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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 20/12/2006, n. 41619
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, dichiarò Cariello Pasquale colpevole dei reati di cui: a) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. a), per avere eseguito, senza valido titolo abilitativo, la costruzione di una scala metallica di m. 2 x 2 (per collegare l'area pubblica destinata a parcheggio con il piazzale antistante l'immobile della società Lara), previa demolizione della preesistente pavimentazione stradale e di un ciglio; b) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 83, 93, 94, 95, per avere violato le prescrizioni relative alle disposizioni antisismich |
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MOTIVI DELLA DECISIONEIl primo motivo è infondato. Il giudice del merito, invero, ha accertato - e il punto non è stato contestato da nessuno - che la scala in questione costituisce una costruzione che non avrebbe avuto bisogno di permesso di costruire ma che, in astratto, avrebbe potuto essere realizzata mediante denunzia di inizio attività, ossia di un intervento rientrante - sempre in astratto - tra quelli previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22, comma 1, (testo unico dell'edilizia). Ciò pero non comporta necessariamente, come sostiene invece il ricorrente, che la esecuzione della stessa senza alcun titolo abilitativo determinerebbe l'applicazione delle sole sanzioni amministrative previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 37, primo 1, (testo unico dell'edilizia), per gli interventi edilizi di cui all'art. 22, commi 1 e 2, realizzati in assenza o in difformità della denunzia di inizio attività (e sempre che, ovviamente, non si tratta di interventi suscettibili di realizzazione mediante DIA ai sensi dell'art. 22, comma 3, nel qual caso sono applicabili le sanzioni penali di cui all'art. 44). L'art. 22, comma 1, cit., infatti, dispone che sono rea |
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P.Q.M.LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE |
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