Con i cinque mezzi d'impugnazione formulati - da esaminare congiuntamente considerato lo stretto vincolo di connessione che li lega - la ricorrente denuncia:
a) la violazione e l'errata applicazione degli artt. 1102 e 1120 c.c.;
b) la violazione dell'art. 1120, secondo comma, e dell'art. 2043 c.c.;
c) l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; (1)
e) l'errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 1120 c.c. "per irrazionale valutazione dei motivi utilitaristici dell'uso del bene".
Lamenta che la corte d'appello non abbia considerato la "posizione di specialità" nella quale si trova l'art. 1120 c.c. - che disciplina l'uso condominiale dei fabbricati - rispetto all'art. 1102 stesso codice, che invece regola l'uso dei beni comuni in genere.
Pertanto, in tema di modifiche apportate su un fabbricato condominiale, sarebbe stato erroneo il richiamo del giudice del merito a quest'ultima norma, al fine di determinare i diritti e gli obblighi dei condomini. Inoltre non sarebbe stato tenuto presente che le modifiche, di contenuto e di forma, dei beni comuni rientrano nel concetto di "innovazione" e che quest'ultima, nell'ambito del condominio, è consentita solo con il supporto della maggioranza prevista e richiesta dall'art. 1136 c.c. Avrebbe poi errato il giudice del merito nell'escludere il pregiudizio estetico del fabbricato condominiale, qua