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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 12/09/1977, n. 35
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[Premessa] |
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Art. 1. Oggetto della leggeI comuni del Lazio, ai sensi degli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, stabiliscono l' |
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Art. 2. Deliberazione comunale che determina l'incidenza delle opere di urbanizzazioneCon la deliberazione mediante la quale viene determinata l'incidenza delle opere di urbanizzazione, il comune, osservando le prescrizioni di cui agli articoli successivi, procede: 1) alla propria classificazione secondo il numero degli abitanti; |
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Art. 3. Classificazione dei comuni secondo il numero degli abitantiPer gli effetti della presente legge la classificazione del comune secondo il numero degli abitanti & |
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Art. 4. Adozione delle tabelle relative alla edilizia residenzialeI comuni classificati con popolazione superiore a diecimila abitanti assumono, per la edilizia reside |
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Art. 5. Determinazione del costo base di urbanizzazione per l'edilizia residenziale ovvero turistica, commerciale o direzionaleI comuni dotati di strumento urbanistico determinano il costo base di urbanizzazione riferito alle singole zone desumendo dalle tabelle A1, A2, A3 e B in relazione alla densità territoriale stabilita per ciascuna di esse dallo strumento urbanistico medesimo; in mancanza della densità territoriale va preso in considerazione l'indice di fabbricabilità territoriale e, in mancanza anche di quest'ultimo, va presa in considerazione la densit&agr |
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Art. 6. Tabella relativa ai complessi turistici ricettivi complementariQuando l'attività di trasformazione urbanistica, a cui si riferisce la concessione, consiste nell'esecuzione di opere per la predisposizione e l'attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari, quali campeggi, asili per mobili destinati ad alloggi temporanei itineranti e simili, |
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Art. 7. Coefficiente relativo all'andamento demografico dei comuniIl comune applica al costo base di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 |
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Art. 8. Coefficiente relativo ai territori adiacenti al mare e ai laghiNelle porzioni del territorio comunale comprese entro 4 km dalla riva del mare ovvero entro 1,5 km dalla riv |
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Art. 9. Coefficiente relativo ai territori montaniNei territori classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14, 15 della Legge 25 luglio 195 |
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Art. 10. Coefficiente relativo ai comuni confinanti con RomaI comuni, i cui territori confinano con quello del comune di Roma (fatta eccezione per le sue isole a |
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Art. 11. Coefficiente relativo alla classificazione dei comuni per numero di abitantiI comuni in relazione alla loro classificazione secondo il numero degli abitanti, applicano al costo |
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Art. 12. Individuazione delle zone territoriali omogenee ai sensi del DI 2 aprile 1968 n. 1444Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella D2 i comuni dotati di strumento urbanistico approvato debbono preliminarmente procedere, qualora non vi abbiano provveduto in sede di formazione del PRG o del programma di fabbricazione, ad individuare nell'ambito del proprio territorio le zone territoriali omogenee di cui all'art. 2 del DI 2 aprile 1968 n. 1444. |
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Art. 13. Determinazione del coefficiente relativo alle zone omogenee e al tipo di intervento edilizioI comuni stabiliscono, per ciascuna delle zone omogenee e la loro sottozona, individuate ai sensi del precedente art. 12, il coefficiente applicabile per ciascun tipo di intervento edilizio, distintamente per le costruzioni residenziali ovvero per le costruzioni o impianti turistici, commerciali o direzionali, desumendolo dalla tabella D2, quando è possibile, determinandolo tra il minimo e il |
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Art 14. Determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione relative alle costruzioni residenziali, turistiche, commerciali e a complessi turistici complementariIl contributo da corrispondere in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione è, per |
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Art. 15. Determinazione del contributo per le costruzioni o impianti industriali o artigianaliAl fine di determinare il contributo dovuto per le costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali, ai sensi dell'art. 10 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, il comune determina direttamente, in relazione all'effettivo fabbisogno e ai costi correnti nel comune, nonché in relazione ai tipi di attività produttive l'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (fermo restando quanto disposto a carico del privato dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle relative disposizioni attuative) e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. |
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Art. 16. Costruzioni con diverse destinazioni d'usoQuando in una medesima costruzione coesistono unità immobiliari aventi alcune una destinazione |
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Art. 17. Modalità per lo scomputo del contributo per opere di urbanizzazione. Divieto di compensazioneAgli effetti dello scomputo totale o parziale del contributo, previsto dall'art. 11, primo comma, della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, i comuni nell'effettuare la valutazione delle ope |
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Art. 18. Modificazione della destinazione d'usoQualora la destinazione d'uso delle opere o impianti non destinati alla residenza indicati nell'art. 10 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, nonché di quelle |
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Art. 19. Modalità per il calcolo del volume imponibileIl volume dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro cubo determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene calcolato sommando i prodotti della superficie di ciascun piano, delimitata dal perimetro esterno delle murature, per l'altezza relativa |
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Art. 20. Facoltà di aumento dei costi base di urbanizzazioneCon la deliberazione di cui all'art. 2 della presente legge, il comune può con adeguata motiva |
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Art. 21. Costi di urbanizzazione per l'edilizia residenziale pubblicaNell'ambito dei piani di zona, di cui alla Legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni e d |
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Art. 22. Adeguamento del contributoLa misura del contributo per le opere di urbanizzazione è soggetta ad adeguamento "quinquennal |
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Art. 23. Nuova determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazioneI comuni debbono procedere a nuova determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione tutte le volte che risulti modificato alcuno dei |
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Art. 24. Disposizioni finaliLa presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
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