D. Leg.vo 05/12/1997, n. 430 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 05/12/1997, n. 430

Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 21/06/2022, n. 73 (L. 04/08/2022, n. 122)
- L. 25/06/1999, n. 208
- L. 17/05/1999, n. 144
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Capo I - Riordino delle competenze del CIPE

 

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Art. 1. - Attribuzioni del CIPE

1. Nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a:

a) definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati;

b) definire gli indirizzi generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, e verificarne l'attuazione, attraverso una stretta cooperazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati, con le modalità previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,. A tale fine approva, fra l'altro, p

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Capo II - Unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

 

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Art. 2 - Costituzione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unificazione delle funzioni e definizioni.

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, è costituito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel quale sono unificate e riordinate le funzioni già attribuite dall'ordinamento ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, contestualmente soppressi, nonché i relativi uffici, il personale e le risorse finanziarie e strumentali, secondo le disposizioni del presente decreto le

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Art. 3. - Riordino delle competenze e dell'organizzazione del Ministero

1. Il Ministero ha competenza nei settori della politica economica, finanziaria e di bilancio, da esercitarsi in funzione anche del rispetto dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Ha competenza, inoltre, nel settore della programmazione degli investimenti pubblici e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, nonché in quello delle politiche di coesione, ivi compresi gli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria ed all'utilizzo dei relativi fondi. Coordina la spesa pubblica e ne verifica gli andamenti, svolgendo i controlli previsti dalla legge. Il Ministero assicura al Governo, ai fini anche dell'esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di impulso, di indirizzo e di coordinamento, il supporto tecnico, conoscitivo ed operativo per l'elaborazione delle politiche generali e di settore, con riguardo all'impostazione e alla definizione degli interventi di finanza pubblica rivolti alla loro attuazione, in coerenza con gli obiettivi generali di politica economica e finanziaria stabiliti dal Governo. Nel rispetto delle deliberazioni del Governo e del potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle competenze istitu

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Art. 4. - Organi collegiali

1. È istituito il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, con il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nei settori di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a). Il Consiglio tecnico scientifico ed il Consiglio degli esperti, già operanti, rispettivamente, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e il Ministero del tesoro, sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3. Il Consiglio è articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico, denominato c

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Art. 5. - Cabina di regia nazionale

1. La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro ed è la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari. La Cabina di regia nazionale, in particolare, effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito dei sistemi informativi del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi; fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazion

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Art. 6. - Servizio di tesoreria centrale dello Stato

N3

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Art. 7. - Disposizioni sugli uffici locali e sulle ragionerie

1. Le funzioni del Ministero sono svolte in sede locale da Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri assumono la denominazione di "Uffici cent

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Art. 8. - Disposizioni sul personale

1. Al fine di assicurare che il processo di ristrutturazione del Ministero sia accompagnato e sostenuto dai necessari interventi di formazione e di riqualificazione del personale, con particolare riguardo ai profili innovativi ed agli specifici compiti risultanti dal nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Amministrazione, per il Ministero sono attivate le iniziative di riqualificazione previste dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della

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Capo III - Norme finali e transitorie

 

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Art. 9. - Modifiche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici

1. Alle eventuali modifiche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici del Ministero si provvede ai sensi dell'

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Art. 10. - Invarianza della spesa e stato di previsione del Ministero

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo e quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, assicurano il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa, al netto degli oneri sopportati per l'esercizio di funzi

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Art. 11. - Competenze del Ministero

1. Restano attribuite al Ministero le competenze già previste dalle norme vigenti per i soppressi Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, qualora non modificate o abrogate dalle disposizioni del presente decreto legislativo e da quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, in tutti gli at

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Art. 12. - Competenze di altre amministrazioni ed organismi pubblici

1. Nelle materie disciplinate dal presente decreto legislativo e dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, restano ferme le co

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Art. 13. - Disposizioni transitorie

1. Sono fatte salve le modifiche che, in attuazione della

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Art. 14. - Abrogazione di norme

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati:

a) il regio decreto 26 dicembre 1877, n. 4219, ed il regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1700;

b) il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;

c) l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;

d) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407;

e) l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

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