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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 14/12/2007, n. 37
- L.R. 16/03/2009, n. 7
- L.R. 12/12/2011, n. 33
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Art. 1 - Istituzione dell'area naturale protetta1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 R(Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali |
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Art. 2 - Finalità1. Le finalità istitutive del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" sono le seguenti: a) conservare e recuperare gli equilibri ecologici, nonché le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica; b) ripristinare e rinaturalizzare gli ambienti e il paesaggio fluviale, le zone umide e gli ambienti costieri e ripariali, incrementandone la superficie e migliorandone la funzionalità ec |
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Art. 3 - Zonizzazione provvisoria1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 7, il parco naturale regionale "Fiume Ofanto" è suddiviso in due zone: la zona 1, di rilevante interesse naturalistico, nella quale è considerato prevalente l'interesse di protezione ambientale e la zona 2, di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, in cui all'interesse della protez |
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Art. 4 - Gestione1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394R (Legge-quadro sulle aree protette) e 9 della L.R. n. 19/1997, in considerazione delle sue dimensioni, la gestione del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" è affidata a un Consorzio di gestione, appositamente costituito fra i seguenti enti: Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia, C |
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Art. 5 - Norme generali di tutela e salvaguardia del territorio1. Sull'intero territorio del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, è vietato: a) aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti che possono continuare la propria attività fino alla scadenza dell'autorizzazione; b) prelevare in alveo materiali litoidi; c) esercitare l'attività venatoria; sono consentiti, su autorizzazione dell'ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della L. n. 394/1991 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio; d) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali; e) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal Consorzio di gestione; f) asportare minerali, fossili e altro materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'ente di gestione; g) introdurre nell'ambien |
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Art. 6 - Strumenti di attuazione1. Per l'attuazione delle finalità del parco naturale regionale "Fiume Ofanto", l'ente di gestione di cui all'articolo 4 |
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Art. 7 - Piano territoriale dell'area naturale protetta1. Il piano territoriale del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" persegue le seguenti finalità: a) individuare le opere e gli interventi necessari alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale; b) dettare disposizioni tese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio archi |
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Art. 8 - Piano pluriennale economico-sociale1. Il piano pluriennale economico-sociale del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" è predisposto dalla Comunità del parco, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le |
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Art. 9 - Regolamento1. Il regolamento, predisposto e approvato con le modalità previste dall'articolo 11 della L. |
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Art. 10 - Nulla osta e pareri1. Il rilascio di concessioni, permessi o autorizzazioni relativi a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente |
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Art. 11 - Immobili strumentali all'attività agricola1. Per gli immobili strumentali all'attività agricola in fascia due si applicano gli indici pr |
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Art. 12 - Sanzioni1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 30 della L. n. 394/1991, come modificato dall'articolo 4 della legge 8 luglio 2003, n. 172R. 2. Le violazioni al divieto di cui alle lettere a), b) e l) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso. 3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 si applicano l |
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Art. 13 - Indennizzi1. Gli indennizzi per eventuali danni di natura economica subiti dai proprietari dei fondi all'interno del territorio del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" vengono erogati direttamente dall'ente di gestione di cui all'articolo 4, che vi fa fronte con le disponibilità del proprio bilancio. |
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Art. 14 - Sorveglianza del territorio1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'ente di gestione, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti. |
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Art. 15 - Controllo1. Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo connesse all'attuazione della presente legge s |
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Art. 16 - Norme finanziarie1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dell'ente di gestione. 2. Annualmente, anche tenendo conto deg |
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Allegato A |
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