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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 01/03/2002, n. 39
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L. 01/03/2002, n. 39
Con le modifiche introdotte da:
- L. 27/12/2006, n. 296
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Capo I. - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari |
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Art. 1. - (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei mi |
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Art. 2. - (Princípi e criteri direttivi generali della delega legislativa).1. Salvi gli specifici princípi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princípi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; c) salva l'applicazione delle norme |
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Art. 3. - (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzio |
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Art. 4. - (Oneri relativi a prestazioni e controlli).1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da p |
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Art. 5. - (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in a |
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Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa(Omissis) |
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Art. 10. - (Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia di tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili).1. Al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: |
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Art. 15. - (Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, in materia di raccolta e riciclaggio di batterie esauste)1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 |
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Art. 19. - (Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione di direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive).1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, |
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Art. 20. - (Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori).1. Il termine di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 62 |
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Art. 21. - (Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione).1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,R e successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai princípi e criteri |
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Art. 26. - (Attuazione della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai princípi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 2. L'attuazion |
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Art. 30. - (Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione).1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi genera |
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Art. 31. - (Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno).1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti princípi e criteri direttivi: a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità da designare ai sensi della normativa vigente nonché le modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna e deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta; b) definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione commerciale che per la comunicazione non sollecitata; quanto a quest'ultima, ai sensi della no |
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Art. 32. - (Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico).1. Il Governo è delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000 |
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Art. 35. - (Modifiche all'allegato A al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili alle categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea suscettibili di restituzione).1. La lettera B dell'allegato A al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , è sostituita dalla seguente: «B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro): 1) qualunque ne sia il valore |
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Art. 39. - (Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché all'articolo 4 e all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, di attuazione di direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti).1. All'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e solo nell'ambito di programmi approvati dal Ministro della sanità, che può stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte» sono sostituite dalle seguenti: «e solo nell'ambito di pro |
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Art. 41. - (Delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativ |
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Art. 42. - (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega).1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto l |
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Art. 43. - (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili).1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell |
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Art. 44. - (Installazione di generatori di calore).1. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente de |
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Art. 53. - (Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116). |
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Allegato A - (Articolo 1, commi 1 e 3)98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). (Omissis). |
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Allegato B - (Articolo 1, commi 1 e 3)(Omissis). 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. (Omissis). 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della s |
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