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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Puglia 22/05/1985, n. 37
L.R. Puglia 22/05/1985, n. 37
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/04/1989, n. 4
- L.R. 09/06/1987, n. 13
- L.R. 12/11/2004, n. 21
- L.R. 12/01/2005, n. 1
- L.R. 12/08/2005, n. 12
- L.R. 02/12/2005, n. 17
- L.R. 31/12/2010, n. 19
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TITOLO I - OGGETTO DELLA LEGGE |
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Articolo 1La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione in superficie o in sotterra |
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TITOLO II - CAVE E TORBIERE |
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CAPO I - AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA |
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Articolo 2La ricerca delle sostanze minerali di cui all'art. 1, allo scopo di accertare l'esist |
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Articolo 3L'autorizzazione alla ricerca è accordata dall'Assessore all'Industria Commercio e Ar |
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Articolo 4Alla istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca - da trasmettere tramite l'Ufficio Minerario Regionale di cui alla LR n. 7 del 17/1/1980 - deve essere allegata |
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Articolo 5L'autorizzazione alla ricerca non può essere accordata per durata superiore ad |
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Articolo 6È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dalla ricerca. |
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Articolo 7L'autorizzazione alla ricerca non consente di effettuare lavori di coltivazione per i |
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CAPO II - AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE |
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Articolo 81. La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal dirigente dell'Ufficio minerario regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE). |
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Articolo 9L'autorizzazione per la coltivazione deve essere chiesta anche per l'apertura di " ca |
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Articolo 10Per le attività estrattive autorizzate ai sensi della presente legge si applic |
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Articolo 11Per le pertinenze, così come definite dall'art. 23 - prico comma - del succita |
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CAPO III - PRIORITÀ E PROCEDURA NELL'AUTORIZZAZIONE |
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Articolo 12L'autorizzazione alla coltivazione è rilasciata, in ordine di priorità, al ricercatore, al proprietario del suolo e suoi eredi, all'usufruttario vitalizio ed altri aventi diritto sui fondi oggetto di attività estrattiva, fatte salve le norme previste nella presente legge. La domanda per ottenere l'autorizzazione deve contenere: |
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Articolo 13Per le autorizzazioni di cui all'art. 8, il progetto per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino delle aree deve indicare le opere da realizzarsi anche durante il periodo della coltivazione oltre che al termine della stessa. Il programma economico - finanziario deve indicare la utilizzazione e la destinazione sul mercato del materiale |
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Articolo 14L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di tempo definito in rapporto alla potenzialità degli impianti e degli investimenti previsti |
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Articolo 15Nell'atto autorizzativo devono essere previsti: - l'obbligo di esecuzione da parte dell'imprenditore, anche a mezzo di eventuali consorzi volontari ed obbli |
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CAPO IV - SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA |
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Articolo 16I lavori di coltivazione autorizzati possono essere sospesi cautelativamente quando: |
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Articolo 17L'autorizzazione alla coltivazione può essere dichiarata decaduta: - quando il titolare non inizi i lavori di coltivazione del giacimento o non dia ad essi adeguato sviluppo secondo il programma di ricerca o il progetto di coltivazion |
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Articolo 18L'autorizzazione alla coltivazione può essere revocata dalla Giunta Regionale, sentito il CTRAE, per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico. |
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CAPO V - COLTIVAZIONE NEI CORSI D'ACQUA |
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Articolo 19Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua nei laghi e s |
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CAPO VI - VIGILANZA |
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Articolo 20Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di stato, abilitati espressamente dalle leggi vigenti, anche dai dipendenti della Amministrazione Regionale, in servizio presso il Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale -, designati dall'Assessore al ramo o m |
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CAPO VII - SPESE PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE |
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Articolo 21Le spese per l'istruttoria delle istanze, per l'autorizzazione sia alla ricerca che a |
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CAPO VIII - OBBLIGO DI FORNIRE DATI STATISTICI |
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Articolo 22Gli esercenti devono fornire periodicamente tutti i dati statistici dei materiali est |
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CAPO IX - IL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA REGIONE |
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Articolo 23Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente articolo. Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti di cava ricadenti nelle aree individuate dal Piano Regionale delle attività estrattive (PRAE), la Giunta Regionale invita il proprietario del fondo a presentare, entro il termine di sei mesi, domanda di autorizzaz |
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CAPO X - I CONSORZI - COLLAUDI - DIREZIONE DEI LAVORI - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE |
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Articolo 24Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di opere comuni attinenti l'attività di cava e per l'attuazione di un coordinamento della coltivazione, possono costituirsi consorzi volontari ed obbligatori. La costituzione dei consorzi obbligatori può essere disposta dalla Giunta Regionale quando sia richiesta dagli imprenditori rappr |
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Articolo 25Il progetto di recupero e/o sistemazione e/o ripristino facente parte integrante del progetto globale per l'autorizzazione della cava dovrà essere collaudato, al termine dell'attività della cava o dell'autorizzazione, dal Settore I |
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Articolo 26Allo scopo di assicurare, all'attività delle cave e torbiere, esercizi caratterizzati da maggiore sicurezza per gli addetti, migliore e più razionale utilizzazione delle risorse, rendimenti produttivi più favorevoli, con ovvi benefici di costi sia economici che ambientali e per una gestione più attenta del territorio a maggiore salvaguardia dell'ambiente, la direzione dei lavori nelle attività estrattive deve essere affidata a tecnici con adeguata preparazione nel campo particolare delle conoscenze geologiche del sottosuolo e di quelle specifiche del processo produttivo e di trasformazione. |
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Articolo 27Il personale tecnico da assegnare all'Ufficio Minerario regionale, se non è in |
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TITOLO III - SANZIONI |
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Articolo 28 |
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TITOLO VI - Comitato tecnico regionale per le attività estrattive (CTRAE) |
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Articolo 291. È istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio e Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri: a) dirigente responsabile dell'Ufficio minerario regionale, in veste di 12459 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 136 del 16-11-2004 Presidente; b) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'autorità competente in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale); c) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza ex D.P.R. 357/1997 e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120; d) dirigente responsabile del Settore urbanistico regionale, o suo delegato; |
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Articolo 30Il CTRAE, organismo tecnico consultivo, esprime pareri sul piano regionale delle attività estrattive e/o stralci dello stesso e sugli eventuali aggiornamenti, nonchè sui quesiti ad esso sottoposti tramite gli organi della Regione. |
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TITOLO V - PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE( PRAE) |
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Articolo 31Il PRAE da redigere a cura dell'Assessorato all'Industria, Commercio e Artigianato: a) - individua, attraverso indagini giacimentologiche e tecnico produttive, le aree suscettibili di attività estrattiva; |
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Articolo 32Il PRAE si compone di: 1) - una relazione con la indicazione delle finalità e dei |
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Articolo 33Il PRAE deve essere completato entro il termine massimo di mesi 36 dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Articolo 34Entro il termine di giorni 90 dalla pubblicazione del PRAE sul Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni, con apposita delibera de |
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TITOLO VI - REGIME TRANSITORIO |
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Articolo 35Per le cave legalmente in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione dei lavori di coltivazione è subordinata all'autorizzazione. |
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Articolo 36"Fino all'approvazione del piano regionale delle attività estrattive( PRAE), l |
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Articolo 37Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i te |
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TITOLO VII - NORME FINALI E FINANZIARIE |
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Articolo 38Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad osservarsi le norme di cu |
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Articolo 39L'Assessore all'Industria, se delegato dal Presidente della Regione, esercita tutte l |
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Articolo 40Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge, determinati in L. 600.000.000 = annui a partire dall'esercizio 1985, si fa fronte con il Bilancio pluriennale 1985/86 - Obiettivo 6 - Industria. Al Bilancio di previsione 1985 è introdotta la seguente variazione: PARTE SPESA Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge, determinati in L. 600.000.000= annui a partire dall'esercizio 1985, si fa fronte con il Bilancio pluriennale 1985/86 - Obiettivo 6 - Industria. |
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