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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. S.U. civ. 07/07/1993, n. 7449
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Presunzione di comunione - Titolo contrario - Terrazze di copertura destinate, per caratteristiche strutturali a servizio esclusivo di una o più unità immobiliari - Presunzione di comunione - Operatività - Esclusione. |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione del 29 ottobre 1980 Carlo Pitullo, proprietario dell'appartamento del piano rialzato con ingresso autonomo e annesso giardino, dell'edificio sito in Foggia, via Confalonieri, n. 9, assumendo che i coniugi Giulio Di Gioia e Anna Campanaro, ai quali apparteneva l'intero primo piano, anch'esso con entrata indipendente e adiacente porzione di giardino, avevano costruito su una parte della terrazza di copertura del fabbricato un manufatto la cui presenza costituiva un impedimento al proprio libero godimento de, bene comune; convenne i medesimi, davanti al Tribunale di Foggia, chiedendo l'emanazione di una sentenza di accertamento del suo diritto di comproprietà della terrazza e di condanna dei convenuti alla demolizione d |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon i tre motivi strettamente connessi, denunziandosi la violazione degli art. 1117, 1127 1362 e 1371 del codice civile, 205 e 206 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, 112, 116, 132, 177, 210 e 213 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto la terrazza di copertura dell'edificio di proprietà esclusiva dei convenuti in base alle seguenti erronee considerazioni: 1) - la terrazza è destinata soltanto al servizio dell'appartamento del Di Gioia e della Campanaro e manca un titolo da cui risulti, in contrasto con tale situazione oggettiva, la sua appartenenza anche al proprietario del piano rialzato; 2) - la terrazza ha una funzione solo sussidiaria di copertura dell'intero fabbricato; 3) - il Presidente dello I.A.C.P. con la sua nota del 5 marzo 1982 aveva escluso la proprietà comune della scala di accesso alla terrazza e aveva attestato che le spese dell'energia elettrica per la sua illuminazione devono essere pagate per intero dai proprietari dell'appartamento del primo piano; 4) - la comproprietà della terrazza non si deduce nemmeno dall'art. 206del R.D. n. 1165 del 1938, sia perché questa norma fa salvo il caso, come quello in esame, dell'uso esclusivo della terrazza da parte di uno o più condomini, sia soprattutto perché la stessa è inapplicabile essendo stata vinta la presunzione di cui all'art. 1117 del codice civile; 5) - l'art. 10 del regolamento per gli inquilini, richiamato negli atti di acquisto dei due appartamenti, secondo cui "la terrazza serve a tutti gli inquilini del fabbricato e all'uso di essa sovrintende il custode delegato dall'I.A.C.P.," è inoperante nel caso in esame non potendo accedersi alla terrazza dello appartamento del Pitullo; 6) - la costruzione eseguita sulla terrazza è legittima non avendo pregiudicato ne' la statica del fabbricato, ne' il suo decoro architettonico. In contrario si sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere che la norma dell'art. 1117 del codice civile è dispositiva, nel senso che definisce comuni le cose da essa indicate, mentre avrebbe dovuto escludere che la stessa preveda una presunzione di comunione di dette cose, potendo la proprietà esclusiva di queste risultare solo da un |
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P.Q.M.la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la |
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