articoli precedenti. N1 Qualora l'ufficio del registro |
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Art. 157Agli effetti delle disposizioni dell'art. 156, in caso di trasferimento dell'unico ufficiale giudiziario, questi, adempiute le formalità stabilite dal quarto comma dell'art. 118 e dal primo comma dell'art. 120, prima |
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Art. 158Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Era |
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Art. 159Se l'ufficiale giudiziario, nei termini stabiliti dall'art. 155, non esegue il versamento delle somme dovute, l'Ufficio del registro provvede all'esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte di registro. Trascorso il termine stabilito nell'ingiunzione senza che sia stato eseguito il pagamento, l'ufficio del registro |
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TITOLO III - STATO GURIDICO - SERVIZI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI |
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Capo I - Stato giuridico |
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Art. 160Per il concorso ai posti di aiutante ufficiale giudiziario si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, nonché quelle di cui agli articoli dal 7 al 19; al titolo di studio indicato al secondo comma dell'art. 4 è sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore |
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Art. 160-bisNella misura del cin |
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Art. 162Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 2, riguardanti la equiparazione agli impiegati civili dello Stato, quelle contenute negli articoli da 21 a 25, riguardanti la cauzione, che viene determinata in lire quindicimila, e l'assunzione in servizio, quelle contenute negli articoli da 26 a 28, riguardanti le esenzioni e |
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Art. 163Al personale femminile si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri. In tal caso l'aiu |
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Art. 164L'aiutante appartenente al personale femminile che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta s |
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Capo II - Servizi e trattamento economico |
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Art. 165Gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli ufficiali giudiziari nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell'assistenza alle udienze. |
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Art. 166L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti originali e delle copie all'aiutante, deve e |
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Art. 1671. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti: |
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Art. 168Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali di diritti, nonché la parte di percentuale sui crediti |
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Art. 169All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepi |
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Art. 170Agli aiutanti ufficiali giudiziari si applicano le disposizioni contenute nell'art. 152, riguardanti |
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Art. 171 |
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TITOLO IV - ORGANICO ATTRIBUZIONI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COADIUTORI |
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Capo I - Organico e attribuzioni |
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Art. 172 |
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Art. 173 |
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Capo II - Nomina, assegnazione e trasferimento |
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Art. 174 |
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Art. 175 |
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Capo III - Stato giuridico e trattamento economico |
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Art. 176 |
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Art. 177 |
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Art. 179Possono partecipare ai concorsi a posti di ufficiali giudiziari che saranno banditi entro cinque anni dall'entrata in vigore d |
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Art. 186 |
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