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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 18/05/2001, n. 227
D. Leg.vo 18/05/2001, n. 227
D. Leg.vo 18/05/2001, n. 227
D. Leg.vo 18/05/2001, n. 227
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 10/11/2003, n. 386
- D.L. 03/11/2008, n. 171 (L. 30/12/2008, n. 205)
- D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35)
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; |
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Art. 1. - Finalità1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambien |
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Art. 2. - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e: a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco; b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco; |
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Art. 3. - Programmazione forestale1. In relazione alle linee guida emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente, ciascuno per quanto di propria competenza, in materia forestale ed alle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni de |
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Art. 4. - Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale. 2. La trasformazione del bosco è vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottob |
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Art. 5. - Forme di sostituzione, gestione e cessione del bosco1. Le regioni dettano norme affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motiv |
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Art. 6. - Disciplina delle attività selvicolturali1. Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, nonché a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. Esse sono strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto i |
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Art. 7 - Promozione delle attività selvicolturali1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, l |
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Art. 8. - Esercizio di attività selvicolturali1. Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'int |
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Art. 10. - Strutture statali per la conservazione della biodiversità forestale1. Al fine di tutelare la diversità biologica del patrimonio forestale nazionale in relazione alle competenze previste all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, gli stabilimenti per le sementi forestal |
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Art. 11. - Certificazione delle attività forestali ecocompatibili1. Nell'ambito degli indirizzi stabiliti a livello internazionale e nazionale le regi |
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Art. 12. - Ricerca, formazione e informazione1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale anche in conformità al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nonché attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche operanti nel settore fore |
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Art. 13. - Disposizioni applicative1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale |
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Art. 14. - Disposizioni finanziarie1. All'onere derivante dall'articolo 8 del presente decreto, quantificato in lire 11,166 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede: |
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