L.R. Liguria 28/02/1983, n. 6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Liguria 28/02/1983, n. 6

Procedure, organi e competenze in materia edilizia residenziale e norme per il controllo degli I.A.C.P.
Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 03/03/1994 n.10
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[Premessa]



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Titolo I - AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
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Articolo 1 - Finalità dell'azione della Regione

L'attività della Regione diretta al miglioramento delle condizioni abitative della popolazione è volta in particolare:

a) al soddisfacimento della domanda abitativa espressa dalle fasce sociali a minor reddito operando a

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Articolo 2 - Azioni di competenza regionale

Nel quadro delle competenze proprie della Regione ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457 le azioni regionali volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 riguardano in particolare:

a) la formazione del programma quadriennale regionale;

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Articolo 3 - Contenuti del programma quadriennale regionale

La Regione provvede ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della legge 5 agosto 1978 n. 457 alla formazione del programma quadriennale regionale ed al suo aggiornamento ogni due anni. Il programma indica gli obiettivi generali del quadriennio e determina il complesso dei provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi stessi.

In particolare il programma quadriennale regionale sulla base degli indirizzi del CIPE e del CER e degli obiettivi della programmazione generale e settoriale e della pianificazione territoriale della Regione provvede:

a) alla definizione delle specifiche scelte in materia di edilizia residenziale;

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Articolo 4 - Approvazione del programma quadriennale regionale

Il programma quadriennale regionale nonché i suoi aggiornamenti modifiche ed integrazioni &egr

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Articolo 5 - Contenuti ed approvazione del progetto biennale regionale di intervento

Il progetto biennale regionale di intervento redatto in ottemperanza all'articolo 4 lettere b) e c) della legge 5 agosto 1978 n. 457 sulla base ed in attuazione del programma quadriennale regionale disciplina l'utilizzazione dei finanziamenti pubblici per l'edilizia residenziale assegnati alla Regione dal CER ai sensi dell'articolo 3 lettera b) della citata legge

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Titolo II - ATTIVITÀ PREPARATORIE DEL PROGETTO BIENNALE REGIONALE
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Articolo 6 - Interventi di nuova costruzione

Entro sei mesi dalla approvazione del programma quadriennale regionale i Comuni nei quali è prevista la realizzazione di interventi di nuova costruzione assistiti da finanziamento pubblico localizzano all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare previsti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167 gli interventi programmati e

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Articolo 7 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente - Individuazione delle porzioni di patrimonio edilizio

Immediatamente dopo l'approvazione del programma quadriennale regionale i Comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente individuano all'interno delle zone di recupero sia in aree interessare da piani di recupero sia in aree esterne ad esse le porzioni di patrimonio edilizio finanziabili.

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Articolo 8 - Criteri per la definizione dei requisiti di fattibilità

La fattibilità dell'intervento di recupero si determina verificando la possibilità della sua immediata realizzazione sulla base della presenza di soggetti in possesso dei requisiti legge per accedere alle agevolazioni creditizie e che possano partecipare ai concorsi previsti in attuazione dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978 n. 457 per

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Titolo III - ORGANI E STRUTTURE REGIONALI COMPETENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
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Articolo 9 - Organi regionali

Le funzioni regionali in materia di edilizia residenziale sono esercitate dal Consiglio regionale dal

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Articolo 10 - Commissione regionale per l'edilizia residenziale

Abrogato

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Articolo 11 - Competenza della Commissione regionale per l'edilizia residenziale

Abrogato

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Articolo 12 - Competenze del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale su proposta della Giunta provvede:

a) alla ripartizione

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Articolo 13 - Competenze della Giunta regionale

La Giunta regionale provvede:

a) agli adempimenti definiti all'articolo 2 lettera c) e d) della presente legge relativi alla valutazione del fabbisogno abitativo e alla verifica sull'andamento del settore edilizio e dei programmi di edilizia residenziale;

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Articolo 14 - Competenze del Presidente della Giunta regionale

Il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore incaricato provvede:

a) alla concessione dei contributi per l'edilizia agevolata - convenzionata indicati dal progetto biennale regionale di intervento nonché alla loro revoca nei casi previsti dalla legge;

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Titolo IV - CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI

Abrogato

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Titolo V - DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Abrogato

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Titolo VI - DELEGA PER L'ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITÀ E PER LA VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEGLI UTENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA - CONVENZIONATA E SOVVENZIONATA. ZONE E PIANI DI RECUPERO. NORME FINALI E TRANSITORIE
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Articolo 47 - Delega alle Province delle competenze in materia di espropriazioni per pubblica utilità

In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale per la semplificazione del procedimento espropriativo sono delegate alle Province le funzioni di cui al Titolo secondo della legge 22 ottobre 1971 n. 865 spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 fatte salve le funzioni di cui all'articolo 18 dello stesso titolo secondo nonché quanto attribuito direttamente ovvero delegato ai Comuni loro consorzi e Comunità montan

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Articolo 48 - Delega ai Comuni delle funzioni di verifica e di controllo dei requisiti

N1 Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative relative al controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributo pubblico delle procedure e dei vincoli economici e tecnic

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Articolo 49 - Contributi ai Comuni per l'acquisizione e la preparazione delle aree di intervento

È costituito un fondo regionale di rotazione alimentato dal versamento alla Regione da parte dei Comuni in attuazione delle direttive del CER delle somme ottenute dall'alienazione e concessione delle aree acquisite ed urbanizzate con i contributi in conto capitale di cui all'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978 n. 843.

Detto fondo viene utilizz

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Articolo 50 - Zone di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente

In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali i Comuni sono tenuti a formulare specifiche valutazioni in merito allo stato di degrado del patrimonio edilizio esistente e alle conseguenti esigenze di recupero.

L'individuazione delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 è effettuata dai Comuni in coerenza con le indicazioni dello strumento urbanistico generale ed &e

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Articolo 51 - Approvazione dei piani di recupero

Fino all'entrata in vigore della legge regionale disciplinante la materia urbanistica per l'approvazione dei piani di recupero si osservano le disposizioni del presente articolo.

Salvo quanto disposto nei commi successivi i piani di recupero s

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Articolo 52 - Disposizioni transitorie relative all'individuazione delle zone di recupero

Sono valide le individuazioni delle zone di recupero approvate prima dell'entrata in vigore della pre

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Articolo 53 - Sostituzione di precedenti norme
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Articolo 53 SUBArticolo 1

Salvo quanto previsto agli articoli 54 55 56 e 57 le disposizioni della presente legge sostituiscono:

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Articolo 53 SUBArticolo 2

Salvo quanto previsto agli articoli 54 55 56 e 57 le disposizioni della presente legge sostituiscono:

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Articolo 53 SUBArticolo 3

Salvo quanto previsto agli articoli 54 55 56 e 57 le disposizioni della presente legge sostituiscono:

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Articolo 53 SUBArticolo 4

Salvo quanto previsto agli articoli 54 55 56 e 57 le disposizioni della presente legge sostituiscono:

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Articolo 53 SUBArticolo 5

Salvo quanto previsto agli articoli 54 55 56 e 57 le disposizioni della presente legge sostituiscono:

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Articolo 54 - Canoni e limiti di reddito provvisori

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sulla determinazione del canone sociale e fino all'a

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Articolo 55 - Norma di sanatoria

In deroga a quanto previsto all'articolo 39 sono fatti salvi gli effetti della deliberazione n. 5630

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Articolo 56 - Regime transitorio

L'entrata in vigore delle norme di cui al Titolo V della presente legge è graduale e la materia nel regime transitorio è regolata dalle disposizioni contenute nei seguenti commi.

Entro i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni bandiscono un concorso transitorio generale per l'assegnazione degli alloggi

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Articolo 57 - Decorrenza dei controlli

Le disposizioni di cui all'articolo 18 si applicano dal primo giorno del trimestre solare che segue q

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Articolo 58 - Norma finanziaria
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Articolo 58 SUBArticolo 1

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazio

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Articolo 58 SUBArticolo 2

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazio

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17952 514594
Articolo 58 SUBArticolo 3

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazio

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17952 514595
Articolo 58 SUBArticolo 4

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983:

O

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Articolo 58 SUBArticolo 5

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983:

OMISSIS

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Articolo 58 SUBArticolo 6

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983:

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Articolo 58 SUBArticolo 7

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983:

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Articolo 58 SUBArticolo 8

Gli impegni sul capitolo 2940 dello stato di previsione della spesa possono essere assunti soltanto e

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