Circ. Ag. Entrate 18/02/2015, n. 3/E | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ. Ag. Entrate 18/02/2015, n. 3/E

Decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, concernente “Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”, in vigore dal 28 gennaio 2015 – Prime indicazioni.
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1. PREMESSA

Come noto, le attuali commissioni censuarie, previste e disciplinate dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 R N1, sono organismi ch

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2. LE COMMISSIONI CENSUARIE DI CUI AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 650

La disciplina delle attuali commissioni censuarie, organismo legislativamente previsto sin dai tempi del Regno d’Italia (art. 5 della legge 1° marzo 1886, n. 3682), è contenuta, come anticipato, nel D.P.R. n. 650 del 1972, articoli 16 e seguenti, che ne regolano la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento.

Tali commissioni, allo stato, sono articolate in 103 commission

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3. LE COMMISSIONI CENSUARIE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 17 DICEMBRE 2014, N. 198

Le nuove commissioni censuarie sono ripartite in 106 commissioni locali - le cui sedi sono individuate nella Tabella allegata al Decreto legislativo R - e in una commissione centrale, con sede a Roma (art. 1).

Ogni commissione censuaria è articolata, come nel precedente assetto ordinamentale, in sezioni; alle due sezioni competenti, rispettivamente, in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano - già attualmente previste - si aggiunge una terza sezione, specializzata, in fase di prima attuazione, in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

E’ peraltro prevista la possibilità di modificare il numero delle sezioni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della suddetta riforma (artt. 2 e 6 del Decreto legislativo R).


3.1 Le Commissioni censuarie: attribuzioni

In base a quanto disposto dal Decreto legislativo, le nuove commissioni censuarie, locali e centrale, continuano ad esercitare, in materia di catasto terreni e in materia di catasto edilizio urbano, le funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 R (art. 14, commi 1 e 2 N5, e art. 15, commi 1 e 2 N6, del Decreto legislativo R).

Tra gli elementi di novità, si segnala peraltro l’estensione ai Comuni e alle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare della possibilità di ricorrere contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, ai quadri di qualificazione e di classificazione delle unità immobiliari urbane, nonché ai rispettivi prospetti tariffari. Al fine di individuare le organizzazioni maggiormente rappresentative, legittimate a proporre ricorso alla commissione censuaria centrale, è stata prevista l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze [art. 15, comma 1, lettera a) e comma 2, del Decreto legislativo R].

Il Decreto legislativo R assegna alle commissioni censuarie, con l’istituzione di una apposita sezione, specifiche competenze nell’ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

In particolare, nel nuovo sistema estimativo previsto dall’art. 2 della legge n. 23 del 2014 le commissioni censuarie locali provvederanno alla validazione delle funzioni statistiche N7 e dei relativi ambiti di applicazione (art. 14, comma 3, del Decreto legislativo R).

In tale contesto è, altresì, previsto che spetti alla commissione censuaria centrale la definitiva validazione di detti funzioni ed ambiti, laddove la commissione censuaria locale non li abbia validati e l’Agenzia non si sia conformata alle relative osservazioni (art. 15, comma 3, del Decreto legislativo R).

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4. MODALITÀ DI DESIGNAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE

Come anticipato, gli articoli 4 e 8 del Decreto legislativo R definiscono le modalità per la designazione e la nomina dei componenti, rispettivamente, delle commissioni censuarie locali e di quella centrale.

In considerazione dei profili operativi che coinvolgono anche le competenze di questa Agenzia, si ritiene opportuno fornire alcune specifiche precisazioni al riguardo.


4.1 Designazione e nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali

L’articolato iter procedimentale delineato dall’articolo 4 del Decreto legislativo R prende l’avvio con la richiesta di provvedere alle designazioni di rispettiva competenza, rivolta da ciascun Direttore regionale dell’Agenzia ai dipendenti Uffici Provinciali - Territorio, ai Prefetti e all’ANCI, successivamente all’emanazione del Decreto ministeriale attuativo di cui all’art. 3, comma 3, lettera b).

La richiesta, da effettuare distintamente per ciascuna commissione censuaria locale, dovrà essere opportunamente indirizzata, per conoscenza, anche al competente Presidente del tribunale, al fine di fornire notizia dell’intervenuto avvio del procedimento. Quanto sopra, anche in considerazione della tempistica assegnata dal Decreto legislativo R per l’effettuazione delle designazioni e per la scelta dei componenti degli organismi di cui trattasi.

Analoga richiesta andrà indirizzata, per quanto concerne la commissione censuaria locale di Trento e quella di Bolzano, alla rispettiva Provincia autonoma, per la designazione dei nominativi di competenza.

Al fine di garantire la tempestiva conoscenza delle comunicazioni e la tracciabilità dei flussi informativi, le richieste di cui sopra dovranno essere, di norma, inviate tramite posta elettronica certificata.

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