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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Puglia Bari 09/01/2014, n. 12
Sent. TAR. Puglia Bari 09/01/2014, n. 12
Edilizia e immobili - Attività edilizia - Volumi tecnici - Esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile - Locali completamente privi di un'autonomia funzionale anche potenziale - Locali destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale.Per volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, devono intendersi i locali completamente privi di una autonomia funzional |
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente senten |
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FATTOCon ricorso, ritualmente notificato il 26 e 27 settembre 2007 e depositato il 26 ottobre 2007, la dott.ssa Rosa Russo ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 3658 dell’11 giugno 2007, pervenuta il 13 giugno 2007, con la quale il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia, ha espresso parere contrario in merito alla domanda di accertamento di conformità paesaggistica richiesta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 1, comma 36, legge n. 308 del 2004. Espone in fatto parte ricorrente di essere proprietaria dell’immobile sito nel Comune di Lucera, in via F.lli Bandiera, censito in catasto al fg. 28, p.lla 299 sub 1 e p.lla 480. Riferisce che in data 10 gennaio 2003 aveva ottenuto la concessione edilizia n. 4356/01, in variante alla concessione edilizia n. 3788/01, per la realizzazione della copertura a |
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DIRITTOIl Collegio deve preliminarmente rilevare che la nota prot. n. 8212 del 5 ottobre 2007, depositata in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari in data 2 dicembre 2008, diretta a parte ricorrente, con la quale il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia, in riscontro alla richiesta di riesame presentata dalla dott.ssa Russo in data 2 agosto 2007, aveva confermato il parere ostativo reso con la nota oggetto dell’odierno gravame, per le medesime motivazioni, deve ritenersi un atto meramente confermativo e, pertanto, non autonomamente impugnabile. Nel merito il ricorso è infondato e va come tale respinto. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione ed erronea applicazione dell'art. 181, commi 1ter e 1quater del D.Lgs. n. 42 del 2004, come modificato dall’art. 1, comma 36, della L. n. 308 del 2004, eccesso di potere per travisamento dei fatti. La dott.ssa Russo, premesso che la Soprintendenza avrebbe assunto, tra le ragioni poste a base del parere contrario oggetto di impugnazione, che l'abuso sarebbe stato commesso in data successiva al 30 settembre 2004, come risulterebbe dalla relazione paesaggistica a firma del tecnico comunale del 12 aprile 2007, sostiene che tale circostanza sarebbe irrilevante nella fattispecie oggetto di gravame, in quanto sarebbe richiesta per la diversa ipotesi del c.d. “condono ambientale” di cui al successivo comma 37 del medesimo art. 1 della L. n. 308 del 2004 e non per l'accertamento di compatibilità paesaggistica dell'intervento ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria di cui al comma 36 dell'art. 1 della L. n. 308/04, per il quale nessuna rilevanza avrebbe la data di ultimazione dei lavori. Parte ricorrente aggiunge che, comunque, i lavori sarebbero |
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P.Q.M. |
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