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Sent. C. Cass. civ. 22/03/1968, n. 905

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1. LAVORO - LAVORO AUTONOMO - PROFESSIONI INTELLETTUALI - responsabilità - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI. 2. LAVORO - LAVORO AUTONOMO - PROFESSIONI INTELLETTUALI - responsabilità - IN GENERE - ACCERTAMENTO- INOSSERVANZA DI NORME TECNICHE - SUSSISTENZA - DIFETTO DI COSTRUZIONE DIPENDENTE DA VIZI DEL PROGETTO - responsabilità DEL GEOMETRA PROGETTISTA - PROFESSIONISTI - GEOMETRI. 3. PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - SOSTITUZIONE DEL CONSULENTE TECNICO - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI AD OPERA DI ALTRO CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.

1. La responsabilità in cui può incorrere il professionista nella esecuzione dell'incarico conferitogli dal cliente va accertata caso per caso in relazione ad ogni singola fattispecie, rapportando la condotta effettivamente tenuta dal professionista alla natura e specie dell'incarico ed alle circostanze concrete in cui la prestazione doveva eseguirsi.
2. Una responsabilità del professionista e configurabile quante volte risulti che non sono state osservate le norme tecniche richieste dalla natura dell'incarico, con la conseguenza del mancato conseguimento del risultato che oggettivamente era da prevedersi. (nella specie e stata ritenuta la responsabilità di un geometra per un difetto di costruzione dipendente da un vizio del progetto).
3. La sostituzione del consulente tecnico o la rinnovazione, ad opera di altro consulente, della consulenza già espletata, rientrano nel novero delle facoltà discrezionali del giudice di merito, il cui Esercizio, in senso positivo o negativo, non e soggetto al Sindacato di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici.

Dalla redazione