Sent. C. Cass. civ. 12/02/1998, n. 1498 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 12/02/1998, n. 1498

1801813 1801813
1. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - Scale e pianerottoli - Rampe poste al servizio di singole proprietà - Titolarità esclusiva del proprietario di esse - Titolo contrario nell'atto costitutivo del condominio - Necessità. 2. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO - Apertura di abbaini e finestre lucifere da parte del proprietario del piano sottostante - Liceità - Condizioni.
1. Poiché ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. n. 1 le scale, con gli annessi pianerottoli, essenziali
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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nicola Delfino, Carla Ciampalini, Angelo Freschi, Francesco Spina, Carmela Berardi, Angelo Delfino e Paola Mariotti, tutti componenti del condominio nell'edificio ai nn. 8/10 della via Gramsci di Firenze, con atto del 29/31 maggio 1984, citarono dinanzi al tribunale del capoluogo toscano Ines Toniolo, divenuta essa pure partecipe della collettività condominiale inerente al fabbricato suindicato per aver acquistato, con vendita concluda il 10 marzo 1983 con certi Giancarlo ed Osvaldo Iannunzi, una porzione di questo costituita da un alloggio al terzo piano ed un'annessa soffitta, suddivisa in tre ambienti, accessibile mediante una scala direttamente dal vano-scale comune: deducendo che la convenuta, nella conseguita disponibilità dell'unità immobiliare come sopra comprata, aveva abusivamente intrapreso nella medesima una serie di lavori (rifacimento di pavimenti ed impianti, abbattimento di un muro divisorio fra locali dell'alloggio, apertura di una finestra, installazione di un bagno nella soffitta, rifacimento della scala con "estensione" del pianerottolo al quarto piano e con separazione, media

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1) - I ricorsi, separatamente proposti contro la stessa sentenza, a mente dell'art. 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti. 2) - Nicola Delfino, Carla Ciampalini, Angelo Freschi, Francesco Spina, Carmela Berardi, Angelo Delfino e Paola Mariotti, tutti partecipi del condominio nell'edificio di cui in narrativa, sul dedotto presupposto che Ines Toniolo, proprietaria nel fabbricato considerato di un'unità immobiliare costituente porzione del terzo piano e delle soffitte alla stessa sovrastanti, e, quindi, essa pure condomina del ripetuto stabile, ha eseguito sulla copertura comune di questo lavori, assunti, abusivi, consistiti nell'ampliamento di un abbaino, nell'apertura di tre finestre lucifere sul tetto e nella realizzazione di una terrazza "a tasca" sul lastrico solare, e risoltisi in sottrazione di porzioni della copertura anzidetta all'uso degli altri condomini e, perciò, in lesione dei loro diritti su tale struttura, hanno proposto una domanda intesa ad ottenere l'adozione di provvedimenti ripristinatori finalizzati alla rimozione delle conseguenze del torto denunciato.

La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la pretesa in discorso: evidenziato che deve escludersi che l'esecuzione dei lavori contestati abbia potuto integrare una sopraelevazione dell'edificio in controversia (e negata, perciò, la riducibilità della fattispecie nell'ambito di operatività dell'art. 1127 cod. civ., sul rilievo che "la sopraelevazione di un edificio condominiale è costituita soltanto dalla realizzazione di nuove opere... nell'area sovrastante il fabbricato, per cui l'originaria altezza dell'edificio è superata con la copertura di nuovi piani o con la superficie superiore terminale delimitante le nuove fabbriche"), trattandosi, nel caso in esame, di "modificazione solo interna, contenuta negli originari limiti strutturali delle parti dell'edificio sottostanti alla sua copertura" ha basato la resa pronuncia sull'affermazione che i lavori cennati, concretatisi "nell'ampliamento dell'abbaino per una lunghezza di m.l. 1,50 con cambio di pendenza", nell'"apertura di tre finestre lucifere sul tetto secondo la pendenza della dimensione di 76 x 110 di cui una nel vano-scale e due nella stanza 10", e nella "realizzazione di una terrazza a tasca avente una superficie di m.q. 19 con accesso realizzato nel prolungamento dell'abbaino", hanno dato luogo a "trasformazioni illegittime" della copertura comune dello stabile di cui è causa, in quanto "realizzano, per un verso, alterazione unilaterale della funzione e destinazione, di mera copertura e protezione delle sottostanti strutture, propria del tetto preesistente, e, per altro verso, comportano appropriazione di cosa comune, che integra violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e di godimento - secondo la sua natura - spettanti agli altri condomini in ordine a parte comune dell'edificio".

Ines Toniolo, con il primo motivo del ricorso principale, censura la pronuncia negli esposti sensi resa dalla corte distrettuale sul tema in argomento, denunciandola viziata da "violazione dell'art. 1127 c.c. (art. 362 n. 3 c.p.c.)": in buona sostanza, si duole del fatto che la corte anzidetta abbia escluso la riconducibilità delle opere da lei realizzate sulla copertura condominiale a tetto dell'edificio in contestazione, e segnatamente della discussa terrazza "a tasca", alla nozione di sopralzo, testualmente adducendo che "... il concetto di sopraelevazione fatto proprio dal Giudice dell'appello è diverso e assai più restrittivo di quello enunciato e più volte ribadito in sede di legittimità", secondo cui "l'istituto trova piena applicazione semplicemente qualora vengano realizzati uno o più nuovi piani o fabbriche sopra l'ultimo piano dell'edificio condominiale, a prescindere dal rapporto fra le altezze del vecchio e del nuovo fabbricato", di guisa che "come va considerata sopraelevazione la costruzione realizzata su una terrazza a livello da parte del proprietario dell'appartamento adiacente sito all'ultimo piano dell'edificio (assolvendo la terrazza, come il lastrico solare, funzioni di copertura e protezione della parte sottostante) deve a pieno titolo considerarsi sopraelevazione la realizzazione di una terrazza con mansarda o sottotetto praticabile ad uso esclusivo del proprietario del piano adiacente in sostituzione del tetto preesistente"; accampa, quindi, che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di cui trattasi, la realizzazione da parte di essa ricorrente, proprietaria de

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P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo moti

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