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L.R. Sicilia 08/11/1988, n. 39

Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 16/10/2019, n. 17
- L.R. 22/12/2005, n. 19
- L.R. 16/04/2003, n. 4
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Articolo 1 - Individuazione delle case di cura private

1. Gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero ed eventualmente

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Articolo 2 - Autorizzazione all'apertura, all'ampliamento o alla trasformazione

1. L'apertura e lo svolgimento dell'attività delle case di cura, nonché l'esercizio della vigilanza sulle stesse sono disciplinati dalla presente legge ai sensi dell'articolo 43, primo comma e dell'articolo 44, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.

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Articolo 3 - Inadempienza, diffida e revoca dell'autorizzazione

1. In caso di accertate inadempienze alle disposizioni della presente legge, l'Assessorato regionale della sanità d

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Articolo 4 - Controllo e vigilanza sulle case di cura private

1. Il controllo sulle attività ed in ordine ai ricoveri effettuati presso le case di cura private convenzionate o non convenzionate è effettuato dal servizio di medicina ospe

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Articolo 5 - Attività di riabilitazione e di day hospital

1. La Regione siciliana privilegia l'istituzione e la trasformazione delle case di cura private finalizzate all'esercizio

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Articolo 6 - Tipologia e requisiti delle case di cura private

1. Le case di cura private sono così distinte:

a) case di cura medico - chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche;

b) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;

c) case di cura chirurgiche, destinate prevalentem

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Articolo 7 - Adeguamento degli organici

1. Le case di cura della regione sono tenute ad adeguare gli organici del personale medico, paramedico ed ausiliario ai pa

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Articolo 8 - Inceneritori

1. Le case di cura in esercizio già autorizzate per l'applicazione dell'

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Articolo 9 - Termini di adeguamento

1. Le case di cura private devono adeguarsi ai requisiti previsti dallo schema allegato entro il 31 dicembre 1989.

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Articolo 10

1. La legge regionale 9 agosto 1988, n. 25, è abrogata.

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Articolo 11

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana ed entrerà in vigore i

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Allegato 1 - Schema dei requisiti delle case di cura private

di cui al quarto comma dell'articolo 6


1. Capacità ricettiva minima

La capacità ricettiva minima delle case di cura private è fissata come segue:

- per le case di cura medico - chirurgiche generali: 60 posti letto;

- per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche di cui alle lettere b, c e d del comma 1 dell'articolo 6: 40 posti letto;

- per le case di cura monospecialistiche e ad indirizzo specifico di cui alle lettere e d f del comma 1 dell'articolo 6: 30 posti letto.


2. Progettazione

Ogni progetto per la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione di case di cura private, redatto da un ingegnere o un architetto, deve essere approvato dall'Assessorato regionale della sanità ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

I progetti devono essere corredati da una relazione tecnico - sanitaria a firma del progettista e di un medico competente in igiene e tecnica ospedaliera.

Nella relazione tecnico - sanitaria devono essere posti in evidenza, tra l'altro:

a) il rapporto con le previsioni e indicazioni del piano sanitario regionale;

b) i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni del piano regolatore vigente;

c) l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno e alla vegetazione esistente;

d) il rapporto del progetto con le condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidità relativa, ventosità e soleggiamento;

e) i concetti igienico - sanitari e funzionali che hanno informato la redazione del progetto con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;

f) l'aggregazione dei corpi di fabbrica, i criteri distributivi dei servizi diagnostico - terapeutici per i malati interni e per quelli esterni, dei locali di degenza completa e diurna e dei servizi generali;

g) le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati;

h) la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza, nonché le specialità che si intendono attivare;

i) i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, ed in genere per altri servizi generali ed impianti tecnologici;

l) la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i vari settori funzionali con la precisazione delle modalità di installazione.


3. Area

L'area prescelta, oltre che rispondere alle norme del piano regolatore comunale, dovrà presentare i seguenti requisiti urbanistici, igienico - ambientali, geologici, morfologici e climatici, dimensionali:

- deve essere bene inserita nel sistema delle comunicazioni in dipendenza della viabilità, della rete dei trasporti pubblici e dell'entità dei traffici e dei tempi massimi di percorrenza;

- deve avere varchi sufficientemente comodi ed ampi e muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta accessibilità;

- deve consentire l'arretramento dell'ingresso dei malati rispetto al filo stradale in modo da offrire una sufficiente sicurezza nell'accesso.

L'ubicazione delle case di cura dovrà avvenire in località salubre ed alberata, lontano da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie rumorose o dalle quali provengono esalazioni moleste o nocive, da cimiteri e da quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attività terapeutiche ed al soggiorno. L'area non dovrà insistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali, non dovrà essere esposta a venti fastidiosi e non dovrà essere situata sotto vento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.

Per le case di cura di nuova costruzione o attivazione la superficie totale dell'area non deve essere inferiore al mq 70 per posto letto; per ampliamenti strutturali intesi ad aumentare i posti letto o comunque nel caso di incremento di posti letto, deve essere previsto un aumento della superficie totale di 70 mq per ogni posto letto in aumento; almeno 15 mq per posto letto devono essere destinati a parco e giardino e devono essere previste aree destinate al parcheggio delle autovetture in misura di un mq ogni 10 mc nel rispetto delle norme urbanistiche locali.


4. Requisiti igienico - edilizi e servizi

a) Uno o più edifici esclusivamente destinati all'attività sanitaria, con le seguenti caratteristiche costruttive:

- lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei corpi di fabbrica devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali.

In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei malati deve essere assicurata l'illuminazione naturale mediante finestre prospicienti l'esterno e che forniscano anche una adeguata ventilazione naturale;

- i corridoi destinati al transito dei malati devono avere una larghezza non inferiore a metri 2;

- le scale dovranno avere gradini di larghezza minima di metri 1,50, pedata minima di cm. 23 ed alzata massima di cm. 17;

- devono essere adottati materiali e provvedimenti adeguati per la protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno e dal funzionamento degli impianti tecnologici;

- le pareti di tutti i locali devono essere rivestite di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla disinfezione e all'azione meccanica;

- le altezze minime nette dei piani delle case di cura non possono essere inferiori a metri 2,70;

b) la dotazione giornaliera minima di acqua potabile per posto letto non deve essere inferiore a 200 litri. Le case di cura dovranno essere dotate di una riserva idrica corrispondente almeno al 50 per cento del fabbisogno complessivo di un giorno e realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero. Deroghe alla dotazione minima indicata saranno concesse là dove sussistano reali condizioni di carenza delle risorse idriche locali;

c) camera di degenza con illuminazione naturale con non più di quattro posti letto;

d) camere di degenza multiple con superficie non inferiore a mq 7 per posto letto e camere di degenza singole con superficie di mq 9, sempre che sia garantito un sufficiente ricambio di aria; se si prevede un letto aggiunto per l'accompagnatore la superficie deve essere di mq 12; le stanze di degenza singole devono essere pari almeno al 10 per cento del totale.

Le stanze di degenza pediatrica non possono contenere oltre 4 letti con superficie minima per letto di mq 5. Devono altresì essere previsti gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri e degli accompagnatori dei ricoverati di età inferiore ai 6 anni o dei soggetti particolarmente abbisognevoli dell'assistenza materna;

e) la temperatura dell'aria non dovrà essere inferiore a 20∞ C per le sale di degenza e di soggiorno e a 22o C per le sale di visita e medicazione;

f) la dotazione complessiva di servizi igienici per le unità funzionali di degenza deve essere commisurata ad almeno un lavabo con acqua calda per ogni quattro letti, un bidet ed una tazza wc per ogni sei letti, una vasca da bagno o doccia ogni dieci letti, con esclus

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