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L.R. Campania 20/03/1982, n. 14

Indirizzi programmatici e direttive in materia urbanistica ai sensi della L.R.65/81.
Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 18/01/83 n.14, del 27/08/84 n.38 del 03/01/85 n.6, del 06/05/85 n.43, del 02/01/87 n.2, del 24/11/89 n.24, del 27/04/98 n.7. Dalla data di entrata in vigore della L.R. 22/12/2004, n. 16 sono abrogati: gli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8; il punto 3 del titolo I dell'allegato; i punti 1.1, 2, 3, 4 e 5 del titolo II dell'allegato; il capo I del titolo III dell'allegato; i punti 2 e 3 del capo II del titolo III dell'allegato; il punto 3 del capo III del titolo III dell'allegato; il capo IV del titolo III dell'allegato; il punto 2 del capo V del titolo III dell'allegato.
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[Premessa]



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Articolo 1

Le funzioni di cui alle leggi regionali nn. 54 del 29 maggio 1980 e 65 del 1º settembre 1981, in

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Articolo 2

In deroga alle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 1º settembre 1981, n. 65, continuano ad esercitarsi le funzioni amministrative regionali relative all'approvazione dei Pi

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Articolo 3

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato all'emissione dei provvedimenti definitivi

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Articolo 4

Le controdeduzioni di competenza comunale sugli strumenti urbanistici dovranno essere formulate entro

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Articolo 4 -BIS

"Sino all'approvazione del Piano di assetto territoriale della Regione Campania, in deroga alle dispo

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Articolo 5

"Salva la competenza di cui ai precedenti artt. 2 e 4 bis, gli strumenti urbanistici generali sono approvati dalle Province o dalle Comunità Montane, per i Comuni i cui territori siano interamente montani, previo parere della competenza Sezione Provinciale del Comitato Tecnico Regionale, di cui all'art. 48 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51"N2

"Il parere di cui al precedente comma, per i Comuni di cui all'art. 9 del decreto legge 20 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 198

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Articolo 6

É delegato alla Giunta provinciale il rilascio del nulla - osta per le concessioni edilizie in

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Articolo 7

Il secondo periodo del I comma dell'art. 6 della legge regionale 1º settembre 1981, n. 65, &egra

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Articolo 8

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione

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ALLEGATO 1 - Indirizzi e direttive per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica.
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TITOLO I - INDIRIZZI PROGRAMMATICI
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1. Indirizzi di assetto territoriale.

Si elencano i provvedimenti adottati dagli Organi della Regione quali indirizzi di assetto territoriale

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2. Necessità dell'ordinata utilizzazione del territorio.

L'ordinata utilizzazione del territorio, richiesta tassativamente dal legislatore regionale, non deve costituire mera enunciazione di principio, ma rappresentare una metodolo

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3. Metodologia per l'esame degli strumenti urbanistici.

I parametri e le direttive da assumere per l'esame degli strumenti urbanistici sono contenute nelle leggi fondamentali che inseriscono allo specifico strumento urbanistico.

Gli strumenti urbanistici a livello comunale si dividono in Generali ed Esecutivi.

I primi, come è noto, sono il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione.

Negli artt. 7 e 11 della

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TITOLO II - DIRETTIVE PARAMETRI DI PIANIFICAZIONE
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1. Piano Regolatore Generale.

1.1. Il Piano Regolatore Generale disciplinato dagli artt. 7 - 11 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765, regola l'utilizzazione del territorio mediante previsioni e prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia l'individuazione delle aree inedificabili sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti ed in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltre che i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri e le modalità di attuazione.

1.2. Elaborati.

Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione illustrativa, nella quale sono contenuti:

a) gli obiettivi ed i criteri adottati dal Consiglio comunale posti a base della elaborazione del Piano, con la precisazione del relativo arco temporale riferimento;

b) le analisi demografiche e socio - economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 10 anni, con indicazione delle ipotesi di sviluppo assunte nell'arco temporale di riferimento adottato;

c) i dati quantitativi relativi alle previsioni di nuovi insediamenti ed al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi previsti in relazione agli standards fissati dalle presenti direttive;

d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti previsti ed esistenti;

2) gli allegati tecnici comprendenti:

- le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio; uno studio geognostico delle aree destinate alla edificazione per i Comuni classificati sismici; l'uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali; lo stato degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico - artistico ed ambientale; le condizioni abitative; le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici;

3) le tavole di Piano comprendenti:

a) una planimetria sintetica del Piano in scala non inferiore a 1: 25.000, rappresentativa anche delle fasce marginali dei Comuni contermini, per le quali vanno illustrate schematicamente le situazioni di fatto;

b) il Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1: 5.000 comprendente l'intero territorio interessato dal Piano;

c) gli sviluppi del Piano regolatore generale, in scala non inferiore a 1: 2.000 relativi ai territori urbanizzati ed ai dintorni di pertinenze ambientale;

"d) carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto nelle zone non ancora urbanizzate redatta di concerto dal progettista del Piano e da un agronomo.N4;

4) le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale contenente le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione, all'uso del suolo ed ai tipi di intervento, ai modi di attuazione del Piano.

1.3. Dimensionamento.

Fino all'approvazione dei Piani territoriali, gli strumenti urbanistici generali vengono dimensionati su previsioni di sviluppo relative a dieci anni, suffragate da ipotesi attendibili e realistiche ed attuabili nel periodo temporale di previsione degli stessi strumenti urbanistici.

Le aree di espansione residenziale vanno preferibilmente localizzate su terreni agricoli improduttivi o scarsamente produttivi sulla base della carta di cui al punto 1.2- 3), lettera d).

1.4. Standards urbanistici - Servizi sociali ed attrezzature a livello comunale

Al fine di assicurare una dotazione di spazi pubblici per servizi di attrezzature più articolate ed aderente alla diversità delle s

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2. Misure a sostegno dell'attività di pianificazione dei Comuni:

a) per i Comuni obbligati alla formazione del Piano Regolatore Generale non si potrà procedere all'adozione ed all'approvazione dei programmi di fabb

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3. Formazione ed approvazione del Piano Regolatore Generale.

Il Consiglio comunale può formulare preliminarmente una deliberazione programmatica che sulla base di una prima indagine conoscitiva sulla situazione locale esistente e sulle dinamiche in atto, individua gli obiettivi da conseguire e delinea i criteri di impostazione del Piano Regolatore Generale.

Sulla base degli elementi acquisiti, delle indagini e degli studi svolti, il Comune elabora

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4. Modifiche d'ufficio.

In sede di approvazione possono essere apportate d'ufficio modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali, quantitative e strutturali del Piano ed i suoi criteri di impostazione, oltre quelle necessarie per:

a) l'

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5. Controllo di conformità.

Entro cinque giorni da quello in cui sono divenute esecutive a seguito di controllo di legittimità, le deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici generali sono trasmesse alla Giunta regionale, unitamente ai

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TITOLO III - STRUMENTAZIONE ESECUTIVA
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CAPO I - Prescrizioni generali

1. Gli strumenti urbanistici esecutivi, solo se conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, sono approvati con la deliberazione del Consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni ed osservazioni in materia di pubblicazione e di esame

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TITOLO III - STRUMENTAZIONE ESECUTIVA
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CAPO - II Prescrizioni particolari

1. Piano particolareggiato di esecuzione del Piano Regolatore Generale - Artt. 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

Il Piano particolareggiato di cui al presente paragrafo deve contenere:

- la delimitazione del perimetro del territorio interessato;

- l'indicazione delle aree e degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici;

- la destinazione d'uso delle singole aree;

- l'individuazione delle unità minime di intervento, con l'indicazione di quelle nelle quali va applicata la disciplina prevista dall'art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e di quelle da attuare mediante concessione singola, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione di esse relative;

- la definizione delle tipologie costruttive edilizie, d

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CAPO III - Piani di lottizzazione convenzionata (art. 8, legge 6 agosto 1967, n. 765)

Sia nelle aree in cui lo strumento urbanistico generale subordina l'edificazione alla preventiva autorizzazione dei Piani attuativi, sia nelle restanti aree, i proprietari singoli o riuniti in consorzio, od il Comune nei casi stabiliti dal penultimo ed ultimo comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, possono redigere Piani di lottizzazione convenzionata.

La convenzione deve prevedere:

1) la cessione gratuita entro termini stabiliti delle aree per le opere di urbanizzazione primaria, indicati nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonchè la cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzazione secondaria nella misura richiesta dalla legislazione vigente, salvo che gli strumenti urbanistici vigenti nei Comuni non prevedano misure più elevate.

Qualora l'acquisizione di tali aree non venga ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione che all'atto della stipula i lottizzanti corrispondano al Comune una somma comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree;

2) la realizzazione a cura dei proprietari di

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TITOLO III - STRUMENTAZIONE ESECUTIVA
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CAPO IV - Piano per l'Edilizia Economica e Popolare

1. Il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare disciplinato dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere dimensionato nel rispetto di quanto fissato dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Tutti gli immobili, aree ed edifici compresi nel territorio comunale possono essere soggetti al Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, ai fini della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni nel rispetto delle quantità di cui al comma I.

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CAPO V - Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

1. La delibera con la quale "la Giunta" N9 comunale decide di provvedere alla formazione del Piano da destinare agli insediamenti produttivi deve essere accompagnata da una relazione nella quale sia specificato:

a) l'estensione delle aree da comprendere nel Piano;

b) la natura degli insediamenti produttivi;

c) il presumibile numero degli addetti;

d) il costo di massima degli impianti tecnologici di approvvigionamento (energe

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