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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 05/08/1982, n. 55
L.R. Abruzzo 05/08/1982, n. 55
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[Premessa] |
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TITOLO I - IMPIANTI A FUNE |
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Art. 1La costruzione e l'esercizio di trasporti a fune e delle piste di discesa, in servizio pubblico e relative infrastrutture sono soggetti a concessione. Le relative concessioni sono delegate nei rispettivi ambiti territoriali alle province ed ai c |
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Art. 2La durata della concessione è commisurata alla vita tecnica dell'impianto, nei limiti massimi |
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Art. 3Il Decreto di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità degli i |
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Art. 4La domanda di concessione deve essere presentata all'Ente competente. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: a) relazione sulle caratteristiche dell'impianto; |
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Art. 5La domanda di concessione, corredata dei documenti di cui all'art. 4 e delle deliberazioni delle ammi |
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Art. 6La Giunta regionale approva, d'intesa con la Commissione Consiliare competente, i progetti ed i regolamenti di esercizio. L |
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Art. 7I lavori dovranno essere diretti, per conto del concessionario, da un ingegnere abilitato iscritto al |
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Art. 8Le norme sopra indicate si applicano anche quando occorre modificare gli impianti esistenti oppure ad |
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Art. 9La concessione che autorizza la costruzione degli impianti, e quelle che autorizzano gli adeguamenti |
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Art. 10Qualora alla scadenza la concessione non venga rinnovata, ai sensi del precedente art. 2, gli impianti devono essere |
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Art. 11Omissis |
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TITOLO II - INFRASTRUTTURE ACCESSORIE |
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Art. 14Sono piste di discesa le aree naturalmente od artificialmente innovate e, comunque, rese idonee alla |
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Art. 15Gli impianti destinati alla risalita degli sciatori, possono essere aperti al pubblico esercizio: |
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Art. 16I requisiti delle piste e della segnaletica devono essere conformi a quelli U.N.I. ed internazionali. |
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Art. 17Le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici: a) la pista deve essere tracciata in zona idrogeologicamente idonea e normalmente non soggetta a frane o valanghe durante il periodo di esercizio; b) la pista deve essere di una largh |
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Art. 18Il concessionario dell'impianto di risalita che intenda costruire una pista di discesa, deve presentare al Componente della Giunta regionale preposto al Settore Trasporti apposita domanda corredata del progetto, di una relazione illustrativa e dei documenti legali attestanti la disponibilità dei terreni ricadenti nel tracc |
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Art. 19La manutenzione delle piste di distingue in estiva (durante l'intero periodo di non innevamento) ed i |
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Art. 20Affinché il fondo nevoso diventi consistente e sicuro, occorre lavorare sulla neve sin dalle p |
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Art. 21Durante il periodo di non innevamento si dovrà procedere alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla pista e dalle sue pertinenze, |
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Art. 22Con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale dispone la rimozione delle tabelle e dei seg |
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Art. 23Presso il Settore Trasporti è costituita una Commissione Consultiva dell'Amministrazione Regionale in materia di piste, presieduta dal Componente della Giunta regionale preposto al Settore stesso. Fanno parte della Commissione: - un responsabile del Settore Trasporti; |
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Art. 24Il Settore Trasporti trasmette la domanda, entro 60 giorni dal ricevimento, alla Commissione tecnica competente la quale, previo sopralluogo da parte di uno o più componenti designati, entro 60 giorni dal ric |
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Art. 25Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere di cui |
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Art. 26Chi intende far confluire una pista in altra già esistente e riconosciuta, deve assumere a pro |
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Art. 27Eseguito l'apprestamento della pista, l'interessato deve comunicare all'Amministrazione Regionale il |
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Art. 28Ove la pista non presenti, anche contemporaneamente per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità |
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Art. 29La Regione effettua il rilevamento dello stato nevoso e ne divulga i risultati al pubblico con ogni m |
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Art. 30Sono infrastrutture accessorie di impianti di trasporto a fune, oltre le piste di discesa, tutte le o |
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Art. 31In caso di necessità è consentita la circolazione dei mezzi meccanici sulle piste anche |
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TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 32Agli impianti di trasporto a fune in esercizio o in costruzione, continuano ad applicarsi le norme co |
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