1.L’appello dell’amministrazione comunale è fondato e merita di essere accolto, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado. Per identiche ragioni va parimenti accolto l’appello incidentale proposto dal’originario contro interessato di primo grado Fasoli.
2. Si controverte in ordine alla esattezza –o meno- dell’annullamento parziale del titolo edilizio rilasciato a LONARDI VITTORINA nella parte in cui il fabbricato erigendo era posizionato a soli mt 3, 50 (invece di 7, 50) dal confine di pertinenza Fasoli ed alla apertura di finestre nel cavedio posto al lato est del predetto fabbricato.
2.1. Posto che l’appellata S.R.L. FIANELLI, costituendosi con memoria, ha riproposto i motivi del mezzo di primo grado assorbiti dal Tar, ritiene il Collegio per comodità espositiva di vagliare prioritariamente questi ultimi.
2.2. Essi sono palesemente infondati.
2.3.Invero la ditta Fianelli, esecutrice dei lavori, non era proprietaria dell’area, e “vanta” esclusivamente una posizione derivata: posto che l’avviso dell’avvio del procedimento di autotutela ex art. 7 della legge n. 241/1990 fu inviato alla titolare dell’area Vittorina Lonardi (che aveva richiesto in proprio il titolo abilitativo 24.12.2004) e latrice del permesso di costruire (come lealmente ammesso dalla stessa ditta Fianelli a pag. 24 dell’appello, in seno al terzo motivo) essa non può dolersi che l’avviso non le sia stato direttamente inoltrato.