Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Non è chiaro quale reato sia stato contestato all'imputata: se quello di cui all'art. 659 c.p., comma 1, o quello di cui al comma 2.
E nemmeno è chiaro per quale reato la stessa sia stata condannata.
Se si tiene conto del capo di imputazione (dove si contesta di avere disturbato le occupazioni e il riposo delle persone) dovrebbe ritenersi che sia stato contestato il reato di cui al primo comma dell'art. 659. Se invece si tiene conto della motivazione della sentenza impugnata (fondata esclusivamente sul superamento o meno dei limiti di emissione nell'esercizio della sala giochi) potrebbe ritenersi che il giudice abbia ritenuto integrato il reato di cui all'art. 659, comma 2, se non invece l'illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447R, art. 10, comma 2.
Va quindi ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "L'elemento che differenzia le due autonome fattispecie configurate rispettivamente dall'art. 659 c.p., comma 1 e 2, è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacchè ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'es