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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sicilia 18/03/1977, n. 10
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[Premessa] |
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TITOLO I - EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE |
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Articolo 1 - Attività programmatoriaEntro il 30 giugno di ogni anno, l'Assessore regionale per i lavori pubblici sottopone alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, per il parere, le indicazioni delle esigenze prio |
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Articolo 2 - ComunicazioniL'Assessore regionale per i lavori pubblici comunica alla competente Commissione legislativa dell'Ass |
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Articolo 3 - Riserva di alloggiLa riserva di un'aliquota di alloggi in deroga ai programmi di intervento già approvati di cui |
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TITOLO II - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI |
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Articolo 4 - Consigli di amministrazioneL'iniziativa per la costituzione dei consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari spetta all'Assessore regionale per i lavori pubblici. Se il Consiglio provinciale non provvede alla elezione dei membri previsti dal n. 1 dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, entro 60 giorni dalla richiesta formulata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, questi, nei dieci giorni successivi, ne dà comunicazione all'Assemblea regionale siciliana, la quale |
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Articolo 5 - Collegio sindacaleNel caso in cui il Consiglio provinciale non provveda alla nomina del sindaco di propria competenza, di cui alla lett. a dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ent |
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Articolo 6 - Relazioni annualiGli istituti autonomi per le case popolari e il Consorzio di cui al successivo art. 7 sono tenuti a p |
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TITOLO III - CONSORZIO REGIONALE TRA GLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI |
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Articolo 7 - Costituzione, natura e funzione del ConsorzioÉ costituito, con sede in Palermo, il Consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le cas |
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Articolo 8 - Compiti del ConsorzioCompete al Consorzio: a) emanare direttive circa il coordinamento e l'integrazione, sia sul piano programmatico che sul piano operativo e procedurale, dell'attività degli istituti autonomi per le case popolari; b) promuovere studi per nuove soluzioni progettuali e sperimentare, anche attraverso apposite intese con enti similari e istituti universitari, sistemi, tecniche ed elementi costruttivi; c) svolgere per conto degli istituti consorziati e d'intesa coi medesimi quei servizi che pi& |
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Articolo 9 - VigilanzaIl Consorzio è dotato di autonomia decisionale, amministrativa e contabile nei limiti previsti |
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Articolo 10 - Organi del ConsorzioSono organi del Consorzio: |
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Articolo 11 - Consiglio di amministrazioneIl consiglio di amministrazione del Consorzio viene nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è composto: a) dai presidenti degli istituti consorziati, che possono farsi sostituire, salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, da loro delegati, scelti fra i componenti i consigli di amministrazione dei rispettivi istituti; |
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Articolo 12 - Riunioni del consiglio di amministrazioneIl consiglio di amministrazione si riunisce entro i mesi di ottobre e di maggio di ciascun anno per approvare, rispettivamente, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del Consorzio; si riunisce, inoltre, ogni qual vol |
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Articolo 13 - Compiti del consiglio di amministrazioneSpetta al consiglio di amministrazione deliberare in ordine alla definizione ed all'attuazione delle scelte programmatiche e degli indirizzi generali dell'attività del Consorzio ed in ordine alla sua struttura tecnico - amministrativa; compete inoltre al consiglio di amministrazione deliberare in ordine alla gestione patrimoniale ed all'amministrazione dell'ente. In particolare il consiglio di amministrazione: a) approva i bilanci di previsione; b) approva i conti consuntivi; |
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Articolo 14 - Comitato esecutivoIl comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vice presidente del Consorzio e da altri cinque componenti eletti nel proprio seno dal consiglio |
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Articolo 15 - Comitato tecnicoIl comitato tecnico è composto dal presidente del Consorzio, o da un suo delegato, da un dirigente tecnico dell'Assessorato region |
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Articolo 16 - PresidenteIl presidente: a) ha la legale rappresentanza del |
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Articolo 17 - Collegio dei sindaciIl collegio dei sindaci si compone di tre membri, nominati con decreto del presidente della Regione e designati come appresso: |
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Articolo 18 - Durata in carica degli organi consorzialiI componenti degli organi collegiali durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Con la stessa proce |
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Articolo 19 - Validità delle deliberazioni del ConsorzioFermo restando quanto disposto dagli articoli 13 e 14, le deliberazioni adottate dal Consorzio sono subito comunicate agli istitut |
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Articolo 20 - Mezzi finanziariIl Consorzio provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante: |
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Articolo 21 - BilanciL'esercizio finanziario del Consorzio decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. |
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Articolo 22 - Direttore generale del ConsorzioIl direttore generale del Consorzio, in conformità alle direttive impartite dal presidente, ha il compito di curare l'organizzazione e la funzionalità degli uffici del Consorzio, i rapporti correnti di competenza con gli istituti consorziati, |
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Articolo 23 - Personale del ConsorzioEntro sessanta giorni dalla costituzione del consiglio di amministrazione il Consorzio delibera la tabella organica del personale. Il trattamento giuridico ed economico del personale del C |
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Articolo 24 - Scioglimento del consiglio di amministrazioneIn caso di ripetute violazioni di legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regio |
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Articolo 25 - Norma transitoriaPer l'applicazione della presente legge, per le prime spese di funzionamento e di organizzazione del |
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Articolo 26La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrer&a |
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