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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 05/02/2015

Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Ambiente e Tutela Territorio e Mare 24/05/2016
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[Premessa]



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


VISTO l'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296R che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il concerto dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, e con l'intesa delle Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (di seguito PAN GPP);

VISTI i commi 1126 e 1127 dell'

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Art. 1. - Criteri Ambientali Minimi

1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008

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Art. 2. - Monitoraggio

1. Per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto al punto 6.4 del PAN GPP, di

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Art. 3. - Modifiche

1. I criteri ambientali minimi verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnolog

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Allegato - Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione

ovvero

Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)


1. Premessa

Questo documento è parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, di seguito PAN GPPN1 ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), dell’Unione Europea.

In relazione a quanto indicato al punto 4.5 “obiettivo nazionale” della Revisione 2013 del Piano N2, l’obiettivo proposto è di raggiungere entro l’anno 2015, la quota del 50% di appalti “verdi” così come definiti nel successivo punto 2, sul totale degli appalti pubblici aggiudicati per la fornitura di articoli di arredo urbano. La percentuale verrà valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi.

Allo scopo di valutare la diffusione degli appalti pubblici verdi ed il relativo impatto sull’ambiente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP)) in accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha istituito e gestisce uno specifico sistema di monitoraggio N3.

Pertanto, ai sensi dall’art. 7, comma 8 del D. Lgs. 163/06R, dovranno essere comunicati all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, i dati relativi alle modalità con cui si è tenuto conto dei presenti “criteri ambientali minimi” nelle gare d’appalto per questa categoria di forniture.


2. Oggetto e struttura del documento

Questo documento contiene i “criteri ambientali minimi” e alcune indicazioni di carattere generale per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano, che rientra nella categoria “Servizi urbani e al territorio”, prevista dal PAN GPP.

Le indicazioni di carattere generale riguardano i suggerimenti finalizzati all’analisi dei fabbisogni per tale categoria merceologica utile a razionalizzare gli acquisti e promuovere le soluzioni a minori impatti ambientali, la normativa ambientale e le norme tecniche di riferimento.

A titolo esemplificativo per articoli di arredo urbano si intendono: panchine, fioriere, porta biciclette, tavoli, attrezzature per il gioco e le strutture ludiche, pavimentazioni antitrauma, transenne, steccati, bagni chimici, contenitori per la raccolta dei rifiuti, tappeti per parchi giochi, accessori per piste ciclabili, attraversamenti pedonali, dissuasori di sosta, rallentatori di traffico.

I cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, le campane per la raccolta del vetro sono esclusi da questo documento. I criteri ambientali minimi di tali prodotti sono inclusi nel documento “Criteri ambientali minimi per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani”, adottato in allegato al DM 13 febbraio 2014 (GU n. 58 dell’11 marzo 2014).

I criteri ambientali minimi, selezionati in ossequio di quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e par condicio, sono le “considerazioni ambientali” individuate in relazione ad una o più fasi di definizione della procedura di gara che, se introdotti nella documentazione di gara, consentono di classificare come “verde” la fornitura o l’affidamento oggetto della gara.

Ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, una fornitura di articoli di arredo urbano è “verde” se è conforme ai criteri ambientali minimi indicati nella sezione “specifiche tecniche”.

Tali criteri costituiscono il riferimento per le stazioni appaltanti che vogliano ottemperare a quanto previsto dall’art. 68, c.1, del D.Lgs. 163/06R “Specifiche tecniche” che stabilisce che le specifiche tecniche, “Ogniqualvolta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto ….”omissis”…., della tutela ambientale”.

Le stazioni appaltanti sono altresì invitate ad utilizzare anche i criteri “premianti” qualora aggiudichino la gara all’offerta economicamente più vantaggiosa e a descrivere l’oggetto dell’appalto evidenziandone la sostenibilità ambientale in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali nella procedura di gara, indicando nell’oggetto dell’appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.

Le stazioni appaltanti che introducono i “criteri ambientali” indicati nel presente documento nelle proprie procedure d’appalto sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

Per ogni criterio ambientale è indicata una “verifica” ovvero:

- la documentazione che l’offerente o l’aggiudicatario provvisorio è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito richiesto;

- ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.

Si demanda all’amministrazione aggiudicatrice l’esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l’esecuzione contrattuale e, qualora non fosse già prassi contrattuale, si suggerisce alla stessa di collegare l’inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

Si precisa che laddove vengano richieste verifiche effettuate da “organismi riconosciuti” ci si riferisce, secondo quanto previsto dal comma 11 dell’art. 68 del D.Lgs. 163/2006 ai “laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e certificazione conformi alle norme europee”, in possesso delle eventuali ulteriori caratteristiche specificate nel testo.

Nel sito del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, alla pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi http:/www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Criteri_Ambientali_Minimi.html, potranno essere pubblicate, qualora ritenuto necessario, note su specifici aspetti tecnici, metodologici o normativi.


3. Indicazioni di carattere generale relative all’appalto


3.1 Riferimenti normativi e tecnici


Riferimenti normativi

I criteri ambientali minimi corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato. In ogni caso, in questa categoria di prodotti, in cui viene valorizzata la caratteristica del contenuto di riciclato si segnalano alcune norme pertinenti:

- il D.lgs. 152/2006R, ed in particolare l’art. 179 sulla gerarchia dei rifiuti, che antepone la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio al recupero ed allo smaltimento e l’art. 181, comma 1 lett. a) che fissa l’obiettivo del 50% al 2020, per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani e assimilati;

Metalli:

- Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Decreto 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1 capitolo 3, 5;

- UNI EN 13920 parti da 1 a 15, Alluminio e leghe di alluminio – Rottami (per ulteriori riferimenti http:/store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/home/)

Legno:

- Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano il legno e i prodotti da esso derivati che, dal marzo 2013, proibisce la commercializzazione del legno e dei prodotti derivati di provenienza illegale. A tal fine obbliga gli operatori di settore ad applicare la “dovuta diligenza” e a seguire determinate procedure e misure volte a tracciare la filiera allo scopo di garantire che il legno utilizzato sia stato tagliato legalmente; istituisce altresì un sistema di sorveglianza e prevede un apparato sanzionatorio.

- Decreto 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1 capitolo 9

Plastica:

- Decreto 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1 capitolo 6

- UNI 10667 parti da 1 a 18, Materie plastiche prime-secondarie (di riciclo) (per ulteriori riferimenti http:/store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/home/)

Gomma:

- CEN TS-14243 Materiali prodotti da pneumatici fuori uso – Specifiche delle categorie basate sulle loro dimensioni e impurità, e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità.

Si cita altresì la COM(2011) 571 “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell'impiego delle risorse”, in particolare il punto 3.2 “Trasformare i rifiuti in una risorsa” che fissa al 2020 l’obiettivo di g

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