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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 21/01/1997, n. 6
L. R. Basilicata 21/01/1997, n. 6
- L.R. 15/12/2021, n. 59
- L.R. 30/12/2009, n. 32
- L.R. 11/05/1999, n. 18
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TITOLO I - GENERALITÀ |
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Art. 1 - Oggetto
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Art. 2 - Definizione ed ambito di applicazione1. Ai fini della presente legge sono stabilite le seguenti definizioni: a) “Centro di Attività Motorie” (CAM): ogni struttura, palestra e impianto sportivo, in cui vengono esercitate lezioni o corsi, individuali e collettivi, di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico - fisico della persona, nelle diverse condizioni e fasce d’età; |
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Art. 3 - Domanda di autorizzazione all’esercizio o alla trasformazione1. L’autorizzazione all’apertura di ogni nuovo CAM, o alla gestione di quelli già operanti, viene rilasciata dal Comune a seguito di un accertamento della documentazione allegata alla domanda e dei requisiti di cui al successivo Titolo II. 2. La domanda di autorizzazione, in regola con la legge sul bollo, dovrà contenere: a) generalità del richiedente, ovvero del gestore in caso di società, di associazioni o enti; b) ubicazione e sede del CAM; c) dichiarazione sostitutiva di notorietà del richiedente, o del gestore, dalla quale risulti che le attività a svolgersi presso il |
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TITOLO II - REQUISITI PER L’APERTURA E L’ESERCIZIO DEI CENTRI DI ATTIVITÀ MOTORIE |
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Art. 4 - Personale1. All’interno del CAM possono esercitare lezioni o dirigere corsi, individuali e collettivi esclusivamente i so |
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Art. 5 - Requisiti edilizi1. Per l’apertura e l’esercizio al pubblico ciascun CAM deve garantire i seguenti requisiti planimetrici e distributivi: a) una o più aree di attività motoria che risultino al netto di spazi di deposito e di sgombero, di dimensioni non inferiore a: 4 mq per utente nelle zone di attività a corpo libero; 6 mq per utente nelle zone di a |
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Art. 6 - Ubicazione1. Ferme restando le norme di zonizzazione urbanistica del Comune, l’apertura di un CAM all’interno dei fabbricati ad uso promiscuo è consentita esclusivamente alle seguenti condizioni: |
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Art. 7 - Aggiornamento requisiti1. Qualora il titolare o il gestore di un CAM autorizzato e in esercizio intenda cambiare o aggiungere persona |
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Art. 8 - Polizze assicurative1. I CAM soggetti alle norme della presente legge devono garantire adeguata copertura assicurativa per eventua |
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TITOLO III - SANZIONI AMMINISTRATIVE - REVOCA E SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE AGGIORNAMENTO DATI |
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Art. 9 - Sanzioni amministrative e chiusura del centro1. Chiunque gestisca un CAM, comunque denominato, ma rispondente alla definizione del precedente art. 2 in vio |
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Art. 10 - Revoca e sospensione dell’autorizzazione1. Qualora nell’esercizio dell’attività di vigilanza venga accertato il venir meno di alcuno dei requisit |
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Art. 11 - Vigilanza1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l’applicazione delle relative sanzion |
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TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 12 - Operatori non in possesso del diploma ISEF1. Coloro che, pur non essendo in possesso del diploma dell’ISEF, documentino di aver prestato attività lavorativa nella qualità di istruttori per almeno 36 mesi, negli anni dal 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, presso impianti soggetti alla presente normativa, possono essere impiegati, in qualità |
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Art. 13 - Termine per l’adeguamento dei requisiti1. Il termine di presentazione della domanda per l’adeguamento del personale di cui all’art. 12 è fissato |
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Art. 14 - Norma finaleLa presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Elenco attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.
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