FAST FIND : GP12309

Sent. C. Giustizia UE 02/10/2014, n. C-426/12

1728258 1728258
Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) — Prodotti energetici a uso combinato — Nozione.

1) L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come modificata dalla direttiva 2004/74/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, dev’essere interpretato nel senso che il fatto di utilizzare, da un lato, il carbone come combustibile nel processo di produzione dello zucchero e, dall’altro, il biossido di carbonio generato dalla combustione di tale prodotto energetico ai fini della produzione di fertilizzanti chimici non costituisce un «uso combinato» di detto prodotto energetico, ai sensi della menzionata disposizione.
Per contro, costituisce «uso combinato» il fatto di utilizzare, da un lato, il carbone come combustibile nel processo di produzione dello zucchero e, dall’altro, il biossido di carbonio generato dalla combustione di tale prodotto energetico ai fini dello stesso processo di produzione, qualora sia pacifico che il processo di produzione dello zucchero non può essere realizzato senza l’impiego del biossido di carbonio generato dalla combustione del carbone.

2) Uno Stato membro può legittimamente accogliere, nella propria normativa nazionale, una portata più restrittiva della nozione di «uso combinato» rispetto a quella rivestita nell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, della direttiva 2003/96, come modificata dalla direttiva 2004/74, ai fini dell’imposizione di una tassa su prodotti energetici sottratti alla sfera di applicazione della direttiva medesima.

Dalla redazione