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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Emilia Romagna Parma 01/07/2008, n. 338
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciat |
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FATTO E DIRITTOCon provvedimento prot. gen. n. 37384 in data 15 marzo 2005, a firma del Direttore dell’Area “Sviluppo economico”, il Comune di Parma disponeva l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione unica n. 740/1/2003 del 20 gennaio 2005 e del relativo permesso di costruire, concernenti l’installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in via Scacchini n. 10. Alla base della decisione era la considerazione che il mero titolo di locatario dell’immobile non legittimava “ex se” la società ricorrente al rilascio di un provvedimento edilizio, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 13, comma 1, della legge reg. n. 31 del 2002, occorrendo un negozio di diritto privato del proprietario (delega, procura o mandato espresso) che la abilitasse all’attività edificatoria. Avverso l’atto comunale di autotutela ha proposto impugnativa la società ricorrente, deducendo l’erronea applicazione della normativa richiamata (che non prevederebbe l’obbligo di produrre in allegato alla richiesta di permesso di costruire l’autorizzazione formale del proprietario), assumendo la sussistenza della propria legittimazione ad installare sull’area la stazione radio base (in tal senso disponendo il contratto di locazione dell’immobile), lamentando il carattere sproporzionato della misura adottata (per essere in tali casi necessario verificare d’ufficio la veridicità dell’autodichiarazione presentata dal privato o al più richiederne l’integrazione), denunciando l’omessa indicazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificherebbero il provvedimento, imputando all’Amministrazione comunale di avere vio |
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P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigraf |
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