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L. R. Sicilia 13/03/1982, n. 14

Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/02/2006, n. 13

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Articolo 1 - Definizione

Le aziende ricettive all'aria aperta sono i parchi di campeggio, esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzature forniscono alloggio ai turisti sprovvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, purché trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale, nonché ai relativi mezzi di trasporto.

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Articolo 2 - Norme urbanistiche

I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tabelle costituenti gli allegati A, B, C e D della presente legge e nelle aree appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali.

2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'

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Articolo 3 - Nulla - osta per la costruzione

Le domande intese ad ottenere il nulla osta per la costruzione e per l'esercizio dei complessi di cui all’art. 1 devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.

Le domande per il nulla - osta di costruzione devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa con indicati:

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Articolo 4 - Autorizzazione all'esercizio

L'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi indicati nel precedente art. 1 è subordinata, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, alla preventiva autorizzazione del sindaco del comune interessato.

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Articolo 5 - Procedura

Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni all'esercizio dei complessi di cui all'art. 1, devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.

Le domande per l'esercizio dei complessi, a firma dei richiedenti, devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa con indicati:

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Articolo 6 - Assicurazione

I titolari dei parchi di campeggio devono essere assicurati per i rischi da responsab

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Articolo 7 - Gestore e rappresentante

Gli enti, le organizzazioni e i privati che aspirino ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente art. 4, devono designare un gestore dell'esercizio, che deve essere indicato nell'autorizzazione stessa.

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Articolo 8 - Cessazione temporanea o definitiva

Dalla cessazione temporanea o definitiva dell'attività dei parchi di campeggio dev'

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Articolo 9 - Classificazioni

Tutti i parchi di campeggio in esercizio nella Regione sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

L'attribuzione della classifica ha luogo sulla base dei requisiti indicati nelle tabelle allegate alla presente legge e dev'essere indicata nell'autorizzazione comunale per l'esercizio del complesso.

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Articolo 10 - Notificazioni della classifica e ricorsi

Il provvedimento di classifica di cui al precedente articolo è comunicato al titolare e al gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilian

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Articolo 11 - Tariffe

I gestori dei campeggi sono obbligati a denunciare agli enti provinciali per il turismo, entro il 15 novembre di ogni anno, le tariffe dei vari servizi, comprensive di IVA, che intendono applicare nell'anno successivo.

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Articolo 12 - Notifica delle persone alloggiate

Per la notifica delle persone alloggiate, i titolari o i gestori dei complessi autorizzati devono compilare per ogni singolo ospite i modelli prescritti in tre copie, due delle quali da recapitare giornalmente al

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Articolo 13 - Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai

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Articolo 14 - Sanzioni

Le autorizzazioni di cui all'art. 4 della presente legge possono essere revocate in ogni tempo venendo meno alcuni dei requisiti previsti per la concessione.

Nel caso di carenza di alcuni dei requisiti oggettivi previsti per la concessione e quando l'attività del complesso abbia dato luogo ad irregolarità tecnico - amministrative, può procedersi alla sospensione temporanea della autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro il termine assegnato, alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenze più gravi e nella ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma,

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Articolo 15 - Campeggi mobili occasionali

Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i campeggi mobili o

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Articolo 16 - Norme relative ai complessi esistenti

Nella prima applicazione della presente legge i titolari di campeggi già autorizzati ai sensi della precedente legislazione per l'anno in corso conservano tale titolo per lo stesso anno e conseguono di diritto, per gli anni successivi, le autorizzazioni di cui al precedente art. 4, assumendo in ogni caso l'unica denominazione di "parchi di campeggio", purché siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e ne facciano espressa richiesta al comp

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Articolo 17

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicil

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Allegato A - Requisiti generali dei campeggi

1) Terreno

Il suolo deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e in modo da consentire una agevole percorribilità ai veicoli anche con traino.

La superficie minima non può essere inferiore a 10.000 mq.


2) Recinzione

Dato che gli accessi al terreno devono essere controllabili, si rende necessaria una recinzione lungo il perimetro.

Questa recinzione sarà costruita artificialmente con cancellate o reti metalliche in corrispondenza degli spazi aperti al pubblico (strade, piazze ecc.); per evitare la visuale verso l'impianto si dovrà completare la recinzione con siepi od altro.

È vietata l'installazione di impianti di campeggio sulla riva del mare, sulle sponde dei laghi e dei fiumi, ecc. ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.


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Allegato B - Criteri di classificazione dei campeggi

1) I parchi di campeggio vengono suddivisi in 4 categorie denominate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle.

Il campeggio "una stella" sarà il più semplice, quello "quattro stelle" sarà il più completo e confortevole.

2) I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un parco di campeggio sono:

a) la superficie lorda della piazzola e posto equipaggio tipo;

b) la dotazione di servizi igienico - sanitari;

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Allegato C - Tabella di classificazione dei parchi di campeggio

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato D - Requisiti dei manufatti allestiti per il pernottamento nei parchi di campeggio

Parte di provvedimento in formato grafico

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