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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 24/02/2015
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[Premessa]IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 R, convertito, con modificazioni dalla leg |
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Art. 1. - Procedure di alienazione1. I comuni, gli enti pubblici anche territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, in coerenza con i programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo, procedono all’alienazione di unità immobiliari per esigenze connesse ad una più razionale ed economica gestione del patrimonio. A tal fine gli enti proprietari predispongono, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal competente organo dell’ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l’assenso della regione si intende reso. I programmi sono trasmessi al Ministero delle |
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Art. 2. - Criteri per l’alienazione1. Gli alloggi, rientranti nei programmi di alienazione di cui al presente decreto, ad esclusione di quelli classificabili nell’ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, sono previamente offerti in vendita agli assegnatari dei medesimi in possesso dei requisiti di permanenza nel sistema dell’edilizia residenziale pubblica fissati dalle vigenti normative regionali ed in regola con il pagamento dei canoni e delle spese, al valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate secondo le normative vigenti al momento di definizione dell’offerta. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell’1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino al limite massimo del 20 per cento, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Le Regioni e i comuni, sentiti gli enti proprietari, individuano gli immobili di edilizia sovvenzionata che saranno alienati con le modalità sopraindicate. 2. Gli alloggi classificabili nell’ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, sono previamente offerti in vendita agli assegnatari dei medesimi in possesso dei req |
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Allegato A - Stato attuazione programmi alienazione patrimonio edilizia residenziale pubblicaParte di provvedimento in formato grafico |
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