Comma modificato dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 14/10/1999, n. 542; sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435; modificato dall'art. 37, comma 10, del D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248); dall'art. 42, comma 7-ter, del D.L. 30/12/2008, n. 207 (L. 27/02/2009, n. 14) e, successivamente, dall'art. 11, comma 1, del D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1, quest'ultima modifica ha effetto dal 02/05/2024.

Comma modificato anche dall'art. 11, comma 3, del D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1, con effetto dal 01/04/2025.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1, con effetto dal 01/04/2025, il comma così reciterà:

"1. Le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 1° aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società o le associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta."

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