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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 03/06/2003, n. 8830
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - Intensità dell'uso da parte del singolo condomino - Differenze con la servitù - Fattispecie.
In applicazione del principio secondo il quale, in tema di comunione, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un'utilità maggiore e più intensa di quella tratta eventualmente in
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon citazione 6 aprile 1988, il Condominio "Comparto Leone", sito in via Tazio Nuvolari 171, Roma, in persona dell'amministratore in carica convenne davanti al Pretore di Roma Marcella Gattei. Espose che la convenuta, proprietaria dell'unità immobiliare adibita a negozio in via Tazio Nuvolari 141, facente parte del complesso condominiale, aveva aperto due porte per porre |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1.- A fondamento del ricorso, il condominio ricorrente deduce. 1.1 Violazione degli artt. 1120 comma 1 e 1136 comma 5 cod. civ.. L'apertura delle porte eseguita dalla Gattei configurava una innovazione, perché importava la modificazione materiale e l'alterazione della destinazione delle cose comuni. L'apertura delle porte non poteva essere effettuata dal singolo condomino, in quanto era necessaria una deliberazione assembleare approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 comma 5 cod. civ.. 1.2 Errata applicazione dell'art. 1102 cod. civ., in relazione al concetto di godimento del bene da parte del titolare. Nella specie non era applicabile la disposizione dell'art. 1102 cod. civ., in quanto l'apertura delle porte determinava la costituzione di una servitù a favore della Gattei a carico dei condomini proprietari dei box e dell'area dell'autorimessa condominiale e, allo stesso tempo, cagionava un considerevole ostacolo per il godimento dei contitolari dell'autorimessa. 1.3 Insufficiente motivazione. Il Tribunale non aveva minimamente spiegato se l'apertura delle porte avesse ostacolato o comunque recato pregiudizio al godimento degli altri proprietari e, perciò, se costituisse una semplice modifica o una innovazione. 2.- A fondamento del ricorso incidentale condizionato, la condomina Gattei deduce che il Tribunale aveva omesso di motivare il rigetto della prova diretta a dimostrare che ella aveva effettuato la sola apertura verso l'autorimessa (non quella verso l'intercapedine) e quale era la vera funzione di detta apertura. 3.- I motivi vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro intima connessione. Intorno alle questioni di diritto afferenti alla controversia presente, la Corte ha avuto occasione di pronunziare ripetutamente. Tenuto conto della importanza dei principi, conviene riepilogarli in sintesi. 3.1 In tema di condominio negli edifici, il pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 cod. civ., non va inteso nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione |
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P.Q.M.La Corte: |
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