Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 26/03/2001, n. 151
D. Leg.vo 26/03/2001, n. 151
D. Leg.vo 26/03/2001, n. 151
D. Leg.vo 26/03/2001, n. 151
- Sent. Corte Cost. 04/06/2024, n. 99
- L. 30/12/2023, n. 213
- L. 29/12/2022, n. 197
- D. Leg.vo 30/06/2022, n. 105
- Sent. Corte Cost. 04/03/2022, n. 54
- L. 23/12/2021, n. 238
- D.L. 25/05/2021, n. 73
- L. 30/12/2018, n. 145
- Sent. Corte Cost. 07/12/2018, n. 232
- Sent. Corte Cost. 13/07/2018, n. 158
- L. 22/05/2017, n. 81
- D. Leg.vo 26/08/2016, n. 179
- D. Leg.vo 15/02/2016, n. 39
- Sent. Corte Cost. 22/10/2015, n. 205
- L. 07/08/2015, n. 124
- D. Leg.vo 15/06/2015, n. 80
- D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159
- D.L. 30/12/2013, n. 150 (L. 27/02/2014, n. 15)
- Sent. Corte Cost. 18/07/2013, n. 203
- D.L. 28/06/2013, n. 76 (L. 09/08/2013, n. 99)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- L. 24/12/2012, n. 228
- Sent. Corte Cost. 22/11/2012, n. 257
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- L. 28/06/2012, n. 92
- D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35)
- D. Leg.vo 18/07/2011, n. 119
- Sentenza C. Cost. 07/04/2011, n. 116
- L. 04/11/2010, n. 183
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
- D. Leg.vo 25/01/2010, n. 5
- L. 23/12/2009, n. 191
- Sent. Corte Cost. 26/01/2009, n. 19
- D.L. 08/04/2008, n. 59 (L. 06/06/2008, n. 101)
- L. 24/12/2007, n. 244
- D.L. 02/07/2007, n. 81 (L. 03/08/2007, n. 127)
- Sent. Corte Cost. 18/04/2007, n. 158
- L. 27/12/2006, n. 296
- Sent. Corte Cost. 14/10/2005, n. 385
- Sent. Corte Cost. 08/06/2005, n. 233
- Sent. Corte Cost. 23/12/2003, n. 371
- L. 24/12/2003, n. 350
- L. 15/10/2003, n. 289
- D. Leg.vo 23/04/2003, n. 115
- Sent. Corte Cost. 01/04/2003, n. 104
- Sent. Corte Cost. 14/12/2001, n. 405
- Errata Corrige in G.U. 08/10/2001, n. 234
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Premessa |
|
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
|
Art. 1. - Oggetto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavo |
|
Art. 2. - Definizioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)1. Ai fini del presente testo unico: a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; a-bis) per “congedo di paternità” si inten |
|
Art. 3. - Divieto di discriminazione |
|
Art. 4. - Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o “utilizzare personale con contratto” N5 temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'art |
|
Art. 5. - Anticipazione del trattamento di fine rapporto (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto può ess |
|
Capo II - TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE |
|
Art. 6. - Tutela della sicurezza e della salute (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del pro |
|
Art. 7. - Lavori vietati (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite |
|
Art. 8. - Esposizione a radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere ad |
|
Art. 9. - Polizia di Stato, penitenziaria e municipale (legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti a |
|
Art. 10. - Personale militare femminile (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3) |
|
Art. 12. - Conseguenze della valutazione (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio del |
|
Art. 14. - Controlli prenatali (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accerta |
|
Capo III - CONGEDO DI MATERNITÀ |
|
Art. 16. - Divieto di adibire al lavoro le donne (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)1. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; |
|
Art. 16-bis - Rinvio e sospensione del congedo di maternità |
|
Art. 17. - Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. |
|
Art. 18. - Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi. |
|
Art. 19. - Interruzione della gravidanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della le |
|
Art. 20. - Flessibilità del congedo di maternità (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a |
|
Art. 21. - Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. 1-bis. |
|
Art. 22. - Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. 2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, |
|
Art. 23. - Calcolo dell'indennità (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. 2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice. |
|
Art. 24. - Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17. N58 N2 2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retr |
|
Art. 25. - Trattamento previdenziale (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa. |
|
Art. 26. - Adozioni e affidamenti (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. |
|
Art. 27. - Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c) |
|
Capo IV - CONGEDO DI PATERNITÀ |
|
Art. 27-bis - Congedo di paternità obbligatorio (legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a); legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 25 e 363)1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo d |
|
Art. 28. - Congedo di paternità alternativo1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, n |
|
Art. 29. - Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3) |
|
Art. 30. - Trattamento previdenziale |
|
Art. 31. - Adozioni e affidamenti1. Il congedo di cui all’ articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, a |
|
Art. 31-bis - Sanzioni1. Il rifiuto, l'opposizion |
|
Capo V - CONGEDO PARENTALE |
|
Art. 32. - Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; |
|
Art. 33. - Prolungamento del congedo (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritt |
|
Art. 34. - Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata co |
|
Art. 35. - Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25. 2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo |
|
Art. 36. - Adozioni e affidamenti (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5) |
|
Art. 37 - Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e art. 39-quater, lettera b) |
|
Art. 38. - Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente C |
|
Capo VI – RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI |
|
Art. 39. - Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche |
|
Art. 40. - Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: |
|
Art. 41. - Riposi per parti plurimi (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previs |
|
Art. 42. - Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito. 2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. N106 3. N31 4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 de |
|
Art. 42-bis. - Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche |
|
Art. 43. - Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, |
|
Art. 44. - Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4) |
|
Art. 45. - Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento “entro il primo anno dall'ingress |
|
Art. 46. - Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)1. L'inosservanza de |
|
Capo VII - CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO |
|
Art. 47. - Congedo per la malattia del figlio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tr |
|
Art. 48. - Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli eff |
|
Art. 49. - Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compiment |
|
Art. 50. - Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. |
|
Art. 51. - Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano dire |
|
Art. 52. - Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente C |
|
Capo VIII - LAVORO NOTTURNO |
|
Art. 53. - Lavoro notturno (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b))1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni |
|
Capo IX - DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E DIRITTO AL RIENTRO |
|
Art. 54. - Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. 3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; |
|
Art. 55. - Dimissioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. |
|
Art. 56. - Diritto al rientro e alla conservazione del posto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ulti |
|
Capo X - DISPOSIZIONI SPECIALI |
|
Art. 57. - Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni (decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 8)1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con co |
|
Art. 58. - Personale militare (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3) |
|
Art. 59. - Lavoro stagionale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazi |
|
Art. 59-bis. - Lavoro nel settore dello spettacolo1. Le lavoratric |
|
Art. 60. - Lavoro a tempo parziale (decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discr |
|
Art. 61. - Lavoro a domicilio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo. 2. Durante il periodo |
|
Art. 62. - Lavoro domestico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternit |
|
Art. 63. - Lavoro in agricoltura (decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5; decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4; legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria. 2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi n |
|
Art. 64. - Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 3351. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le dispo |
|
Art. 64-bis - Adozioni e affidamenti |
|
Art. 64-ter - Automaticità delle prestazioni |
|
Art. 65. - Attività socialmente utili (decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17; decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico. |
|
Capo XI - LAVORATORI AUTONOMI |
|
Art. 66. - Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 2 |
|
Art. 67. - Modalità di erogazione (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)1. L'indennità di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella pres |
|
Art. 68. - Misura dell'indennità (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno pr |
|
Art. 69. - Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)1. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente Capo, genitori |
|
Capo XII - LIBERI PROFESSIONISTI |
|
Art. 70. - Indennità di maternità per le libere professioniste (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accerta |
|
Art. 71. - Termini e modalità della domanda (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)1. L'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, “dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti” N9, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentor |
|
Art. 73. - Indennità in caso di interruzione della gravidanza (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima |
|
Capo XIII - SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA PATERNITÀ |
|
Art. 74. - Assegno di maternità di base (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)1. N54 Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che non beneficiano |
|
Art. 75. - Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidament |
|
Capo XIV - VIGILANZA |
|
Art. 76. - Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario naz |
|
Art. 77. - Vigilanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo uni |
|
Capo XV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI |
|
Art. 78. - Riduzione degli oneri di maternità (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della pres |
|
Art. 79. - Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure: |
|
Art. 80. - Oneri derivanti dall'assegno di maternità di base (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)1. Per il finanziamento dell'assegno di maternità di cui all'articolo 74 è istituito un Fondo presso la Pres |
|
Art. 81. - Oneri derivanti dall'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)1. L'assegno di cui all'articolo 75 è posto a carico dello Stato. |
|
Art. 82. - Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni d |
|
Art. 83. - Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumen |
|
Art. 84. - Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e continuative (legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata |
|
Capo XVI - DISPOSIZIONI FINALI |
|
Art. 85. - Disposizioni in vigore1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 : b) l'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103; c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457; d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304; e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903; g) l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121; i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155; |
|
Art. 86. - Disposizioni abrogate (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)1. Restano abrogate le seguenti disposizioni: b) la legge 26 agosto 1950, n. 860. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative: a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni; b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903; |
|
Art. 87. - Disposizioni regolamentari di attuazione1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi |
|
Art. 88. - Entrata in vigore1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella |
|
Allegato A - (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026) - Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 200 |
|
Allegato B - (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2) - Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio |
|
Allegato C - (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1) - Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11A. Agenti. 1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; |
|
Allegato D - Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti1. Cassa nazionale del notariato. 2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense 3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti. 4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari. 5. Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici. 6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti. 7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti. 8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti. 9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. 10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro. 11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi. 12. Ente di previdenza dei periti industriali. 13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi. 14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'in |
Dalla redazione
- Professioni
- Fisco e Previdenza
- Lavoro e pensioni
- Tariffa Professionale e compensi
Costi chilometrici ACI per il calcolo del “fringe benefit” e per i rimborsi spese
- Redazione Legislazione Tecnica
- Previdenza professionale
- Esercizio, ordinamento e deontologia
- Fisco e Previdenza
- Professioni
Obblighi fiscali e previdenziali di lavoratori autonomi liberi professionisti e collaboratori
- Dino de Paolis
- Fonti alternative
- Leggi e manovre finanziarie
- Disposizioni antimafia
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e reti di energia
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Patrimonio immobiliare pubblico
- Pianificazione del territorio
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Enti locali
- DURC
- Impresa, mercato e concorrenza
- Marchi, brevetti e proprietà industriale
- Mediazione civile e commerciale
- Ordinamento giuridico e processuale
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Appalti e contratti pubblici
- Imposte sul reddito
- Partenariato pubblico privato
- Imposte indirette
- Compravendita e locazione
- Lavoro e pensioni
- Servizi pubblici locali
- Edilizia scolastica
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
- Finanza pubblica
- Fisco e Previdenza
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Professioni
- Urbanistica
- Pubblica Amministrazione
- Protezione civile
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Impianti sportivi
Il D.L. 50/2017 comma per comma
- Dino de Paolis
- Alfonso Mancini
- Sgravi contributivi imprese edili
- Fisco e Previdenza
- Lavoro e pensioni
Sgravi contributivi per i lavoratori delle imprese edili
- Redazione Legislazione Tecnica
- DURC
- Fisco e Previdenza
- Lavoro e pensioni
DURC (Documento unico di regolarità contributiva): richiesta e rilascio online, procedure, requisiti e validità
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
25/11/2024
- Sulla strada è tolleranza zero da Italia Oggi Sette
- Case green: un flop senza aiuti da Italia Oggi Sette
- Distacco dei lavoratori, l'Iva è dovuta anche senza utile da Italia Oggi Sette
- Il Fisco non ha voce sul prezzo pattuito da Italia Oggi Sette
- Il rimborso del puro costo del servizio non fa venire meno l'onerosità da Italia Oggi Sette
- Report Esg, la forma è d'obbligo da Italia Oggi Sette